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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34238/2024 del 23/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (erede)

La controversia

La controversia origina da due fideiussioni omnibus rilasciate a garanzia di obbligazioni assunte verso una banca da una società debitrice principale. A seguito dell'inadempimento della debitrice, la banca otteneva decreto ingiuntivo per l'importo complessivo garantito; la garante proponeva opposizione e il giudizio, dopo la cessione del credito, proseguiva nei confronti della cessionaria. Il tribunale revocava il decreto ingiuntivo ma condannava comunque la garante al pagamento di una somma inferiore; la corte d'appello rigettava il gravame. In cassazione, l'erede della garante deduceva un unico motivo: violazione dell'art. 300 c.p.c., perché la garante era deceduta prima della definizione del giudizio di appello e l'istanza di interruzione era stata notificata alla controparte e depositata nel fascicolo prima della scadenza del termine per il deposito della memoria di replica ex art. 190 c.p.c.; nonostante ciò, la sentenza d'appello era stata pronunciata senza alcun riferimento all'evento interruttivo. Il ricorrente sosteneva che, in tale situazione, il processo avrebbe dovuto essere dichiarato interrotto e poi riassunto dagli eredi. La controricorrente aderiva sostanzialmente alla censura e chiedeva la compensazione delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondata la censura relativa all'interruzione del processo per morte della parte verificatasi prima della decisione e tempestivamente portata a conoscenza della controparte mediante istanza notificata entro il termine per la replica. Ha quindi accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione, perché riesamini il giudizio nella fase in cui esso si trovava al momento dell'evento interruttivo. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 300 c.p.c.

    La morte della parte, se comunicata alla controparte prima della scadenza del termine per il deposito delle memorie conclusionali/di replica, determina l'effetto interruttivo del processo; se il giudice non ne tiene conto e decide ugualmente, la sentenza è viziata e va cassata.

  • art. 190 c.p.c.

    Il termine per il deposito della memoria di replica è il limite temporale entro cui può essere utilmente fatta valere l'istanza di interruzione nel caso di evento morte verificatosi prima della decisione.

Massime di principio

  • L'evento morte di una parte, verificatosi prima della decisione e tempestivamente portato a conoscenza della controparte prima della scadenza del termine per le memorie di replica, impone la declaratoria di interruzione del processo.
  • Se il giudice definisce il giudizio senza considerare un'istanza di interruzione ritualmente proposta e conoscibile prima della chiusura della fase decisoria, la sentenza è affetta da nullità e deve essere cassata.
  • In caso di cassazione per omessa interruzione del processo, la causa va rinviata al giudice della fase in cui il processo si trovava al momento dell'evento interruttivo, affinché il giudizio prosegua secondo il rito corretto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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