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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/346

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/346 della Commissione, del 5 marzo 2018, relativo all'autorizzazione di un preparato di Lactobacillus buchneri NRRL B-50733 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32018R0346

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento autorizza l'immissione sul mercato e l'uso, come additivo per mangimi, di un preparato di Lactobacillus buchneri NRRL B-50733 per tutte le specie animali. L'atto si fonda sulla procedura di autorizzazione prevista dal regolamento (CE) n. 1831/2003 e sul parere favorevole dell'EFSA, che ha escluso effetti negativi per salute animale, salute umana e ambiente. Sono stabilite condizioni tecniche di impiego, metodi di analisi e prescrizioni di sicurezza per gli utilizzatori. L'autorizzazione ha durata fino al 29 marzo 2028.

Autorizzazione dell'additivo per mangimi a base di Lactobacillus buchneri NRRL B-50733 per tutte le specie animali, nell'ambito degli additivi tecnologici destinati all'insilaggio.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori del settore dei mangimi e, in generale, all'utilizzo del preparato di Lactobacillus buchneri NRRL B-50733 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali nell'Unione europea. L'autorizzazione riguarda la categoria degli "additivi tecnologici" e il gruppo funzionale degli "additivi per l'insilaggio". Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; l'allegato fissa condizioni d'uso, requisiti di etichettatura/istruzioni, tenore minimo di impiego e fine del periodo di autorizzazione al 29 marzo 2028.

Autorizzazione del preparato di Lactobacillus buchneri NRRL B-50733 come additivo per mangimi

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/346 della Commissione autorizza l'uso di un preparato di Lactobacillus buchneri NRRL B-50733 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. L'atto si colloca nell'ambito del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all'alimentazione animale e recepisce il parere favorevole dell'EFSA, che ha ritenuto il prodotto sicuro per animali, consumatori e ambiente e utile per migliorare la produzione di insilato.

Contesto normativo e procedimento di autorizzazione

Nei considerando si ricorda che il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi per mangimi e ne stabilisce motivi e procedure. La domanda di autorizzazione per il preparato è stata presentata ai sensi dell'articolo 7 del regolamento n. 1831/2003 ed era accompagnata dalla documentazione richiesta dall'articolo 7, paragrafo 3. La Commissione rileva che, sulla base della valutazione tecnica e scientifica, risultano soddisfatte le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 5 del medesimo regolamento.

Ambito materiale dell'autorizzazione

L'autorizzazione riguarda un additivo classificato nella categoria degli "additivi tecnologici" e nel gruppo funzionale degli "additivi per l'insilaggio". L'allegato precisa che il prodotto è un preparato di Lactobacillus buchneri NRRL B-50733 contenente almeno 1 × 10^10 UFC/g di additivo, costituito da cellule vitali del ceppo indicato.

Condizioni tecniche di utilizzo

L'allegato fissa il tenore minimo di impiego nel caso in cui l'additivo non sia combinato con altri microrganismi usati come additivi per l'insilaggio: 1 × 10^8 UFC/kg di materiale fresco. Inoltre, nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele devono essere indicate le condizioni di conservazione. Il regolamento non prevede limiti di età o ulteriori restrizioni per le specie destinatarie, che sono tutte le specie animali.

Metodi di analisi e identificazione

Per il controllo ufficiale e la verifica del prodotto, l'allegato indica i metodi analitici da utilizzare: il conteggio nell'additivo per mangimi deve avvenire mediante metodo di diffusione su piastra con utilizzo di MRS agar, secondo EN 15787; l'identificazione dell'additivo avviene tramite elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE). La relazione sui metodi di analisi è stata verificata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

Sicurezza degli utilizzatori

La Commissione impone agli operatori del settore dei mangimi di adottare procedure operative e misure organizzative adeguate per prevenire i rischi per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Qualora tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo con tali misure, l'utilizzo deve avvenire con dispositivi di protezione individuale, compresi mezzi di protezione dell'apparato respiratorio.

Durata dell'autorizzazione ed efficacia temporale

L'allegato stabilisce il fine del periodo di autorizzazione al 29 marzo 2028. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, ai sensi dell'articolo 2.

Disposizioni principali

Autorizzazione dell'additivo

L'articolo 1 autorizza il preparato indicato nell'allegato, appartenente alla categoria degli "additivi tecnologici" e al gruppo funzionale degli "additivi per l'insilaggio", come additivo nell'alimentazione animale alle condizioni stabilite nell'allegato stesso.

Base giuridica e valutazione scientifica

Il regolamento è adottato sulla base del regolamento (CE) n. 1831/2003, in particolare dell'articolo 9, paragrafo 2. Nei considerando si richiama la domanda presentata ai sensi dell'articolo 7, corredata della documentazione richiesta, e il parere EFSA del 4 luglio 2017, che ha concluso per l'assenza di effetti negativi e per l'utilità del preparato nel migliorare la produzione di insilato.

Condizioni di impiego e composizione

L'allegato prevede un preparato di Lactobacillus buchneri NRRL B-50733 contenente almeno 1 × 10^10 UFC/g di additivo. Per l'impiego non combinato con altri microrganismi usati come additivi per l'insilaggio è fissato un tenore minimo di 1 × 10^8 UFC/kg di materiale fresco.

Metodi di analisi e identificazione

Il conteggio nell'additivo per mangimi deve essere effettuato mediante metodo di diffusione su piastra con utilizzo di MRS agar secondo EN 15787. L'identificazione dell'additivo per mangimi è effettuata tramite elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE).

Obblighi di sicurezza per gli utilizzatori

Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative appropriate per evitare i rischi per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, l'uso dell'additivo e delle premiscele deve avvenire con dispositivi di protezione individuale, inclusi mezzi di protezione dell'apparato respiratorio.

Istruzioni per conservazione e periodo di autorizzazione

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele devono essere indicate le condizioni di conservazione. Il periodo di autorizzazione termina il 29 marzo 2028.

Entrata in vigore

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiealimentazione animalesicurezza alimentareautorizzazioni e additivisanità animale

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