Ordinanza n. 2758/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato e comunicazione di avvio del relativo procedimento
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato in suo favore a seguito della domanda presentata da un’impresa, nonché la comunicazione di avvio del procedimento di revoca, deducendo vizi incidenti sulla legittimità dell’azione amministrativa. Nella fase cautelare il TAR ha ritenuto che la documentazione prodotta dal ricorrente presentasse profili di fondatezza, soprattutto con riguardo all’asseverazione prevista dall’art. 44 del d.l. n. 73/2022 e alla richiesta di attestato di idoneità alloggiativa. Il giudice ha inoltre richiesto che fosse documentata la sussistenza, in capo all’autore dell’asseverazione, dei requisiti previsti dall’art. 1 della l. n. 12/1979, ossia l’iscrizione all’albo professionale dei ragionieri e la comunicazione all’Ispettorato del lavoro dello svolgimento dell’attività di assistenza in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai fini del riesame, ritenendo sussistenti, a un sommario esame, profili di fondatezza delle censure. Ha sospeso il provvedimento di revoca del nulla osta e ordinato all’Amministrazione di riesaminare l’intera documentazione nel contraddittorio procedimentale, anche alla luce della documentazione integrativa che le parti interessate dovranno produrre secondo i principi di collaborazione e buona fede. Il ricorrente dovrà trasmettere all’Amministrazione e depositare in giudizio la documentazione relativa ai requisiti professionali dell’autore dell’asseverazione. La prosecuzione della fase cautelare è stata fissata alla camera di consiglio del 14 luglio 2026; le spese sono state riservate all’esito.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo e costituisce la base normativa per la domanda di sospensione esaminata dal TAR.
art. 44 d.l. 21 giugno 2022, n. 73
Rileva con riferimento all’asseverazione prodotta nell’ambito della procedura relativa al nulla osta al lavoro subordinato; il TAR ne ha valorizzato la verifica dei requisiti sostanziali.
art. 1 l. 11 gennaio 1979, n. 12
Individua i requisiti professionali dell’autore dell’asseverazione, richiamati dal giudice: iscrizione all’albo dei ragionieri e comunicazione all’Ispettorato del lavoro dello svolgimento dell’attività di assistenza in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, la presenza di profili di fondatezza riferiti alla documentazione sostanziale rilevante per il rilascio o la revoca del nulla osta al lavoro subordinato può giustificare la sospensione dell’atto e il riesame complessivo della posizione da parte dell’Amministrazione.
- Quando la decisione amministrativa dipende dalla validità di un’asseverazione, l’Amministrazione deve verificare anche la sussistenza dei requisiti professionali previsti dalla disciplina richiamata per il soggetto che l’ha redatta.
- Il riesame disposto in sede cautelare deve svolgersi nel contraddittorio procedimentale, attraverso l’esame dell’intera documentazione e nel rispetto dei principi di collaborazione e buona fede.
- La sospensione cautelare può essere disposta ai fini del riesame anche senza definire in via definitiva la controversia, imponendo alle parti la produzione di documentazione integrativa rilevante per la nuova valutazione amministrativa.
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