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Sentenza

Sentenza del 01/03/2017 n. 941 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Accertamento, liquidazione e controlli - Sanzione per mancata emissione ricevuta fiscale - Perfezionamento definizione agevolata - Sanzione accessoria della sospensione dell'esercizio dell'attività - Applicabilità

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La tesi del ricorrente è stata respinta. Il perfezionamento della definizione agevolata della sanzione pecuniaria principale non preclude l'applicazione della sanzione accessoria della chiusura temporanea dell'esercizio. Le sanzioni, pur collegate al medesimo illecito, mantengono distinta autonomia e la definizione agevolata incide sulla sanzione pecuniaria, non necessariamente su quella accessoria.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la possibilità di applicare la sanzione accessoria della sospensione o chiusura temporanea dell'esercizio, prevista dall'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 471/1997, nonostante il contribuente avesse perfezionato la definizione agevolata della sanzione pecuniaria principale relativa all'omessa installazione del misuratore fiscale, prevista dall'art. 6 del D.Lgs. 471/1997. Il ricorrente sosteneva che la definizione agevolata della sanzione principale impedisse l'applicazione della sanzione accessoria.

Norme richiamate

  • Art. 12, comma 3, D.Lgs. 471/1997

    Prevede la sanzione accessoria della sospensione o chiusura temporanea dell'esercizio in presenza dei presupposti previsti dalla legge. La sua applicazione non è esclusa dalla definizione agevolata della sanzione pecuniaria principale.

  • Art. 6, D.Lgs. 471/1997

    Disciplina la sanzione pecuniaria per violazioni relative agli strumenti fiscali, tra cui l'omessa installazione del misuratore fiscale.

  • Art. 16, D.Lgs. 472/1997

    Consente la definizione agevolata della sanzione pecuniaria, ma tale definizione non determina automaticamente l'estinzione o l'inapplicabilità delle sanzioni accessorie previste da disposizioni autonome.

Massime di principio

  • La definizione agevolata di una sanzione pecuniaria non comporta necessariamente l'eliminazione delle sanzioni accessorie collegate alla stessa violazione.
  • Quando la legge prevede distintamente una sanzione principale e una sanzione accessoria, occorre verificare separatamente i presupposti di applicazione di entrambe.
  • Il pagamento agevolato può chiudere o ridurre la pretesa pecuniaria, ma non impedisce l'applicazione di misure interdittive o di sospensione dell'attività, salvo che la normativa preveda espressamente il contrario.
  • In situazioni analoghe è necessario distinguere gli effetti della definizione agevolata sul procedimento sanzionatorio principale da quelli sulle conseguenze accessorie.

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