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Ordinanza

Ordinanza n. 1781/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione sesta, -OMISSIS- resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202603164

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Campania, Sez. VI, favorevole al ricorrente di primo grado, della quale il Ministero della difesa ha chiesto la sospensione dell’efficacia

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (militare)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Ministero della difesa ha proposto appello contro una sentenza del TAR Campania che aveva accolto il ricorso di un militare titolare di una carica sindacale. In via incidentale, il Ministero ha chiesto la sospensione dell’esecutività della sentenza ai sensi dell’art. 98 c.p.a. L’appello pone una questione interpretativa di particolare rilievo sistematico concernente l’ambito applicativo dell’art. 445, comma 1-bis, secondo periodo, c.p.p., come modificato dal d.lgs. n. 150/2022, e i suoi riflessi sull’interpretazione dell’art. 1477-ter, comma 2, lett. a), del codice dell’ordinamento militare. Il testo non specifica gli ulteriori motivi di merito dell’appello né il contenuto puntuale della sentenza di primo grado.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha ritenuto che la questione interpretativa posta dall’appello meritasse un approfondimento nella fase di merito, ravvisando quindi profili non manifestamente infondati. Ha tuttavia respinto la domanda cautelare perché non sussisteva il periculum in mora richiesto dagli artt. 55 e 98, comma 1, c.p.a. La mera possibilità per il militare appellato di esercitare, nelle more del giudizio, le prerogative connesse alla carica sindacale non è stata considerata, di per sé, un pregiudizio grave e irreparabile per l’Amministrazione militare. Sarebbero stati necessari specifici elementi idonei a dimostrare una compromissione concreta e non reversibile dell’assetto organizzativo dell’amministrazione, che non risultava provata. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della novità e complessità della questione controversa. L’ordinanza non definisce il merito dell’appello.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Visto l’art. 98 cod. proc. amm.

    Disciplina la tutela cautelare in appello; la sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata richiede la verifica dei presupposti cautelari.

  • art. 55 c.p.a.

    non sussiste il requisito del periculum in mora, richiesto dagli artt. 55 e 98, comma 1, c.p.a.

    Il periculum in mora costituisce presupposto necessario per la concessione della misura cautelare.

  • art. 98, comma 1, c.p.a.

    non sussiste il requisito del periculum in mora, richiesto dagli artt. 55 e 98, comma 1, c.p.a.

    In sede di appello cautelare, la sospensione della sentenza richiede un pregiudizio grave e irreparabile adeguatamente dimostrato.

  • art. 445, comma 1-bis, secondo periodo, c.p.p.

    relativa all’ambito applicativo dell’art. 445, comma 1-bis, secondo periodo, c.p.p., come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022

    La questione interpretativa relativa alla disposizione è stata ritenuta meritevole di approfondimento nella fase di merito.

  • art. 1477-ter, comma 2, lett. a), codice dell’ordinamento militare

    e ai suoi riflessi sull’interpretazione dell’art. 1477-ter, comma 2, lett. a), del codice dell’ordinamento militare

    La sua interpretazione è collegata, secondo l’ordinanza, alla questione posta dall’appello, ma il giudice non la definisce in questa fase cautelare.

  • d.lgs. n. 150 del 2022

    come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022

    Modifica l’art. 445, comma 1-bis, c.p.p., disposizione oggetto della questione interpretativa.

Massime di principio

  • In sede di appello cautelare, la sospensione dell’efficacia della sentenza di primo grado richiede non solo la rilevanza o complessità delle questioni giuridiche dedotte, ma anche la prova di un periculum in mora consistente in un pregiudizio grave e irreparabile.
  • La mera possibilità che l’esecuzione della sentenza consenta all’appellato di esercitare prerogative connesse a una carica sindacale non dimostra, di per sé, un pregiudizio grave e irreparabile per l’amministrazione militare; occorrono elementi specifici che attestino una compromissione concreta e non reversibile dell’assetto organizzativo.
  • La complessità e la novità della questione controversa possono giustificare la compensazione delle spese della fase cautelare, anche quando l’istanza di sospensione sia respinta.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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