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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16207/2026 del 05/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente ha chiesto il riconoscimento della disciplina della continuazione tra tre condanne: due per bancarotta (artt. 216 e 223 legge fallimentare, sentenze della Corte d'appello di Firenze del 23/05/2024 e del 15/11/2024) e una per il reato di cui all'art. 388 c.p. (sentenza del Tribunale di Pistoia del 11/06/2018, irrevocabile il 09/07/2018) commesso nel 2015 come custode giudiziale. Il giudice dell'esecuzione aveva respinto l'istanza limitandosi a valutare solo le due bancarotte e motivando l'assenza di programmazione unitaria per la distanza temporale, la diversa natura delle condotte e la mancata continuità tra le aziende coinvolte (Creazioni Elleci s.r.l. e Arianna s.r.l.), pur avendo rilevato continuità tra Arianna s.r.l. e Arianna lingerie s.r.l.; la ricorrente ha censurato l'omessa valutazione della sentenza relativa all'art. 388 c.p. e la mancata considerazione del quadro unitario criminoso, nonché l'irrilevanza del fattore tempo posto che la data del fallimento non dipende dal comportamento dell'autore.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Firenze. Motivazione: il giudice dell'esecuzione ha omesso di decidere sull'istanza di continuazione con riferimento alla sentenza per il reato di cui all'art. 388 c.p., pur essendo tale vicenda indicata e argomentata nell'istanza e potenzialmente idonea a influenzare il giudizio sulla unità della volizione criminale tra le due bancarotte; per tale omissione l'ordinanza non regge alle censure. Ha inoltre disposto il rinvio a diversa composizione, richiamando la pronuncia della Corte costituzionale che impedisce la partecipazione al nuovo giudizio del giudice che abbia già deciso sull'istanza di applicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato.

Norme richiamate

  • art. 216 legge fallimentare

    Indica uno dei reati di bancarotta contestati; utilizzato per definire il contenuto delle sentenze tra le quali la ricorrente chiedeva il riconoscimento della continuazione.

  • art. 223 legge fallimentare

    Altro articolo richiamato per le condanne per bancarotta; parte del complesso di fatti che la ricorrente pretendeva ricondurre a un disegno criminoso unitario.

  • art. 388 cod. pen.

    Reato contestato alla ricorrente come custode giudiziale (appropriazione o sottrazione di beni al pignoramento); la Corte ha ritenuto che tale reato, posto temporalmente tra le due bancarotte, possa incidere sulla valutazione della unità della volizione criminale e quindi doveva essere esaminato nell'incidente di esecuzione.

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma richiamata nel contesto dell'incidente di esecuzione (disciplinante la procedura di applicazione della continuazione in sede esecutiva); utile per delimitare il petitum cui il giudice è vincolato.

  • art. 34, comma 1 e art. 623, comma 1, lett. a) cod. proc. pen. (richiamati nella decisione della Corte costituzionale n. 183/2013)

    La Corte costituzionale ha dichiarato queste disposizioni costituzionalmente illegittime nella parte in cui non impedivano che partecipasse al giudizio di rinvio il giudice che aveva già pronunciato sull'istanza di applicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato; la Corte nel rinviare ha dato seguito a quel principio richiedendo diversa composizione.

  • Giurisprudenza: Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001 (Policastro)

    Richiamata per il principio che la Corte può accedere agli atti necessari per valutare il vizio dedotto in incidente di esecuzione.

  • Giurisprudenza: Sez. 1, n. 45791 del 03/12/2024 (Caprini)

    Richiamata per il principio secondo cui il giudice dell'esecuzione è vincolato dal petitum formulato dalle parti nel delimitare l'oggetto decisionale.

Massime di principio

  • In un incidente di esecuzione il giudice è vincolato dal petitum: deve decidere su tutte le richieste formulate dalla parte (e non può omettere la valutazione di un titolo specificamente indicato).
  • La presenza di reati commessi in momenti diversi non esclude di per sé la continuazione: reati intermedi o successivi possono essere elementi indicativi di una volizione criminale unitaria e vanno valutati concretamente.
  • Un reato interposto temporalmente tra due fatti principali può incidere sulla valutazione dell'unità di disegno criminoso e dunque va considerato nel giudizio di continuazione.
  • Se il giudice omette di decidere su un punto richiesto, l'ordinanza va annullata con rinvio per nuovo giudizio.
  • Dopo annullamento con rinvio, il giudizio non può essere, per motivi di imparzialità/formali divieti, affidato allo stesso giudice che abbia già statuuto sull'istanza di applicazione della disciplina del reato continuato (diversa composizione del collegio).
  • Nel valutare la continuazione occorre considerare complessivamente la struttura aziendale, la persistenza di ruoli e condotte dell'autore, e non limitarsi alla sola data di fallimento o ad aspetti formali quali il trasferimento formale di dipendenti.

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