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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16187/2026 del 05/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Gorizia per violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., deducendo l'omessa applicazione della pena pecuniaria prevista congiuntamente alla pena detentiva dall'art. 640 cod. pen. Il Tribunale aveva determinato la pena detentiva (mesi 8) e le spese processuali, ma non aveva statuito sulla multa prevista dalla norma incriminatrice.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato in parte la sentenza per omessa determinazione della pena pecuniaria. Applicando l'art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen., e ritenendo che la discrezionalità fosse vincolata e che gli elementi utili fossero già forniti nel provvedimento impugnato, la Corte ha proceduto direttamente a determinare la pena pecuniaria, fissandola in euro 60,00. Per il resto la sentenza del Tribunale è stata confermata. La decisione è adottata con motivazione in forma semplificata (09/04/2026).

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b), codice di procedura penale

    art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

    Consente al ricorrente di dedurre violazione di legge per omessa applicazione di una sanzione prevista; qui utilizzato per censurare l'omissione della pena pecuniaria.

  • art. 620, comma 1, lett. l), codice di procedura penale

    art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen.

    Autorizza la Corte di cassazione, in caso di annullamento parziale, a provvedere direttamente sulla determinazione della pena pecuniaria senza rinvio quando si tratta di discrezionalità vincolata e gli elementi necessari risultano già dal giudizio di merito.

  • art. 640, codice penale

    La norma incriminatrice prevede la pena detentiva congiunta alla pena pecuniaria; l'omissione della determinazione della multa è quindi configurabile come violazione di legge.

Massime di principio

  • Se il giudice di merito omette di applicare una pena accessoria o pecuniaria espressamente prevista dalla norma, il pubblico ministero può impugnare per violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b).
  • Quando l'omissione riguarda una discrezionalità vincolata e gli elementi per valutare la congruità della sanzione sono già contenuti nel provvedimento impugnato, la Corte di cassazione può annullare senza rinvio e determinare direttamente la pena pecuniaria ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. l).
  • La determinazione della multa, in assenza di ulteriori accertamenti necessari, deve essere congruamente rapportata alla pena detentiva scelta dal giudice di merito e alla forbice edittale prevista dalla norma incriminatrice.
  • Se invece la valutazione della pena pecuniaria richiede accertamenti integrativi o una discrezionalità non vincolata, la Corte dovrebbe annullare con rinvio al giudice di merito per la determinazione.
  • In sede di motivazione è utile che il giudice espliciti le ragioni del trattamento sanzionatorio (modalità della condotta, intensità del dolo, eventuali attenuanti/agggravanti) affinché la Corte di legittimità possa, se necessario, procedere direttamente alla determinazione della pena pecuniaria.

Testo integrale

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