Sentenza del 11/02/2015 n. 2639 - Corte di Cassazione
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - SOGGETTI PASSIVI - IN GENERE - Attività dei comuni di gestione di servizi cimiteriali, assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica e servizi polifunzionali - Assoggettabilità ad IVA - Esclusione - Fondamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, contestando il recupero di IVA ritenuta indebitamente detratta dall'Agenzia delle Entrate per l'anno 1986. Secondo il Comune, la gestione dei servizi cimiteriali, la costruzione e assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica e la gestione di centri polifunzionali costituivano attività commerciali soggette a IVA, con conseguente diritto alla detrazione dell'imposta sugli acquisti. Il Comune ha inoltre sostenuto che l'esclusione dall'IVA avrebbe dovuto essere negata qualora la sua attività avesse provocato distorsioni rilevanti della concorrenza rispetto agli operatori privati.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del Comune. Ha stabilito che la gestione dei servizi cimiteriali, la costruzione di alloggi di edilizia popolare e la gestione dei centri polifunzionali destinati ad attività istituzionali sono svolte dal Comune in veste di pubblica autorità, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali e senza natura commerciale. Pertanto tali attività sono escluse dal campo di applicazione dell'IVA e non consentono la detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti. Per i centri polifunzionali, l'IVA resta detraibile soltanto per la parte concretamente destinata ad attività non istituzionali e quindi potenzialmente commerciali. In materia cimiteriale, invece, le attività autoritative di manutenzione generale, ampliamento delle infrastrutture e concessione di loculi e manufatti non sono commerciali; restano soggetti a IVA i servizi svolti secondo modalità privatistiche, quali la manutenzione delle tombe e l'illuminazione votiva. Nessuna pronuncia sulle spese, poiché l'Agenzia delle Entrate non ha svolto attività difensiva.
Norme richiamate
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 4, commi 2 e 4
"Sono esenti IVA le attività commerciali effettuate dagli enti pubblici in conformità alle finalità istituzionali"
La norma è interpretata nel senso che le attività svolte dal Comune nell'ambito delle proprie finalità istituzionali e nell'esercizio di poteri pubblici non assumono natura commerciale e non sono soggette a IVA.
Direttiva 77/388/CEE, art. 4, par. 5
"Gli enti di diritto pubblico non sono considerati soggetti passivi per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità"
L'esclusione dall'IVA opera quando l'ente pubblico agisce nell'ambito del regime giuridico proprio delle autorità pubbliche; non opera quando l'ente agisce secondo le stesse regole applicabili agli operatori privati. L'assoggettamento può comunque essere imposto in presenza di distorsioni della concorrenza di una certa importanza.
Direttiva 2006/112/CE, art. 13, par. 1
"Gli Stati, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti di diritto pubblico non sono considerati soggetti passivi per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità"
Per verificare l'esclusione dall'IVA occorre accertare che l'ente agisca come pubblica autorità, che il mancato assoggettamento non determini una distorsione concorrenziale rilevante e che l'attività non rientri tra quelle per le quali la direttiva prevede comunque l'assoggettamento.
D.L. n. 415 del 1989, art. 26-bis, convertito dalla L. n. 33 del 1990
I servizi cimiteriali sono qualificati come servizi indispensabili, assimilati alle opere di urbanizzazione primaria.
D.L. n. 417 del 1991, art. 1, comma 14, convertito dalla L. n. 66 del 1992
Le concessioni di aree, loculi e altri manufatti cimiteriali per la sepoltura, effettuate dal Comune quale pubblica autorità, non costituiscono attività commerciale ai fini IVA.
D.P.R. n. 803 del 1975, art. 54
La disposizione è richiamata per la disciplina dei servizi cimiteriali considerati indispensabili.
Sentenza Corte di giustizia CE 17 ottobre 1989, cause riunite C-231/87 e C-129/88
La nozione di attività svolta come pubblica autorità dipende dal regime giuridico concretamente applicato e non dall'oggetto o dallo scopo astratto dell'attività.
Sentenza Corte di giustizia UE 16 settembre 2008, causa C-288/07
Il mancato assoggettamento dell'ente pubblico può essere escluso quando determina distorsioni della concorrenza di una certa importanza, da valutare concretamente e non soltanto in via astratta o potenziale.
Massime di principio
- Un Comune non è soggetto a IVA quando svolge attività istituzionali esercitando poteri pubblici e secondo il regime giuridico proprio dell'autorità, anche se riceve tariffe, canoni o corrispettivi.
- La qualificazione dell'attività non dipende soltanto dal fatto che vengano forniti servizi o percepiti pagamenti, ma dalle modalità giuridiche concrete con cui l'ente opera: ius imperii significa attività pubblica non commerciale, mentre iure gestionis indica attività privatistica normalmente soggetta a IVA.
- La successiva instaurazione di rapporti privatistici, come la locazione degli alloggi popolari, non trasforma automaticamente in commerciale la precedente attività pubblica di costruzione e assegnazione.
- L'esclusione dall'IVA viene meno se l'ente opera alle stesse condizioni degli operatori privati e il mancato assoggettamento produce una distorsione della concorrenza di una certa importanza; tale distorsione deve essere provata concretamente.
- Quando un complesso o servizio è destinato in parte a finalità istituzionali e in parte ad attività commerciali, l'IVA sugli acquisti è detraibile solo per la quota riferibile alla componente commerciale, determinata direttamente o mediante un criterio proporzionale attendibile.
- Nel settore cimiteriale occorre distinguere le attività autoritative e istituzionali, come concessione di loculi e gestione delle infrastrutture, dai servizi privatistici, come manutenzione delle tombe e illuminazione votiva, che sono soggetti a IVA.
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