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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21114/2022 del 04/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia riguardava l’impugnazione di una cartella di pagamento relativa alla tassa automobilistica regionale per l’anno 2010, emessa in relazione a vari autoveicoli concessi in locazione finanziaria a terzi. La Commissione tributaria regionale aveva respinto l’appello della Regione contro la decisione di primo grado favorevole alla società di leasing. Il ricorso per cassazione articolava tre censure: (1) violazione dell’art. 7, comma 2, della L. n. 99/2009, sostenendosi che il giudice di appello avesse erroneamente ritenuto l’utilizzatore dell’auto in leasing unico obbligato al pagamento del bollo; (2) violazione della nota MEF 27 giugno 2012 n. 13270, per l’asserita erronea attribuzione di efficacia retroattiva alla nota ministeriale; (3) violazione dell’art. 9, comma 9-bis, del D.L. n. 78/2015 conv. in L. n. 125/2015, per avere la CTR ritenuto tale disposizione norma di interpretazione autentica dell’art. 5, comma 29, del D.L. n. 953/1982 conv. in L. n. 53/1983, come modificato dall’art. 7, comma 2, L. n. 99/2009, con efficacia retroattiva. Prima della camera di consiglio la Regione ha depositato rinuncia al ricorso.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia rituale al ricorso, presentata prima dell’adunanza camerale, sottoscritta dalla parte e dai difensori e notificata alla controparte, e ha dichiarato estinto il procedimento. Ha compensato integralmente le spese di lite, valorizzando la formazione e il consolidamento dell’orientamento giurisprudenziale sulla questione nel corso del giudizio. Ha inoltre escluso l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, poiché la definizione è avvenuta per estinzione e non per rigetto o inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 390, comma 2, c.p.c.

    prima dell'adunanza camerale

    La rinuncia al ricorso è rituale se interviene prima dell’adunanza camerale.

  • art. 390, comma 3, c.p.c.

    La rinuncia deve essere sottoscritta dalla parte e dai difensori e notificata alla controparte.

  • art. 391, comma 2, c.p.c.

    il decreto, l'ordinanza o la sentenza che dichiara l'estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese

    La declaratoria di estinzione può comportare una condanna alle spese a carico della parte che ha dato causa all’estinzione, con possibilità di compensazione secondo i criteri ordinari.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    La disciplina delle spese in caso di estinzione va coordinata con la compensazione totale o parziale per giusti motivi.

  • art. 15, comma 2, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Nel processo tributario resta possibile la compensazione totale o parziale delle spese giudiziali.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Non si applica quando il processo si definisce con estinzione per rinuncia, perché la norma è di stretta interpretazione e riguarda ipotesi diverse (rigetto, inammissibilità, improcedibilità).

  • art. 7, comma 2, L. 23 luglio 2009, n. 99

    Richiamato nei motivi come disposizione sul soggetto obbligato al pagamento della tassa automobilistica in caso di leasing.

  • nota MEF 27 giugno 2012, n. 13270

    Richiamata nei motivi per contestarne la retroattività.

  • art. 9, comma 9-bis, D.L. 19 giugno 2015, n. 78, conv. in L. 6 agosto 2015, n. 125

    Richiamato nei motivi quale possibile norma di interpretazione autentica con efficacia retroattiva dell’art. 5, comma 29, D.L. n. 953/1982.

  • art. 5, comma 29, D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, conv. in L. 28 febbraio 1983, n. 53

    Norma sostanziale oggetto della dedotta interpretazione autentica.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Parametro processuale invocato per le doglianze di violazione di legge.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se rituale, produce l’estinzione del processo anche senza accettazione della controparte, perché non ha natura accettizia.
  • Quando il giudizio di cassazione si estingue per rinuncia, la sentenza impugnata passa in giudicato e viene meno l’interesse a contrastare l’impugnazione.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, le spese possono essere poste a carico del rinunciante, ma resta possibile la compensazione totale o parziale in presenza di giusti motivi.
  • L’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 non si applica alle ipotesi di estinzione per rinuncia, trattandosi di previsione eccezionale e di stretta interpretazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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