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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 5784/2023 del 24/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'avviso di accertamento TARI 2017: contestata la non sussoggettazione al tributo per rifiuti speciali illegittimamente assimilati a urbani e la mancata notifica di atti prodromici; dedotta inoltre la mancata istituzione/erogazione del servizio e la richiesta di riduzione per la parte di rifiuti avviata al riciclo

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato la maggior parte dei motivi di ricorso ritenendoli inammissibili o non pertinenti, ma ha accolto il quinto motivo, ritenendo illegittimo nella parte in cui il regolamento comunale prevedeva un limite massimo alla riduzione della quota variabile della TARI. La Cassazione ha affermato che la riduzione della quota variabile deve essere proporzionale alla quantità di rifiuti speciali assimilati avviati al riciclo (in conformità al comma 649 dell'art. 1 della l. n. 147/2013) e che un limite massimo introdotto dal regolamento comunale altera tale criterio e non è consentito. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione a questo profilo e la causa rinviata alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, per determinare la riduzione della sola quota variabile del tributo in misura proporzionale alle quantità effettivamente avviate al riciclo; resta dovuta la quota fissa. Gli altri motivi di ricorso sono stati respinti.

Norme richiamate

  • art. 360 cod.proc.civ.

    Norma processuale di legittimità utilizzata per fondare i motivi di cassazione (vizi di motivazione e violazione di norme di diritto). La Corte ha valutato l'ammissibilità e la pertinenza dei motivi alla luce di tale articolo.

  • art. 1, comma 649, legge n. 147 del 2013

    per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati

    Il comma impone che le riduzioni della quota variabile della TARI siano proporzionali alle quantità avviate al riciclo; la Corte ne ricava che i regolamenti comunali non possono introdurre un limite massimo che alteri questo criterio di proporzionalità.

  • artt. 117 e 119 Cost.

    Richiamati per richiamare i limiti della potestà regolamentare degli enti locali: i regolamenti comunali non possono contrastare le leggi statali e devono rispettare i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

  • d.lgs. n. 507 del 1993 (artt. 58, 59, 62)

    Normativa di riferimento in materia di tributi sui rifiuti (TARI); citata nella discussione processuale relativa a obblighi, criteri e riparto della prova ma la Corte ha ritenuto non decisivi alcuni profili probatori ai fini della censura di legittimità.

  • d.lgs. n. 152 del 2006 (artt. 221, 226)

    Norme sulla disciplina dei rifiuti e imballaggi richiamate nel motivo relativo alla natura degli imballaggi; la Corte ha ritenuto la censura non pertinente rispetto alla decisione, dato che in appello non era stata provata la natura secondaria/terziaria degli imballaggi per il 2017.

  • Consiglio di Stato, sent. n. 585 del 2018

    Giurisprudenza richiamata che afferma che la riduzione deve essere proporzionale alla quantità di rifiuti auto-riciclati e che fissare un limite massimo alla riduzione tariffaria è illegittimo; la Corte di Cassazione segue questo principio.

  • D.P.R. n. 158 del 1999 (art. 7, comma 2) e altre norme citate (d.lgs. n. 22 del 1997, art. 238 d.lgs. n. 152/2006)

    Norme tecniche e procedurali in materia ambientale e di gestione rifiuti richiamate nei motivi; la Corte non ha accolto i relativi profili di censura sulla base del rito di legittimità, salvo quanto già deciso sul criterio di proporzionalità della riduzione.

Massime di principio

  • Il regolamento comunale non può introdurre un tetto massimo alla riduzione della quota variabile della TARI quando la normativa statale (art. 1, comma 649, l. 147/2013) prevede che la riduzione sia proporzionale alle quantità di rifiuti speciali assimilati avviati al riciclo.
  • La riduzione tariffaria per utenze non domestiche riguarda la sola quota variabile della TARI; la quota fissa resta dovuta anche se parte dei rifiuti è avviata al riciclo.
  • In giudizio tributario il contribuente deve documentare le quantità effettivamente avviate al riciclo (es. documentazione di conferimento/riciclo, bolle, contratti con soggetti autorizzati, pesature); senza prova della natura o delle quantità non è possibile ottenere la riduzione.
  • I regolamenti comunali devono rispettare i principi costituzionali e i criteri di coordinamento del sistema tributario: norme locali che contrastino la disciplina nazionale vanno disapplicate.
  • Se la Corte di legittimità accerta un vizio di diritto sul criterio di calcolo (p. es. introduzione illegittima di un limite), rimette la quantificazione pratica al giudice di merito che dovrà determinare la riduzione conforme ai criteri di legge.
  • Le censure in cassazione devono essere pertinenti alla decisione impugnata e formulate nei termini dell'art. 360 c.p.c.; contestazioni che chiedano un nuovo esame di fatto o siano prive di specificità probatoria sono spesso ritenute inammissibili.

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