Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 11455/2026 del 26/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Nel procedimento definito con sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. davanti al GIP del Tribunale di Bari, due imputati hanno proposto ricorso per cassazione deducendo, con un motivo identico, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 129 e 444 c.p.p., lamentando che il giudice non avesse verificato l’insussistenza di cause di proscioglimento dal reato loro ascritto. La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché estraneo ai casi tassativi di ricorribilità avverso la sentenza di patteggiamento previsti dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha affermato che, contro la sentenza di applicazione della pena, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per i motivi tassativamente indicati dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. e che non è deducibile, in tale sede, la censura relativa alla mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. Conseguentemente, ha condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, ritenendo non escludibili profili di colpa nella proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 129 c.p.p.

    invocato dalle difese per censurare la mancata verifica delle cause di proscioglimento, ma ritenuto non deducibile nel ricorso avverso patteggiamento nei limiti dell’art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

  • art. 444 c.p.p.

    norma che disciplina l’applicazione della pena su richiesta delle parti; la sentenza impugnata è una sentenza di patteggiamento.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    prevede i soli casi tassativi di ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento: volontà dell’imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza.

  • legge 23 giugno 2017 n. 103

    richiamata come fonte introduttiva dell’art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

  • Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 - 01

    precedente richiamato a sostegno del principio di inammissibilità del ricorso che deduca la mancata verifica ex art. 129 c.p.p. contro sentenza di patteggiamento.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per i motivi espressamente e tassativamente indicati dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
  • Non è consentito dedurre, contro una sentenza di patteggiamento, il vizio di violazione di legge fondato sulla mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., poiché tale censura esula dai limiti legali di impugnazione.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in presenza di profili di colpa nella proposizione, al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.