Sentenza del 01/03/2017 n. 941 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - Sanzione per mancata emissione ricevuta fiscale - Perfezionamento definizione agevolata - Sanzione accessoria della sospensione dell'esercizio dell'attività - Applicabilità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa tesi del ricorrente è stata respinta. Il perfezionamento della definizione agevolata della sanzione pecuniaria principale non preclude l'applicazione della sanzione accessoria della chiusura temporanea dell'esercizio. Le sanzioni, pur collegate al medesimo illecito, mantengono distinta autonomia e la definizione agevolata incide sulla sanzione pecuniaria, non necessariamente su quella accessoria.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la possibilità di applicare la sanzione accessoria della sospensione o chiusura temporanea dell'esercizio, prevista dall'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 471/1997, nonostante il contribuente avesse perfezionato la definizione agevolata della sanzione pecuniaria principale relativa all'omessa installazione del misuratore fiscale, prevista dall'art. 6 del D.Lgs. 471/1997. Il ricorrente sosteneva che la definizione agevolata della sanzione principale impedisse l'applicazione della sanzione accessoria.
Norme richiamate
Art. 12, comma 3, D.Lgs. 471/1997
Prevede la sanzione accessoria della sospensione o chiusura temporanea dell'esercizio in presenza dei presupposti previsti dalla legge. La sua applicazione non è esclusa dalla definizione agevolata della sanzione pecuniaria principale.
Art. 6, D.Lgs. 471/1997
Disciplina la sanzione pecuniaria per violazioni relative agli strumenti fiscali, tra cui l'omessa installazione del misuratore fiscale.
Art. 16, D.Lgs. 472/1997
Consente la definizione agevolata della sanzione pecuniaria, ma tale definizione non determina automaticamente l'estinzione o l'inapplicabilità delle sanzioni accessorie previste da disposizioni autonome.
Massime di principio
- La definizione agevolata di una sanzione pecuniaria non comporta necessariamente l'eliminazione delle sanzioni accessorie collegate alla stessa violazione.
- Quando la legge prevede distintamente una sanzione principale e una sanzione accessoria, occorre verificare separatamente i presupposti di applicazione di entrambe.
- Il pagamento agevolato può chiudere o ridurre la pretesa pecuniaria, ma non impedisce l'applicazione di misure interdittive o di sospensione dell'attività, salvo che la normativa preveda espressamente il contrario.
- In situazioni analoghe è necessario distinguere gli effetti della definizione agevolata sul procedimento sanzionatorio principale da quelli sulle conseguenze accessorie.
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