Sentenza del 03/08/2016 n. 16162 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente aveva optato per la rideterminazione del valore di un terreno agricolo ai sensi dell'art. 7 della legge n. 448/2001, versando la prima rata dell'imposta sostitutiva e dichiarando di voler pagare l'importo in forma rateale. Successivamente aveva chiesto il rimborso della prima rata e omesso il pagamento delle rate successive, sostenendo di poter revocare l'opzione per un errore di valutazione. L'Agenzia delle entrate ha contestato tale possibilità, sostenendo che l'opzione, una volta manifestata mediante il pagamento della prima rata, fosse irrevocabile e rendesse dovute anche le rate successive.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso incidentale della contribuente, ritenendo che la controversia nei confronti dell'Agenzia delle entrate fosse scindibile da quella relativa a eventuali vizi propri della cartella imputabili al concessionario della riscossione. Ha accolto il primo motivo del ricorso principale dell'Agenzia, cassato la sentenza della CTR e deciso la causa nel merito rigettando il ricorso originario della contribuente. L'imposta sostitutiva già versata non è rimborsabile e, in caso di pagamento rateale, restano dovute le rate successive. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate, mentre la contribuente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 3.000 euro oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Legge n. 448/2001, art. 7
La norma consente al contribuente di rideterminare il valore di acquisto di terreni edificabili o agricoli mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva. L'esercizio dell'opzione e il pagamento, anche rateale, perfezionano una scelta volontaria ma irrevocabile.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 53, comma 2
L'appello deve essere proposto nei confronti delle parti del giudizio di primo grado, ma la disposizione non elimina la distinzione tra cause inscindibili e cause scindibili. Non è necessaria l'integrazione del contraddittorio quando le contestazioni riguardano esclusivamente l'Agenzia delle entrate e non vizi propri della cartella imputabili al concessionario.
Art. 331 c.p.c.
L'integrazione necessaria del contraddittorio opera nelle cause inscindibili; non trova applicazione quando le posizioni processuali sono autonome e separabili.
Artt. 1321, 1324, 1334 e 1372 c.c.
La scelta di aderire alla rideterminazione del valore costituisce un atto unilaterale dichiarativo di volontà che produce effetti quando giunge a conoscenza dell'Amministrazione finanziaria, anche tramite il pagamento dell'imposta. Perciò non può essere revocata unilateralmente dal contribuente.
Artt. 1428, 1429, 1431 e 1451 c.c.
Un eventuale errore del contribuente potrebbe rilevare soltanto se essenziale e riconoscibile secondo i requisiti civilistici; il semplice errore di valutazione o il ripensamento economico non consentono di revocare l'opzione. Nel caso concreto la questione è stata assorbita dall'accoglimento del motivo principale.
Art. 384 c.p.c., comma 2
La Corte, una volta cassata la sentenza, può decidere direttamente il merito quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Massime di principio
- L'adesione volontaria a un regime fiscale agevolato o sostitutivo, quando viene formalizzata secondo le modalità previste e accompagnata dal pagamento della prima rata, normalmente produce effetti irrevocabili.
- Il pagamento rateale non rende facoltativo il versamento delle rate successive: una volta perfezionata l'opzione, il contribuente resta obbligato all'intero importo dovuto, oltre agli eventuali accessori.
- Il mancato pagamento delle rate successive non equivale a una revoca valida dell'opzione e non dà diritto al rimborso di quanto già versato.
- Il semplice ripensamento, la convenienza economica venuta meno o un errore di valutazione non sono sufficienti per sciogliersi dall'opzione; occorrerebbe dimostrare un errore essenziale e riconoscibile nei rigorosi termini previsti dalla legge.
- Nel processo tributario, l'assenza di notifica dell'appello a una parte del primo grado non comporta automaticamente l'inammissibilità o l'obbligo di integrazione del contraddittorio: occorre verificare se la causa sia inscindibile oppure scindibile e se siano contestati vizi propri dell'atto imputabili a quella parte.
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