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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27088/2026 del 17/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, già condannato in primo grado e in parte confermata la decisione in appello, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva ridotto soltanto la durata delle pene accessorie fallimentari, confermando nel resto la condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. Con un unico motivo ha dedotto la violazione dell'art. 129, comma 1, c.p.p., lamentando che la Corte territoriale avrebbe dovuto rilevare d'ufficio l'estinzione per prescrizione del delitto che, secondo la prospettazione difensiva, sarebbe stato qualificabile come bancarotta semplice. La censura si fondava anche sul rilievo che in motivazione della sentenza di primo grado vi era un riferimento all'art. 217 l. fall. in tema di scritture contabili, che la difesa assumeva indice di una riqualificazione del fatto.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso ammissibile sotto il profilo della deduzione della prescrizione maturata prima della sentenza impugnata, ma lo ha ritenuto infondato nel merito. Ha osservato che il contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza di primo grado non determinava nullità, prevalendo il dispositivo; il richiamo all'art. 217 l. fall. nella motivazione è stato qualificato come mero refuso, poiché nel dispositivo non risultava alcuna riqualificazione della bancarotta documentale in bancarotta semplice. Ne è derivato che il termine prescrizionale da considerare era quello più lungo previsto per la bancarotta fraudolenta documentale, con conseguente insussistenza della prescrizione. Il ricorso è stato pertanto rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 129, comma 1, c.p.p.

    impone al giudice l'obbligo di dichiarare immediatamente le cause di non punibilità rilevabili d'ufficio, tra cui la prescrizione maturata prima della decisione.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    consente di dedurre in cassazione l'omessa declaratoria della prescrizione maturata prima della sentenza impugnata.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    la mancata deduzione della prescrizione nei motivi d'appello non preclude l'ammissibilità del ricorso per cassazione quando la prescrizione sia già maturata.

  • art. 616, comma 1, c.p.p.

    in caso di rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

  • art. 217 l. fall.

    richiamato in motivazione quale riferimento alla bancarotta semplice per omessa tenuta delle scritture contabili, ma considerato un mero refuso poiché non recepito nel dispositivo.

  • art. 219, secondo comma, n. 1, r.d. n. 267 del 1942

    aggravante applicata alla bancarotta fraudolenta oggetto di conferma in appello.

  • art. 217 l. fall.

    la Corte lo considera non come effettiva riqualificazione, ma come richiamo errato nella motivazione della sentenza di primo grado.

Massime di principio

  • La deduzione in cassazione dell'omessa declaratoria di prescrizione maturata prima della sentenza impugnata integra un motivo ammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p., anche se non sia stata sollevata in appello.
  • La mancata deduzione della prescrizione nei motivi di appello non preclude il ricorso per cassazione quando la causa estintiva fosse già maturata prima della decisione impugnata.
  • L'art. 129 c.p.p. impone al giudice un potere-dovere officioso di immediata declaratoria delle cause di non punibilità, sicché la sua omissione consente l'impugnazione della sentenza di condanna.
  • In presenza di contrasto tra dispositivo e motivazione, prevale il dispositivo; il richiamo a una diversa qualificazione giuridica contenuto solo nella motivazione può essere degradato a mero refuso se non risulta recepito nel dispositivo.
  • Ai fini della prescrizione, la qualificazione giuridica effettivamente risultante dal dispositivo è decisiva: se non vi è riqualificazione in un reato meno grave, non può applicarsi il termine prescrizionale relativo a tale diversa fattispecie.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniBancarotta fraudolenta
RamiProcesso penaleReati fallimentari
SottomaterieBancarotta documentale
IstitutiPrescrizione del reatoNullità processuale

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