Sentenza n. 1344/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'annullamento - della nota di comunicazione di aggiudicazione della Stazione appaltante ex art. 90, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023, datata 8 giugno 2026, nella parte in cui accoglie, ai sensi dell’art. 36, comma 3, del D. Lgs. 36/2023, l’istanza di oscuramento/secretazione presentata dal RTI aggiudicatario e con la quale è stata fornita l’Offerta tecnica del controinteressato quasi integralmente omissata, soprattutto nei punti fondamentali su cui fonda la proposta tecnica; - della nota di riscontro della Stazione appaltante del 9 giugno 2026, con cui è stato ribadito l’accoglimento dell’opposizione/secretazione presentata dal RTI aggiudicatario; - del diniego parziale di accesso frapposto dalla Stazione appaltante; - di ogni altro atto/provvedimento, ancorchè non cognito, avente ad oggetto la decisione assunta dalla Stazione appaltante sulla richiesta di oscuramento di parti della offerta presentata dal controinteressato; E PER L’ACCERTAMENTO della sussistenza del diritto del Consorzio ricorrente ad accedere ex artt. 35 e 36 D. Lgs. 36/2923 e art. 22 e ss. L. 241/1990 e s.m.i. all’Offerta tecnica integrale presentata dal RTI diretto da Veolia, quindi senza oscuramenti, ravvisando che manca, tra la documentazione a corredo dell’Offerta tecnica e quindi della gravata nota di accoglimento, la dichiarazione resa in sede di presentazione dell’Offerta dal RTI aggiudicatario circa la sussistenza di se-greti tecnici e commerciali, di cui se ne chiede in questa Sede la produzione nei modi e nei termini di cui sotto. E PER LA CONDANNA della Stazione appaltante all’ostensione della documentazione richiesta senza oscuramenti e di quella mancante come sopra indicata.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego parziale di accesso e oscuramento quasi integrale dell'offerta tecnica del raggruppamento temporaneo di imprese aggiudicatario
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
Il consorzio ricorrente ha proposto, ai sensi dell'art. 36, comma 4, del d.lgs. 36/2023, domanda di accesso all'offerta tecnica integrale del raggruppamento aggiudicatario, contestando le note con cui la stazione appaltante aveva accolto l'opposizione alla divulgazione e disposto l'oscuramento di ampie parti dell'offerta. Sono state dedotte censure di violazione di legge ed eccesso di potere, nonché l'omessa produzione della dichiarazione del raggruppamento aggiudicatario relativa alla sussistenza di segreti tecnici e commerciali. Il ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto di accesso e la condanna della stazione appaltante all'ostensione integrale della documentazione.
La decisione
Dopo la notificazione del ricorso, la stazione appaltante ha consentito al ricorrente l'accesso a tutta la documentazione richiesta. Il giudice ha ritenuto che la piena ostensione avesse integralmente soddisfatto la pretesa sostanziale azionata, dichiarando quindi la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. Poiché l'accesso è stato consentito soltanto successivamente alla proposizione del ricorso, il TAR ha posto le spese a carico di Intercent-Er secondo il criterio della soccombenza virtuale, liquidandole in euro 2.000, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 36, comma 4, d.lgs. 36/2023
La disposizione è indicata quale base dell'azione proposta per ottenere l'accesso all'offerta tecnica integrale presentata dall'aggiudicatario.
art. 34, comma 5, c.p.a.
La piena soddisfazione della pretesa sostanziale durante il giudizio determina la cessazione della materia del contendere.
artt. 22 ss. l. 241/1990
Sono richiamati quale ulteriore fondamento del diritto di accesso ai documenti amministrativi.
Massime di principio
- La piena ostensione della documentazione richiesta intervenuta dopo la proposizione del ricorso soddisfa integralmente la pretesa sostanziale e determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
- Quando l'amministrazione consente l'accesso soltanto dopo la proposizione del ricorso, la definizione per cessazione della materia del contendere non impedisce la condanna dell'amministrazione alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.
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