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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16689/2026 del 11/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Simonetti ha chiesto la revoca della confisca disposta con sentenza di condanna n. 2960/2017 (divenuta irrevocabile l'8/10/2020). Il Tribunale dell'esecuzione aveva rigettato la richiesta ritenendo inammissibile l'incidente di esecuzione e poi non luogo a provvedere sull'opposizione, sostenendo che il rimedio corretto per far valere fatti nuovi sarebbe stato la revisione del giudicato. In cassazione il ricorrente deduceva violazioni processuali e di motivazione (art. 666, comma 3; 667, comma 4; 676 c.p.p.; art. 240-bis c.p.; art. 28 d.lgs. 159/2011) e sosteneva che fossero emerse "nova" giustificative per la revoca della confisca.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui la confisca ex art. 12-sexies d.l. 306/1992 disposta con sentenza definitiva non può essere revocata dal giudice dell'esecuzione sulla base di nuovi elementi emersi dopo la sentenza; il rimedio idoneo è la revisione del giudicato. Il Collegio ha inoltre ritenuto che i fatti allegati dal ricorrente non costituissero "nova" rilevanti né tali da giustificare la revoca in executivis, essendo deducibili e non dedotti nel processo di cognizione. È stata respinta anche la richiesta di rimessione alle Sezioni Unite. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione in favore della Cassa delle ammende pari a 3.000 euro ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 12-sexies decreto-legge 8 giugno 1992 n. 306 (conv. in legge)

    La confisca prevista ha natura di misura di sicurezza patrimoniale atipica; se disposta con sentenza definitiva non può essere revocata dal giudice dell'esecuzione sulla base di nuovi elementi emersi successivamente, dovendosi esperire il rimedio della revisione del giudicato

  • art. 240-bis cod. pen.

    Riferito nel contesto del dibattito giurisprudenziale sulla confisca cd. estesa; alcune pronunce ammettono una rivalutazione in sede esecutiva in presenza di "nova" per la confisca estesa, ma tale orientamento non si è esteso alla confisca definitamente disposta in cognizione nel caso concreto

  • art. 666 c.p.p.

    Disciplina della procedura in contraddittorio avanti al giudice dell'esecuzione; la Corte ha ricordato che l'opportunità di agire in esecuzione dipende dall'assenza di decisione del giudice della cognizione sulla confisca

  • art. 667, comma 4 c.p.p.

    Norma richiamata per le opposizioni in sede esecutiva alle misure ablative obbligatorie; utilizzata nella ricostruzione del procedimento per definire la competenza del giudice dell'esecuzione

  • art. 676 c.p.p.

    Attribuisce al giudice dell'esecuzione il potere di disporre la confisca quando il giudice della cognizione non l'ha fatto; non implica però il potere di revocare confische disposte con sentenza definitiva

  • art. 28 d.lgs. 159/2011

    Norma relativa alla revoca delle misure di prevenzione patrimoniali; richiamata nel confronto giurisprudenziale ma non estensibile automaticamente alle confische penali definitive

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede la condanna alle spese processuali per il ricorrente in caso di rigetto; applicata dalla Corte per liquidare le spese e irrogare la somma alla Cassa delle ammende per l'impugnazione ritenuta irrituale

  • art. 606 cod. proc. pen. (lett. b, c, e)

    Richiamato come fondamento delle censure di nullità motivazionale, violazione di norme processuali e vizi di motivazione mossi dal ricorrente; la Corte li ha ritenuti inammissibili o infondati

  • Giurisprudenza: Sez. U. n. 29022/2001 (Derouach) e seguenti

    Principio secondo cui il giudice dell'esecuzione può disporre la confisca ex art. 12-sexies quando il giudice della cognizione non si è pronunciato, ma sussiste la preclusione quando la questione sia già stata affrontata in cognizione; fondamento per distinguere i poteri del giudice dell'esecuzione in ordine a confisca e revoca

  • Giurisprudenza: Sez. 1 n. 28525/2018 (Marongiu) e altre pronunce citate

    Affermano che la confisca ex art. 12-sexies disposta con sentenza definitiva non può essere revocata dal giudice dell'esecuzione e che il rimedio per nuovi elementi è la revisione del giudicato

Massime di principio

  • Se la confisca ex art. 12-sexies d.l. 306/1992 è stata disposta con sentenza definitiva in un processo di cognizione, il giudice dell'esecuzione non ha il potere di revocarla sulla base di nuovi elementi emersi successivamente; il rimedio idoneo è la revisione del giudicato.
  • La revoca in sede esecutiva è possibile quando la confisca non è stata decisa dal giudice della cognizione e vengono allegati "nova" che giustifichino una decisione di merito in esecuzione; la qualificazione della prova come "nova" richiede che gli elementi siano realmente nuovi e non deducibili nel processo di cognizione.
  • Il soggetto che ha partecipato al processo di cognizione e poteva sollevare determinate questioni non può, in linea di principio, ottenere la revoca della confisca in esecuzione per fatti deducibili: tali questioni dovevano essere prospettate in cognizione o tramite la revisione del giudicato.
  • Nei casi di contrasto giurisprudenziale su ammissibilità di rimedi, la mera esistenza di orientamenti divergenti non obbliga la rimessione alle Sezioni Unite se il caso concreto è coperto da orientamento consolidato.
  • Chi propone impugnazioni infondate o procedimenti processualmente irregolari rischia la condanna alle spese e, in presenza di profili di colpa nell'impugnazione, l'irrogazione di una somma a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
  • Quando si allegano "nova" per ottenere la revoca di misure ablative, è fondamentale dimostrarne la reale impossibilità di allegazione nel processo di cognizione (ad es. impossibilità materiale di reperire documenti) per evitare il rigetto per deducibilità dei fatti.

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