Cassazione Civile, Sentenza n. 4214/2024 del 15/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La banca ha impugnato la sentenza d'appello che aveva dichiarato nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale, accertato il saldo contabile (con ricalcolo delle poste dal primo estratto conto prodotto) e rigettato le domande risarcitorie residue; la banca contestava (i) ultrapetizione per l'accertamento del saldo, (ii) errata valutazione delle prove e impossibilità di ricalcolo in mancanza di estratti conto dall'inizio del rapporto, (iii) legittimità della capitalizzazione trimestrale anche per i periodi anteriori al 30/6/2000 e, per il periodo successivo alla pattuizione del 24/3/2007, sulla base della clausola che equiparava la periodicità degli interessi attivi e passivi. La ditta correntista, con ricorso incidentale, sosteneva la legittimità dell'azione di ripetizione dell'indebito anche in costanza di rapporto e la nullità delle clausole anatocistiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato sia il ricorso principale della banca sia il ricorso incidentale della ditta. Ha confermato i principi di merito: la declaratoria di nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale già formatasi in giudicato per il periodo anteriore al 30/6/2000 non è riaperta; la capitalizzazione prevista nel documento di sintesi del 24/3/2007 è stata interpretata dai giudici di merito come esclusiva della capitalizzazione periodica degli interessi (anche per effetto della frase "su tali interessi non è consentita la capitalizzazione") e tale valutazione, essendo questione di merito, non è sindacabile in cassazione in assenza di specifici vizi di interpretazione; è stata confermata la possibilità, in presenza di estratti conto prodotti parzialmente, di ricalcolare le posizioni a partire dal saldo del primo estratto conto disponibile mediante CTU; la Corte ha precisato il principio nomofilattico che l'azione di ripetizione dell'indebito può essere esercitata in costanza del conto solo se i versamenti contestati hanno natura solutoria (versamenti su conto scoperto) e non quando essi siano riconducibili a rimesse ripristinatorie della provvista su conto affidato. Per le spese di lite del giudizio di legittimità è stata disposta la compensazione tra le parti.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Richiamato in relazione al vizio di ultrapetizione e ai limiti della pronuncia di accertamento rispetto alle domande formulate dalle parti
art. 100 c.p.c.
Richiamato in tema di interesse processuale e per contestare la presunta inammissibilità della domanda di accertamento per carenza di interesse
art. 2033 c.c.
Norma sulla ripetizione dell'indebito: richiamata dal correntista incidentale per sostenere l'ammissibilità dell'azione, con la Corte che precisa i presupposti (natura solutoria del versamento)
art. 1852 c.c.
Richiamato dalla parte per argomentare la disponibilità dei saldi da parte del correntista, ma la Corte lo ritiene estraneo al thema decidendum del giudizio in esame
art. 1843 e art. 1844 c.c.
Richiamati rispetto alla disciplina dell'apertura di credito e alla possibilità di cristallizzare rapporti dare/avere anche senza chiusura del conto
art. 2697 c.c.
Richiamato in relazione all'onere della prova; la Corte conferma che il correntista non è sempre tenuto a produrre tutti gli estratti conto dall'inizio se accetta le annotazioni per il periodo iniziale
art. 2709 c.c.
Richiamato per il valore probatorio delle scritture effettuate dalla banca; il primo estratto conto prodotto dalla banca fa prova nei suoi confronti
art. 120 T.U.B.
Richiamato dalla banca in tema di interesse sulle somme e capitalizzazione, ma la Corte non ha accolto le censure della banca
art. 1283 c.c.
Richiamato nel dibattito sull'anatocismo; la Corte conferma la giurisprudenza secondo cui la capitalizzazione ha limiti e va verificata la natura delle clausole e il periodo di riferimento
Cass. S.U. n. 24418/2010
Giurisprudenza fondamentale richiamata: distinzione tra rimesse ripristinatorie (non costituiscono pagamento tecnico) e rimesse solutorie (costituiscono pagamento), principio che la Corte di Cassazione conferma e applica al caso
Cass. n. 798/2013
Richiamata tra le pronunce che trattano la distinzione tra atti ripristinatori e atti di pagamento nel conto corrente
Documentazione contrattuale ("documento di sintesi")
"il saldo risultante dalla chiusura definitiva del conto produce interessi nella misura pattuita e indicata nelle condizioni economiche applicate al rapporto"; "su tali interessi non è consentita la capitalizzazione periodica"
Clausola contrattuale decisiva per l'interpretazione sulla legittimità della capitalizzazione trimestrale: i giudici di merito l'hanno interpretata come esclusione della capitalizzazione periodica sugli interessi indicati
Massime di principio
- L'azione di ripetizione dell'indebito può essere proposta anche in costanza del rapporto di conto corrente, ma solo quando i versamenti contestati abbiano natura solutoria (versamenti su conto scoperto); se i versamenti sono ripristinatori della provvista su conto affidato non si configura pagamento e non si può chiedere la ripetizione dell'indebito fino alla chiusura o al verificarsi di una situazione che quantifichi il pagamento.
- Il correntista non è sempre obbligato a produrre l'intera documentazione bancaria dall'origine del rapporto: se le produzioni sono sufficienti a ricostruire senza soluzione di continuità le rimesse contestate, il CTU può partire dal saldo del primo estratto conto disponibile per ricalcolare le posizioni.
- Le scritture e gli estratti conto prodotti dalla banca hanno efficacia probatoria ai sensi dell'art. 2709 c.c.; il giudice può utilizzarne il primo esemplare disponibile come punto di partenza per i conteggi se il periodo precedente non è oggetto di contestazione.
- L'interpretazione delle clausole contrattuali (es. clausole di capitalizzazione) è valutazione di merito riservata al giudice di merito e sindacabile in cassazione solo per vizio nell'applicazione delle regole ermeneutiche o per difetto di motivazione.
- Le questioni relative alla retroattività di cambiamenti giurisprudenziali (es. su usi o anatocismo) devono tenere conto del giudicato interno già formatosi: questioni coperte da giudicato non sono riaperte in sede di legittimità.
- In caso di reciproca soccombenza o decisioni parziali favorevoli a entrambe le parti, è ordinario che le spese di lite vengano compensate, decisione rimessa al giudice di merito salvo violazioni manifeste di legge.
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