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Sentenza

Sentenza n. 4450/2026 - Napoli, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia: a) della determinazione dirigenziale n. 54 del 14.1.2026 con la quale la Stazione appaltante (Comune di Acerra) ha aggiudicato in favore dell’ATI Proodos-Oltre i confini-La Gioiosa-Il traguardo-Nuovi orizzonti, il servizio di assistenza domiciliare socio-assistenziale per persone anziane e diversamente abili (ADA E ADH) – cig B820D96E1F; b) dei verbali n. 1 del 6.10.2025 – n. 2 del 28.11.2025-n. 3 del 2.12.2025- n- 4 del 18.12.2025; c) delle valutazioni dei sub-criteri dell’offerta tecnica da parte della commissione conosciuti solo in data 18.2.2026; d) di ogni altro atto connesso in preordine e conseguenza, comunque lesivo degli interessi della ricorrente. E per l’accertamento: e) del diritto della ricorrente a conseguire l’aggiudicazione della procedura di gara; f) dell’inefficacia del contratto eventualmente stipulato medio tempore con diverso operatore economico. Nonché per la condanna: g) alla reintegrazione in forma specifica della ricorrente, da disporsi mediante l’affidamento dell’appalto in suo favore e la conseguente stipulazione del relativo contratto con la società Croce del Sud a. R.L., attesa la disponibilità della stessa a subentrare nel rapporto contrattuale, espressamente manifestata con la proposizione del presente ricorso, nella denegata ipotesi in cui il contratto sia stato nelle more stipulato con l’ATI controinteressato; h) in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui il Collegio non dovesse dichiarare l’inefficacia del contratto eventualmente stipulato, alla condanna dell’Amministrazione resistente al risarcimento per equivalente dei danni subiti dalla ricorrente, nella misura che sarà accertata in corso di causa e, comunque, non inferiore all’utile di impresa conseguibile dall’esecuzione dell’appalto, oltre al danno curriculare, nonché interessi e rivalutazione monetaria.

Giustizia amministrativa202601773

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione del servizio di assistenza domiciliare socio-assistenziale per persone anziane e diversamente abili, unitamente ai verbali di gara e alle valutazioni dei sub-criteri dell'offerta tecnica

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante e aggiudicataria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, classificatasi terza con 61,33 punti per l'offerta tecnica e 20 punti per quella economica, ha contestato l'attribuzione di zero punti al sub-criterio B.1, relativo alla capacità di collaborare con la rete dei servizi mediante protocolli o intese con soggetti pubblici. Ha dedotto la violazione della lex specialis e dell'art. 17 del disciplinare, dell'art. 3 l. n. 241/1990, del principio di autovincolo, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento, errore nei presupposti, carenza o inesistenza della motivazione, illogicità, contraddittorietà, perplessità e ingiustizia manifesta. Secondo la ricorrente, la documentazione prodotta comprovava numerose esperienze di collaborazione con soggetti pubblici. Con il secondo motivo ha dedotto disparità di trattamento rispetto all'ATI aggiudicataria, cui era stato attribuito il punteggio massimo sulla base di documentazione asseritamente analoga. Con il terzo motivo ha contestato il punteggio massimo attribuito alla seconda classificata, sostenendo che non avesse documentato un numero sufficiente di esperienze utili. Ha inoltre chiesto l'accertamento del diritto all'aggiudicazione, la dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato, il subentro e, in subordine, il risarcimento per equivalente. Il Comune e l'ATI hanno eccepito tardività, carenza di interesse e difetto di prova di resistenza, sostenendo nel merito che il criterio richiedesse specifici protocolli o intese di collaborazione, corredati da relazione descrittiva, e non meri contratti di appalto o affidamenti di servizi.

