Cassazione Penale, Sentenza n. 15377/2026 del 28/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale per il riesame che aveva sostituito la custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari: si deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per mancata considerazione, nell'interrogatorio di garanzia, di elementi idonei a smentire gli indizi (a) presunta mancata consapevolezza della fittizietà dei crediti d'imposta, (b) natura e termine del rapporto con Mauro Russo (interrotto il 29/12/2022), (c) entità "contenuta" del profitto; in secondo luogo si contestava la sussistenza, attualità e concretezza del pericolo di recidiva e di inquinamento probatorio, lamentando che il giudice si sarebbe fondato solo sulla gravità dei fatti e su precedenti penali risalenti senza valutare il decorso del tempo, la mancanza di ulteriori illeciti successivi e la regolare attività lavorativa del ricorrente.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che il ricorrente chiedeva una rivalutazione in punto di merito degli elementi probatori, materia non consentita in sede di legittimità: la Corte può verificare solo la coerenza logica e l'aderenza della motivazione alle fonti di prova e non riesaminare la capacità dimostrativa delle prove, salvo che non sia allegato un travisamento decisivo e documentato. Il Tribunale per il riesame aveva motivato in modo persuasivo la sussistenza di gravi indizi, richiamando il ruolo del ricorrente come amministratore di fatto di società ("Electro Store s.r.l." e "S.F. s.r.l."), l'assenza di documentazione giustificativa delle movimentazioni, le risultanze investigative (nota della Guardia di Finanza dell'8/2/2024) e intercettazioni che indicavano la fornitura di IBAN per trasferimenti di somme. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto la censura manifestamente infondata: la grave estensione del progetto fraudolento (profitto superiore a due miliardi di euro), i precedenti penali significativi del ricorrente (estorsione, sequestro di persona) e il fatto che dopo le condanne egli fosse nuovamente coinvolto in attività illecite giustificavano la valutazione del pericolo cautelare; in particolare il Tribunale aveva adeguatamente motivato la permanenza del pericolo e respinto la tesi del "tempo silente". Conseguenze: inammissibilità del ricorso; condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.). Decisione del 8 aprile 2026, estensore Cons. Sandra Recchione, Presidente Piero Messini D'Agostini.
Norme richiamate
artt. 416, 640-bis, 648-bis, 648-ter c.p.
presenti nel provvedimento di applicazione della misura cautelare
I reati contestati (associazione per delinquere, truffa con falsi crediti d'imposta, riciclaggio) sono stati ritenuti provvisoriamente sussistenti sulla base dei gravi indizi risultanti dalle indagini e dalle intercettazioni
art. 610 comma 5 e art. 611 comma 1-bis c.p.p.
richiamati in relazione al contraddittorio scritto e alla mancata richiesta di trattazione orale
Il procedimento si è celebrato con contraddittorio scritto perché non è pervenuta richiesta di trattazione orale nei termini previsti
art. 274 c.p.p.
invocato dal ricorrente in tema di valutazione delle esigenze cautelari
La censura relativa alla valutazione, attualità e concretezza delle esigenze cautelari è stata ritenuta infondata; il Tribunale ha motivato l'attualità del pericolo in relazione alla gravità dei fatti e ai precedenti del ricorrente
art. 616 c.p.p.
applicato per la condanna alle spese e all'ammenda
Per l'inammissibilità del ricorso il giudice ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisati profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende
Giurisprudenza (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015; Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017; Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013)
citazioni di massime nel testo della decisione
Richiamati principi consolidati: la Cassazione non può rivedere il merito probatorio se non per travisamento dimostrato; l'interpretazione delle intercettazioni e la credibilità delle conversazioni sono apprezzamenti di merito non sindacabili in sede di legittimità salvo illogicità manifesta o travisamento decisivo
Massime di principio
- In sede di legittimità non è ammessa una rivalutazione in fatto della prova: l'appello deve configurare errori di diritto, illogicità manifeste o travisamento concreto e decisivo delle fonti di prova per essere ammissibile
- Per censurare in Cassazione la valutazione delle intercettazioni è necessario allegare con precisione il presunto travisamento (passaggi travisati e prova della difformità decisiva); non basta chiedere un'interpretazione alternativa
- Le contestazioni sull'attualità del pericolo cautelare richiedono elementi concreti che dimostrino il venir meno delle esigenze cautelari (assenza di condotte successive, prova di radicamento sociale/lavorativo, decorso del tempo rilevante); mere affermazioni generiche o la sola considerazione del "tempo silente" senza dati probatori sono agevolmente respinte
- Quando il ricorso è ritenuto manifestamente infondato o mira a una valutazione di merito, il ricorrente corre il rischio di condanna alle spese e, se sussistono profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, di una sanzione alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.)
- Nelle impugnazioni cautelari è utile concentrare le censure su vizi formali o di motivazione specifici, indicare precise omissioni del giudice e fornire documentazione diretta a comprovare il travisamento o l'inesistenza degli indizi
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