Ordinanza n. 167/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento prot. m.pi. A00DG0SVU.0056581 del 17.10.2025, con cui il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha rigettato la domanda di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Romania per la seguente classe di concorso: nella scuola di istruzione secondaria di II grado, per la seguente/i disciplina/e: ADSS - SPEC. SOSTEGNO SCUOLE SEC DI II GRADO; - del parere del MIM. reso dal Ministero dell’Università e della Ricerca, richiamato nel provvedimento impugnato, e mai osteso alla parte ricorrente; - nonché di ogni altro atto ad essi presupposto, preordinato, connesso, consequenziale ed esecutivo, anche se sconosciuto e non comunicato alla odierna parte ricorrente, e per l’adozione di ogni altro provvedimento invocato nelle conclusioni di seguito enunciate e rassegnate.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di riconoscimento di un titolo abilitante conseguito in Romania per la specializzazione sul sostegno nella scuola secondaria di secondo grado
Esito
Favorevole al resistente (ministeri)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento con cui il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha rigettato la domanda di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Romania per la classe di concorso ADSS, relativa al sostegno nella scuola secondaria di secondo grado. Sono stati inoltre impugnati il parere del Ministero dell'Università e della Ricerca richiamato nel provvedimento, ma non osteso al ricorrente, e gli ulteriori atti presupposti, connessi e consequenziali. Nella fase cautelare il ricorrente ha invocato la sospensione dell'efficacia del diniego, ma il giudice ha esaminato specificamente il requisito del periculum in mora.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto non dimostrata l'esistenza di un rapporto di lavoro in corso che potesse essere pregiudicato dal diniego di riconoscimento del titolo. In assenza di tale dimostrazione, non sono stati ravvisati i presupposti di gravità e irreparabilità del danno necessari per concedere la misura cautelare. L'ordinanza non definisce nel merito la legittimità del diniego né del parere richiamato. Le spese della fase cautelare sono state compensate per giusti motivi.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La tutela cautelare richiede la sussistenza dei presupposti cautelari, tra cui un pregiudizio grave e irreparabile; nel caso concreto tale requisito non è stato ritenuto provato.
Massime di principio
- La sospensione cautelare di un diniego amministrativo non può essere concessa in assenza di prova concreta del periculum in mora, inteso come pregiudizio grave e irreparabile derivante dall'immediata efficacia dell'atto.
- Quando il ricorrente deduce che il diniego di riconoscimento di un titolo incide sulla propria attività lavorativa, deve dimostrare l'esistenza di un rapporto di lavoro in corso o di uno specifico pregiudizio attuale e concreto; la mera potenzialità della lesione non è sufficiente per la tutela cautelare.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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