La decisione

Il TAR ha prescisso dalle eccezioni preliminari di irricevibilità e inammissibilità, ritenendo il ricorso infondato nel merito. Ha interpretato il sub-criterio B.1, alla luce del disciplinare e del capitolato, come volto a premiare la capacità dell'operatore di operare nella rete integrata dei servizi sociali, mediante specifici protocolli o intese di durata con almeno un soggetto pubblico, diretti a realizzare servizi integrati di assistenza, socializzazione o inclusione sociale per persone fragili. La documentazione della ricorrente consisteva invece prevalentemente in affidamenti diretti e contratti aventi a oggetto singole prestazioni o segmenti del servizio, quali trasporto, ricovero o assistenza a utenti individuati, e non dimostrava la capacità di fare rete attraverso accordi collaborativi. La valutazione pari a zero non è stata quindi ritenuta manifestamente illogica. È stata respinta anche la censura di disparità di trattamento, poiché l'ATI aggiudicataria aveva prodotto protocolli e intese con scuole pubbliche relativi a progetti di inclusione sociale ed educazione alla legalità per minori con disabilità, conformi al criterio. Inoltre, anche una riduzione di due punti del punteggio dell'ATI non avrebbe modificato l'esito, poiché essa avrebbe mantenuto il primo posto con 83,58 punti, rispetto agli 83,55 della seconda classificata. Le censure contro la seconda classificata sono state ritenute prive di rilievo, non potendo comunque condurre all'aggiudicazione in favore della ricorrente. Il ricorso è stato respinto; le domande di caducazione del contratto e di subentro sono state conseguentemente respinte, mentre la domanda di annullamento è stata qualificata in parte infondata e in parte improcedibile. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in euro 2.500 oltre accessori in favore di ciascuna parte resistente costituita.

Norme richiamate

  • art. 17 del disciplinare di gara

    capacità di collaborare con la rete dei servizi per lo svolgimento di attività e servizi in favore di utenti in condizione di povertà estrema, attraverso la stipula di protocolli o intese di collaborazione, tra i cui partecipanti sia presente almeno un soggetto pubblico, negli ultimi tre anni alla data di pubblicazione del bando

    Il criterio richiede specifici protocolli o intese di collaborazione, con la partecipazione di almeno un soggetto pubblico, idonei a dimostrare la capacità di operare nella rete integrata dei servizi sociali e di realizzare progetti assistenziali o di inclusione, non meri contratti aventi a oggetto singole prestazioni.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    La censura relativa alla motivazione è stata respinta implicitamente, poiché la valutazione della commissione è stata ritenuta coerente con la lex specialis e non manifestamente illogica.

  • art. 97 Cost.

    Il principio di buon andamento e imparzialità è stato richiamato con riferimento alla dedotta disparità di trattamento, non ravvisata dal Collegio in ragione della diversità della documentazione prodotta dai concorrenti.

Massime di principio

  • Quando la lex specialis attribuisce punteggio alla capacità di collaborare con la rete integrata dei servizi mediante protocolli o intese con soggetti pubblici, il requisito non è soddisfatto dalla mera esperienza nell'esecuzione di appalti o affidamenti pubblici aventi a oggetto singole prestazioni o segmenti del servizio.
  • Un protocollo o un'intesa rilevante ai fini di un criterio qualitativo premiale deve esprimere un rapporto collaborativo, tendenzialmente continuativo, diretto a integrare attività e competenze di diversi attori della rete per realizzare servizi di assistenza, socializzazione o inclusione degli utenti destinatari.
  • La valutazione della commissione di gara che esclude documenti non riconducibili al contenuto sostanziale richiesto dal sub-criterio non è illegittima per difetto di istruttoria o motivazione quando risulta coerente con la lex specialis e non è affetta da manifesta illogicità.
  • La disparità di trattamento nella valutazione delle offerte non può essere affermata quando le documentazioni comparate hanno contenuto sostanzialmente diverso e soltanto una di esse dimostra il possesso degli elementi qualitativi richiesti dal criterio.
  • La contestazione del punteggio attribuito a un concorrente collocato in posizione poziore è priva di utilità quando, anche all'esito della rideterminazione richiesta, il ricorrente non conseguirebbe l'aggiudicazione secondo la prova di resistenza.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazioneAggiudicazione, revoca e annullamento della garaRito appalti e sorte del contratto
RamiContratti pubblici
SottomaterieCriteri di aggiudicazione e punteggi
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneLegittimazione e interesse a ricorrere

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