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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36409/2026 del 15/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d’appello di Napoli pronunciata in sede di rinvio dopo un precedente annullamento della Corte di cassazione. Con l’unico motivo ha dedotto la violazione dell’art. 157 c.p., lamentando che la Corte d’appello non avesse dichiarato estinti per prescrizione i reati contestati. La decisione non specifica i reati, i fatti, le date di commissione né il contenuto delle statuizioni oggetto del precedente annullamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il motivo è stato ritenuto generico, perché privo dell’indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto a sostegno della richiesta, e comunque manifestamente infondato: quando l’annullamento della Cassazione riguarda punti diversi dall’accertamento del fatto-reato e della responsabilità, la condanna diviene irrevocabile su tali profili e il giudice di rinvio non può dichiarare la prescrizione, anche se la causa estintiva era già maturata e non era stata valutata dalla Cassazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 157 c.p.

    unico motivo di ricorso, con cui si eccepisce la violazione di legge in relazione all’art. 157 cod. pen. per mancata declaratoria di estinzione dei reati contestati

    La doglianza relativa alla mancata declaratoria di prescrizione, oltre a essere generica, non può condurre alla declaratoria di estinzione quando sul punto della responsabilità si è formato il giudicato in seguito a un annullamento limitato ad altre statuizioni.

  • art. 129 c.p.p.

    per l'applicazione dell'art. 152 cod. proc. pen. del 1930 - 129 del nuovo cod. proc. pen. - è necessario sussista ancora un "procedimento" e che detto "procedimento" più non esiste una volta che essa Corte abbia annullato solo su altri punti, rigettando il ricorso su quello relativo alla responsabilità

    La declaratoria immediata di una causa di estinzione presuppone che vi sia ancora un procedimento sul quale provvedere; tale presupposto viene meno quando la Cassazione ha annullato solo su punti diversi e la responsabilità è divenuta irrevocabile.

Massime di principio

  • Quando la Cassazione annulla una sentenza limitatamente a statuizioni diverse dall’accertamento del fatto-reato e della responsabilità, la condanna diviene irrevocabile quanto alla responsabilità e il giudice di rinvio non può dichiarare estinto il reato per prescrizione.
  • La preclusione alla declaratoria di prescrizione nel giudizio di rinvio opera anche se la causa estintiva era maturata prima della decisione della Cassazione e non era stata allora valutata, purché il ricorso relativo alla responsabilità sia stato respinto e l’annullamento abbia riguardato altri punti.
  • È inammissibile il motivo di ricorso che sollecita la declaratoria di prescrizione senza esporre in modo specifico le ragioni giuridiche e i dati fattuali posti a fondamento della richiesta.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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