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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 6275/2023 del 02/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale Lombardia che aveva confermato l'avviso di accertamento per il 2006 relativo a redditi non dichiarati (individuati tramite indagini bancarie per complessivi euro 7.322.993,09). Il ricorrente deduceva, tra gli altri profili, nullità per tardiva costituzione e carenza di ius postulandi del difensore, violazione del diritto di difesa, errata applicazione delle norme sul questionario (art.32 DPR 600/1973) con conseguente preclusione alla produzione di documenti, errata applicazione della presunzione sui versamenti/prelevamenti sui conti correnti (anche alla luce della pronuncia della Corte Cost. n.228/2014) e preclusione dell'azione accertatrice per effetto del cosiddetto "scudo fiscale".

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i motivi 1, 2, 3 e 7. Ha invece accolto il quarto motivo (violazione art.32 DPR 600/1973) rilevando che la preclusione alla produzione di documenti opera solo se l'amministrazione ha fissato un termine e avvertito delle conseguenze dell'inottemperanza, circostanza non avvenuta nel caso di specie. Ha inoltre accolto il sesto motivo relativo all'applicabilità della presunzione di cui all'art.32 ai lavoratori autonomi, riconoscendo che la presunzione non può essere automaticamente applicata nei confronti del lavoratore autonomo; il quinto motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza d'appello è stata cassata nei motivi accolti e il giudizio è rinviato al giudice di merito anche per le spese di legittimità.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 - art. 32 (commi 1, 4 e 5)

    La Corte precisa che la preclusione amministrativa e processuale alla produzione di documenti non forniti in sede precontenziosa opera solo se l'Amministrazione, con l'invio del questionario, ha fissato un termine per l'adempimento e ha avvertito delle conseguenze dell'inottemperanza; in mancanza di tale sequenza procedimentale la sanzione di inutilizzabilità non può essere invocata.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - art. 51, comma 5

    Richiamata come disposizione affine a quella dell'art.32 DPR 600/1973 per il settore IVA: la funzione del questionario è assicurare il dialogo preventivo e la preclusione richiede il rispetto della sequenza procedimentale (termine e avvertimento).

  • D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - artt. 23, 61, 12, 24, 32

    Norme processuali tributarie richiamate: art.23 e connessi disciplinano i termini di costituzione e le conseguenze della costituzione tardiva (decadenza da talune facoltà); art.12 (i rapporti con i soggetti abilitati al patrocinio) e art.32 i termini per deposito di documenti e memorie. La Corte conferma che la costituzione tardiva comporta limiti procedurali (es. divieto di depositare oltre i termini stabiliti) ma non impedisce comunque al resistente di contestare i fatti costitutivi dell'azione e produrre documenti nei limiti di legge.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 228 del 6 ottobre 2014

    La pronuncia ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di talune parole della norma che alimentavano la presunzione su versamenti/prelevamenti ('o compensi'), incidendo sull'ambito di applicazione della presunzione fiscale. La Corte di cassazione applica il principio secondo cui la presunzione ex art.32 non può automaticamente colpire il lavoratore autonomo senza ulteriori elementi probatori.

  • D.l. 1 luglio 2009, n. 78, art. 13-bis (scudo fiscale)

    Il cosiddetto "scudo fiscale" può precludere l'azione accertatrice sintetica solo ove ricorrano le condizioni richieste (corrispondenza esatta tra somme 'scudate' e somme accertate e produzione della documentazione comprovante l'adesione). Nel caso la questione è stata ritenuta soprattutto di merito e non idonea al sindacato in cassazione.

  • Statuto del contribuente (legge 27 luglio 2000, n. 212) - artt. 6 e 10

    Principi di lealtà, correttezza e collaborazione informativa che devono caratterizzare l'azione dell'Amministrazione finanziaria e che giustificano l'obbligo di fissare termini e avvertire delle conseguenze in caso di questionario.

  • Costituzione della Repubblica Italiana - artt. 24, 111, 53, 3, 97

    Richiamati dal ricorrente in relazione a profili di diritto di difesa, giusto processo e capacità contributiva. La Corte osserva che questioni costituzionali vanno emergono tramite la dichiarazione di illegittimità delle norme applicate e non possono essere dedotte direttamente con il ricorso per cassazione ex art. 360, n.3.

Massime di principio

  • L'invio del questionario da parte dell'Amministrazione giustifica la preclusione alla produzione successiva di dati e documenti solo se l'ufficio ha fissato un termine per l'adempimento e ha avvertito il contribuente delle conseguenze dell'inottemperanza; in assenza di tali avvisi la preclusione non opera.
  • La presunzione prevista dall'art.32 DPR 600/1973 che considera come reddito i prelevamenti/versamenti non risultanti dalle scritture contabili non si applica automaticamente al lavoratore autonomo: è richiesto un esame probatorio più rigoroso e non è possibile convertire meccanicamente le movimentazioni bancarie in reddito.
  • La costituzione tardiva nel processo tributario limita alcune facoltà processuali (es. deposito di documenti e memorie entro i termini stabiliti: 20 giorni per documenti, 10 per memorie illustrative e 5 per brevi repliche in caso di camera di consiglio), ma non priva il resistente della possibilità di contestare i fatti costitutivi della pretesa e di proporre eccezioni rilevabili d'ufficio.
  • Le questioni di merito relative all'apprezzamento delle prove (es. corrispondenza tra somme 'scudate' e somme accertate, ricostruzione delle movimentazioni) sono in linea di principio devolute al giudice di merito e difficilmente sindacabili in cassazione salvo omesso esame di un fatto decisivo.
  • Le doglianze di illegittimità costituzionale di norme applicate non possono essere sollevate direttamente nel ricorso per cassazione ai sensi dell'art.360 n.3; occorre far emergere il contrasto mediante l'eccezione di illegittimità costituzionale nella sede opportuna.
  • Per tutelare la posizione del contribuente è fondamentale conservare e produrre documentazione che dimostri la natura e la fonte delle movimentazioni bancarie (vendite immobiliari, trasferimenti da conti esteri con regolarizzazione, ecc.), soprattutto quando si contesta un accertamento sintetico o basato su indagini bancarie.

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