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Sentenza

Sentenza n. 1751/2026 - Catanzaro, Sezione 1

Giustizia amministrativa202300548

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del 21 marzo 2023 dell’istanza di assegnazione temporanea presentata il 3 marzo 2023 ai sensi dell’art. 42-bis del d.lgs. 151/2001

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, militare dell’Arma dei Carabinieri e padre di due gemelli nati il 26 aprile 2021, aveva chiesto l’assegnazione temporanea presso un altro Nucleo Carabinieri Cinofili. Ha impugnato il diniego lamentando, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione del comma 31-bis dell’art. 45 del d.lgs. 95/2017, introdotto dall’art. 40, comma 1, lett. q), del d.lgs. 172/2019, nonché dell’art. 42-bis del d.lgs. 151/2001 in combinato disposto con l’art. 1 del d.lgs. 165/2001. Con il secondo motivo ha dedotto difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, oltre a eccesso di potere per difetto di motivazione. Nel giugno 2026 ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, chiedendo che il ricorso fosse dichiarato improcedibile e che le spese fossero compensate.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, senza esaminare nel merito i due motivi di illegittimità. Ha ritenuto che, a fronte dell’espressa dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse e in assenza di repliche o diverse richieste della controparte, il principio dispositivo impedisse al giudice di decidere la controversia nel merito, di procedere d’ufficio o di sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire. Ha quindi preso atto della dichiarazione e pronunciato l’improcedibilità. Spese della fase di merito compensate.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

    La sopravvenuta carenza di interesse comporta l’improcedibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Quando il ricorrente dichiara espressamente di non avere più interesse alla decisione e la controparte non formula repliche o diverse richieste, il giudice amministrativo deve prendere atto della dichiarazione e dichiarare improcedibile il ricorso, senza decidere il merito né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire.
  • Nel processo amministrativo, in forza del principio dispositivo in senso ampio, il ricorrente conserva la disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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