Ordinanza n. 141/2026 - Parma, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento della Questura di Parma recante divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive, con prescrizione aggiuntiva di comparizione presso un posto di polizia
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento questorile chiedendone l'annullamento e, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia. Dalla motivazione emerge una contestazione della durata quinquennale del D.a.Spo. e dell'applicazione della prescrizione aggiuntiva di comparire presso un posto di polizia durante la giornata di svolgimento delle manifestazioni sportive oggetto del divieto. Il ricorrente ha quindi dedotto, almeno in sede cautelare, l'illegittimità della durata della misura e della prescrizione accessoria.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare per insussistenza del fumus boni iuris. Quanto alla durata, ha rilevato che il divieto quinquennale costituisce la durata minima prevista dall'art. 6, comma 5, della legge n. 401/1989 nei confronti della persona già destinataria di un precedente divieto, ossia nelle ipotesi di recidiva. Nel caso concreto non risultava intervenuto né richiesto alcun provvedimento di riabilitazione. Quanto alla prescrizione aggiuntiva di comparizione presso il posto di polizia, il giudice ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, poiché si tratta di una misura incidente sulla libertà personale, richiamando un precedente del Consiglio di Stato. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 6, comma 5, l. 13 dicembre 1989, n. 401
Il divieto di cui al comma 1 e l'ulteriore prescrizione di cui al comma 2 non possono avere durata inferiore a un anno e superiore a cinque anni [...]. Nei confronti della persona già destinataria del divieto di cui al primo periodo è sempre disposta la prescrizione di cui al comma 2 e la durata del nuovo divieto e della prescrizione non può essere inferiore a cinque anni e superiore a dieci anni.
In caso di persona già destinataria di un precedente divieto di accesso, la durata quinquennale del nuovo D.a.Spo. rappresenta il minimo legale; nel caso esaminato, l'assenza di riabilitazione non consentiva di ravvisare il fumus boni iuris.
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare, con particolare riferimento al fumus boni iuris.
art. 6, comma 2, l. 13 dicembre 1989, n. 401
La prescrizione aggiuntiva di comparizione presso un posto di polizia è stata considerata una misura incidente sulla libertà personale, la cui cognizione non rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo.
Massime di principio
- Nei confronti di una persona già destinataria di un precedente divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive, la durata del nuovo divieto non può essere inferiore a cinque anni; pertanto, la durata quinquennale costituisce il minimo legale previsto per la recidiva.
- La mancata intervenuta o richiesta riabilitazione, ove rilevante ai fini della disciplina del D.a.Spo., non consente di ravvisare il fumus boni iuris nella contestazione della durata minima quinquennale del nuovo divieto.
- La prescrizione di comparire presso un posto di polizia durante lo svolgimento delle manifestazioni sportive, in quanto incidente sulla libertà personale, appartiene alla cognizione del giudice ordinario e non alla giurisdizione del giudice amministrativo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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