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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13500/2025 del 07/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza del 26/09/2024 con cui la Corte d'appello di Milano, in seguito a rinvio della Cassazione, aveva riqualificato il reato ascritto a Reschini ai sensi dell'art. 217, comma 2, r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fall.) e lo aveva condannato a un anno di reclusione. Il ricorso contestava, in particolare, il trattamento sanzionatorio e la mancata considerazione, nella determinazione della pena, delle conseguenze derivanti dalla riqualificazione del reato.

La decisione

Il Collegio ha ritenuto il ricorso non inammissibile e ha valutato le censure relative al trattamento sanzionatorio come astrattamente plausibili. Tuttavia, ha accertato che il reato di cui all'art. 217, comma 2, legge fall. risulta estinto per prescrizione, avendo la fattispecie comedata il 6 giugno 2017 e risultando, alla data del presente procedimento, decorso il termine massimo di prescrizione anche tenendo conto degli atti interruttivi. La Corte ha dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata. Ha inoltre rilevato che non sussistono, allo stato, i presupposti per un proscioglimento di merito ex art. 129 c.p.p. e che la difesa non ha rinunciato alla causa estintiva, sicché la declaratoria poteva essere adottata d'ufficio in questa sede.

Norme richiamate

  • art. 217, comma 2, r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fall.)

    La norma è stata invocata come la fattispecie correttamente ricostituita dalla Corte d'appello; tuttavia, ai fini processuali si è ritenuto che il relativo reato sia ormai estinto per prescrizione in relazione alla data di accertamento della condotta (6/6/2017) e al decorso del termine massimo comprensivo degli interruttivi.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    La Corte ha precisato che non si può procedere al proscioglimento con formula di merito ai sensi dell'art. 129 c.p.p. nelle circostanze del caso; dunque la decisione è stata una declaratoria di estinzione del reato per prescrizione e non un accertamento di non punibilità sul merito.

Massime di principio

  • La riqualificazione dell'ipotesi di reato impone una rivalutazione complessiva del disvalore e del trattamento sanzionatorio: la decisione sulla pena deve tenere conto della nuova qualificazione giuridica.
  • La prescrizione può essere dichiarata in sede di giudizio d'appello anche se la difesa non ha espressamente richiesto la declaratoria, purché non vi sia rinuncia manifesta da parte dell'imputato alla causa estintiva.
  • Se è accertato che il termine di prescrizione è decorso, il giudice deve annullare la sentenza impugnata per estinzione del reato, senza necessariamente procedere a un proscioglimento sul merito ex art.129 c.p.p.
  • In casi di riqualificazione e di lungo svolgimento del processo, è essenziale verificare con attenzione le date di commissione, le eventuali interruzioni della prescrizione e i termini massimi applicabili prima di determinare la responsabilità penale e la pena.
  • La parte difensiva dovrebbe sollevare tempestivamente la questione della prescrizione e chiarire se intende rinunciare o meno all'eventuale causa estintiva; la mancata rinuncia consente al giudice di pronunciarsi d'ufficio sulla estinzione.

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