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Ordinanza

Ordinanza n. 164/2026 - Genova, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della determinazione dirigenziale n. 263 del 16 aprile 2026 di approvazione e pubblicazione della graduatoria definitiva, con i relativi allegati, relativa alla procedura selettiva per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attività di noleggio o locazione di unità da diporto nell'Area Marina Protetta delle Cinque Terre per l'anno 2026, e della conseguente comunicazione di esclusione del 27 aprile 2026.

Giustizia amministrativa202600462

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria definitiva della procedura selettiva per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di attività di noleggio o locazione di unità da diporto nell'Area Marina Protetta delle Cinque Terre per il 2026 e conseguente esclusione della ricorrente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato la determinazione dirigenziale di approvazione e pubblicazione della graduatoria definitiva, nonché la conseguente comunicazione di esclusione, deducendo l'illegittimità della riserva prevista dall'art. 22, comma 5, del regolamento di esecuzione e organizzazione dell'Area marina protetta, approvato con D.M. 24 febbraio 2015. La disposizione riserva prioritariamente alle imprese residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta fino al 75% del totale dei permessi, prevedendo solo subordinatamente un criterio preferenziale per le unità conformi a requisiti di eco-compatibilità. Secondo la prospettazione accolta in sede cautelare, tale disciplina prescinde completamente dalla qualità dell'offerta sotto il profilo dell'eco-compatibilità. È stata inoltre sollevata la questione della tardività dell'impugnazione della norma regolamentare; il Tribunale ha ritenuto superabile l'eccezione perché, insieme alla norma, è stato impugnato l'atto applicativo e l'interesse a ricorrere è sorto con la collocazione della ricorrente in posizione non utile nella graduatoria.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a., ravvisando sufficienti profili di fondatezza nelle censure contro la riserva del 75% prevista per le imprese residenti, nella parte in cui essa opera senza considerare la qualità dell'offerta in termini di eco-compatibilità. Ha ritenuto superabile l'eccezione di tardività, poiché l'interesse all'impugnazione della disposizione regolamentare è divenuto attuale con l'atto applicativo lesivo, ossia la collocazione della ricorrente in posizione non utile. Ha inoltre ravvisato il periculum in mora nei danni gravi e irreparabili derivanti dall'impossibilità di svolgere l'attività durante il favorevole periodo stagionale, inclusi il possibile definitivo sviamento della clientela e i mancati introiti. Per l'effetto, ha sospeso l'esecuzione dei provvedimenti impugnati limitatamente alla posizione della ricorrente, consentendole di svolgere, fino alla decisione di merito, l'attività di noleggio o locazione nell'Area Marina Protetta delle Cinque Terre con l'unità indicata nella domanda di partecipazione. La discussione di merito è stata fissata per il 30 settembre 2026 e le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 22, comma 5, regolamento di esecuzione e organizzazione dell'Area marina protetta approvato con D.M. 24.2.2015

    Le autorizzazioni per l’esercizio dei servizi di locazione e noleggio sono rilasciate prioritariamente ai soggetti e alle imprese residenti nei comuni ricadenti dell’area marina protetta, fino al raggiungimento del 75% del totale dei permessi e, subordinatamente, con criterio preferenziale alle unità in linea con i requisiti di eco-compatibilità […]

    In sede cautelare, la previsione appare affetta da sufficienti profili di fondatezza nella parte in cui assicura una riserva del 75% alle imprese residenti prescindendo completamente dalla qualità dell'offerta quanto ai requisiti di eco-compatibilità.

  • D.M. 24.2.2015

    Atto di approvazione del regolamento di esecuzione e organizzazione dell'Area marina protetta richiamato quale fonte della disposizione impugnata.

  • art. 55 c.p.a.

    Base normativa per la decisione sulla domanda cautelare; la sospensione è stata concessa per la sussistenza di profili di fumus boni iuris e di un danno grave e irreparabile nelle more del giudizio di merito.

Massime di principio

  • Quando una disposizione regolamentare produce una lesione concreta soltanto attraverso un successivo atto applicativo, l'impugnazione congiunta della disposizione e dell'atto applicativo consente di ritenere attuale l'interesse a ricorrere dalla conoscenza dell'atto applicativo, superando l'eccezione di tardività riferita alla disposizione regolamentare.
  • In una procedura selettiva per il rilascio di autorizzazioni amministrative, una riserva quantitativa a favore degli operatori residenti può presentare profili di illegittimità cautelarmente rilevanti se opera prescindendo completamente dalla qualità delle offerte e dai requisiti di eco-compatibilità oggetto della procedura.
  • Il periculum in mora può sussistere quando l'esclusione dall'esercizio di un'attività stagionale determina, nelle more del giudizio, la perdita del periodo economicamente favorevole, il possibile definitivo sviamento della clientela e mancati introiti difficilmente reintegrabili.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali idriche, lacuali e portualiTutela cautelare
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDecadenza e tardivitàConcorrenza ed evidenza pubblicaProporzionalità e ragionevolezza

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