Cassazione Penale, Ordinanza n. 16257/2025 del 29/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda sul rilievo che il primo motivo era non dedotto nei gradi di merito nel modo necessario e che il secondo era manifestamente infondato per difetto di allegazione dei presupposti dell'art. 131-bis c.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Roma del 20/09/2024 deducendo, con il primo motivo, violazione di legge per il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena. La Corte osserva però che in appello era stata avanzata soltanto richiesta di non menzione della condotta nel casellario giudiziale, beneficio che non poteva essere nuovamente concesso perché già riconosciuto. Con il secondo motivo è stata dedotta l'omessa applicazione d'ufficio della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.; la Corte ritiene il motivo manifestamente infondato perché, nel giudizio di merito, il ricorrente non aveva indicato i presupposti per la sua applicazione, né tali presupposti erano evincibili in modo decisivo dagli atti richiamati.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile d'ufficio in cassazione quando nel giudizio di merito non siano stati dedotti e allegati i relativi presupposti in modo tale da renderne decisiva la valutazione.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso che introduce una questione non devoluta nei gradi di merito o devoluta in termini diversi è inammissibile in cassazione, specie quando la doglianza presupponga un diverso oggetto rispetto a quello effettivamente richiesto in appello.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. non può essere riconosciuta d'ufficio in assenza di specifica allegazione dei presupposti di applicabilità nel giudizio di merito.
- Ai fini dell'esame di un motivo fondato sull'art. 131-bis c.p., la decisività della questione deve emergere dagli atti e dalle deduzioni già svolte, non potendo il ricorso colmare in sede di legittimità le carenze difensive pregresse.
Come è indicizzato
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