Ordinanza n. 83/2026 - Catania, Sezione 2
per l'annullamento del provvedimento del Comune di Augusta, VI Settore - Servizi di Pianificazione e Sviluppo, datato 14.11.2025 e notificato in pari data, con cui è stato disposto di non procedere alla revoca in autotutela dell’autorizzazione edilizia n. 24537/2010 rilasciata alla sig.ra Rosa Lombardo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego implicito di procedere alla revoca in autotutela dell'autorizzazione edilizia n. 24537/2010 rilasciata a una privata
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Comune di Augusta del 14 novembre 2025 con cui l'amministrazione ha stabilito di non procedere alla revoca in autotutela di un'autorizzazione edilizia rilasciata nel 2010 a una privata. Dall'ordinanza non risultano specificamente esposti i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Il TAR ha rilevato che il Comune, non costituito in giudizio, non aveva depositato il provvedimento impugnato né gli atti e i documenti posti a fondamento dell'atto, quelli in esso citati e quelli ritenuti utili alla decisione.
La decisione
Il TAR non ha definito la domanda di annullamento, ma ha disposto un incombente istruttorio. Il Comune di Augusta dovrà depositare, entro il termine di legge e in vista dell'udienza di merito fissata al 28 maggio 2026, il provvedimento impugnato, gli atti e i documenti sulla cui base è stato adottato, quelli richiamati nel provvedimento e ogni altro atto utile al giudizio. Il Collegio ha precisato che la nozione di atti "utili al giudizio" comprende qualsiasi atto potenzialmente idoneo a influire sulla decisione della controversia, anche ai fini dell'applicazione dell'art. 21-octies, secondo comma, della legge n. 241/1990. L'ordinanza è stata comunicata dalla Segreteria; non è stata adottata alcuna decisione sull'annullamento né sulle spese.
Norme richiamate
art. 46, comma 2, c.p.a.
L’Amministrazione deve depositare entro il termine fissato per la costituzione in giudizio l’eventuale provvedimento impugnato, nonché gli atti e i documenti in base ai quali l’atto è stato emanato, quelli in esso citati e quelli che l’Amministrazione ritiene utili al giudizio.
La disposizione individua l'obbligo dell'amministrazione di depositare il provvedimento impugnato e il complesso documentale rilevante per la decisione.
art. 65, comma 3, c.p.a.
Ove l’Amministrazione non provveda, il presidente, un magistrato delegato oppure il collegio ordina l’esibizione di tali atti.
Il mancato deposito da parte dell'amministrazione legittima il giudice a ordinare l'esibizione degli atti necessari o utili alla decisione.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
, anche ai sensi dell’art. 21-octies, secondo comma, della legge n. 241/1990
Gli atti potenzialmente rilevanti comprendono anche quelli necessari a valutare l'eventuale operatività della regola sui vizi formali non invalidanti.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione intimata non deposita il provvedimento impugnato e gli atti sui quali esso si fonda, il giudice amministrativo può ordinare l'esibizione della documentazione ai sensi degli artt. 46, comma 2, e 65, comma 3, c.p.a.
- L'obbligo di deposito dell'amministrazione comprende non solo gli atti espressamente richiamati nel provvedimento, ma ogni atto o documento suscettibile di influire sulla decisione della controversia.
- Nel disporre l'acquisizione documentale, il giudice può includere gli atti necessari a verificare l'eventuale applicazione dell'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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