Sentenza del 09/03/2021 n. 6397 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Basilicata che aveva respinto il suo appello e confermato la pronuncia di primo grado favorevole al contribuente. Il ricorso per cassazione articolava quattro motivi: 1) nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4) poiché la CTR si era limitata a richiamare la motivazione del giudice di primo grado senza propria valutazione; 2) violazione del D.Lgs. 31/12/1992 (artt. 18, 24 e art. 32, comma 2) e dell'art. 112 c.p.c., perché la CTR avrebbe annullato la cartella basandosi su un vizio dell'avviso di accertamento sollevato per la prima volta dal ricorrente con la memoria illustrativa; 3) violazione della L. 20/11/1982 n. 890, art. 8, commi 2 e 3, lamentando che la CTR aveva escluso la notifica dell'avviso soltanto per un'omissione del postino nella giustificazione del deposito; 4) vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) e violazione dell'art. 156 c.p.c., perché la notificazione si sarebbe perfezionata avendo l'atto raggiunto il suo scopo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: la sentenza della Commissione Tributaria Regionale è nulla per carenza assoluta di motivazione in quanto la CTR si è limitata, con formule stereotipate, a richiamare la motivazione del primo grado senza fornire proprie ragioni né dimostrare l'identità delle questioni; per ciò ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, in diversa composizione, per un nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità. I restanti motivi sono stati assorbiti.
Norme richiamate
art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4
richiami alla motivazione del giudice di primo grado
La Corte precisa che la sentenza d'appello può essere motivata per relationem solo se il giudice d'appello dà conto, anche sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione o dell'identità delle questioni; altrimenti la decisione è nulla per carenza assoluta di motivazione.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, articoli 18 e 24; art. 32, comma 2
La parte ha dedotto la violazione di tali norme in relazione alla contestata ammissione/valutazione di vizi relativi all'avviso di accertamento; la Corte di legittimità non ha però esaminato il merito di tale censura, ritenendola assorbita dalla declaratoria di nullità della sentenza impugnata.
art. 112 c.p.c.
Richiamata dalla parte per sostenere vizi procedurali nel giudizio di merito; la Corte non si è pronunciata sul punto, avendo deciso per nullità dell'atto per carenza motivazionale.
L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 8, commi 2 e 3
La questione riguardava la rilevanza dell'omissione, da parte del portalettere, di un segno giustificativo sul deposito postale; la Corte non è intervenuta nel merito, avendo cassato per motivazione insufficiente la sentenza impugnata.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
Evocato per censurare il vizio di motivazione della CTR circa la perfezione della notifica; la Corte ha ritenuto il motivo non necessario all'esito, assorbendolo dopo aver accolto il primo motivo.
art. 156 c.p.c.
Richiamato dalla parte per sostenere che la notifica si era perfezionata avendo l'atto raggiunto il suo scopo; la Corte non si è pronunciata sul fondamento sostanziale della notifica, essendo intervenuta solo per carenza motivazionale dell'appello.
Massime di principio
- La sentenza di appello può essere motivata per relationem, ma il giudice d'appello deve comunque dare conto, almeno sinteticamente, delle ragioni della conferma o dell'identità delle questioni: un mero richiamo acritico alla motivazione di primo grado comporta la nullità della decisione.
- Quando si prospettano vizi relativi alla notifica di atti tributari è necessario che il giudice del merito valuti specificamente la prova documentale e le circostanze concrete; omissioni formali (es. annotazioni postali mancanti) vanno contestualizzate rispetto alla funzione e allo scopo della notificazione.
- Nuove censure o vizi introdotti per la prima volta con memorie in sede di gravame possono sollevare problemi di ammissibilità: il giudice dovrebbe verificare tempestività e possibilità di dedurli secondo le norme processuali applicabili.
- In caso di carenza motivazionale dell'atto di impugnazione o della decisione d'appello, il rimedio è la cassazione con rinvio per nuovo esame; la nuova decisione dovrà essere sufficientemente motivata e affrontare puntualmente i motivi dedotti.
- Per difendere efficacemente la posizione in giudizio tributario, la parte (e il giudice) devono curare la completezza della motivazione e produrre documentazione probatoria sulle notifiche e sugli adempimenti postali, poiché questioni formali possono essere decisive se adeguatamente motivate.
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