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Ordinanza

Ordinanza n. 1154/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: - del decreto n. -OMISSIS-, notificato in data 30.01.2026, a firma del Direttore Generale della Divisione III del Ministero della Giustizia, limitatamente alla decorrenza del termine, e precisamente laddove ha dichiarato che il dipendente è dispensato dal servizio per infermità e superamento aspettativa massima “a decorrere dal 24.09.2021”; - del silenzio serbato dal Ministero sulla istanza di annullamento in autotutela per la rettifica del decreto, laddove fa decorrere il termine di superamento aspettativa massima dal 24.09.2021, con contestuale sollecito di pagamento dei ratei stipendiali e della monetizzazione dei giorni di congedo ordinario non fruito negli anni 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025”. - del silenzio serbato dal Ministero sulla diffida, a mezzo PEC, del 22.01.2026 di monetizzazione di congedo ordinario non fruito negli anni 2019, 2020, 2021, 2022, 2023,2024 e 2025; - del silenzio serbato dal Ministero sulla istanza di monetizzazione di congedo ordinario non fruito negli anni 2019, 2020, 2021, 2022, 2023,2024 e 2025 del 18.11.2025, assunta al prot. n. 138518/2025; e di ogni altro atto connesso, preordinato e conseguente. nonché’ per l’accertamento del diritto del ricorrente alla monetizzazione del congedo maturato e non fruito negli anni 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025, con condanna del Ministero intimato al pagamento, con gli interessi legali dalla data della domanda al saldo.

Giustizia amministrativa202602311

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di dispensa dal servizio, limitatamente alla decorrenza del superamento del periodo massimo di aspettativa, nonché silenzi serbati sulle istanze di autotutela e di monetizzazione del congedo ordinario non fruito

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale notificato il 30 gennaio 2026 nella parte in cui ha fatto decorrere dal 24 settembre 2021 la dispensa dal servizio per infermità e superamento dell'aspettativa massima. Ha inoltre contestato il silenzio serbato dal Ministero della Giustizia sull'istanza di annullamento in autotutela e rettifica della decorrenza, con richiesta di pagamento dei ratei stipendiali e di monetizzazione dei giorni di congedo ordinario non fruiti negli anni dal 2019 al 2025, nonché il silenzio sulle ulteriori istanze e diffide volte alla monetizzazione del congedo. Ha domandato anche l'accertamento del diritto alla monetizzazione e la condanna dell'amministrazione al pagamento, con interessi legali dalla domanda al saldo. Il testo non espone specifici motivi di violazione di legge, incompetenza o eccesso di potere, né le ragioni sostanziali poste a fondamento delle pretese.

La decisione

Il TAR, senza pronunciarsi sulle complesse questioni di merito e senza definire la domanda cautelare mediante sospensione del decreto, ha ritenuto che la peculiare situazione rappresentata dal ricorrente fosse adeguatamente tutelabile attraverso la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. Ha quindi fissato l'udienza pubblica per la trattazione del merito al 29 settembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate. Il TAR ha inoltre disposto l'oscuramento dei dati identificativi della parte ai sensi dell'art. 52, comma 1, d.lgs. 196/2003.

Norme richiamate

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    sollecita fissazione dell’udienza di merito

    In presenza di una domanda cautelare, il giudice può tutelare adeguatamente la parte mediante la fissazione sollecita dell’udienza di merito, senza adottare una misura cautelare sospensiva, quando ciò sia ritenuto sufficiente alla luce della situazione rappresentata.

  • art. 52, comma 1, d.lgs. 196/2003

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    Consente, quando ricorrano i relativi presupposti, l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare la parte.

Massime di principio

  • Quando la domanda cautelare riguarda una controversia con complesse questioni di merito, il giudice può ritenere adeguata tutela la sollecita fissazione dell’udienza pubblica di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., senza pronunciarsi sulla fondatezza sostanziale delle pretese e senza sospendere l’atto impugnato.
  • La fissazione dell’udienza di merito in luogo della concessione o del diniego espresso della sospensione costituisce una misura interlocutoria di tutela processuale e non anticipa la decisione sui motivi di ricorso.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelare
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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