Sentenza del 22/11/2021 n. 35901 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione della cartella di pagamento relativa a ritenute d'acconto IRPEF 1994 della società M. Fiori s.a.s. (di cui M.G. è socio). Il ricorrente denunciava la decadenza dell'agente della riscossione per tardiva notifica della cartella ai sensi dell'art. 25, comma 1, lett. c) D.P.R. 602/1973 e sosteneva che, anche per il socio coobbligato, sarebbe stato necessario rispettare il termine di notifica previsto dalla norma.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la cartella era valida: il termine di decadenza di cui all'art. 25 D.P.R. 602/1973 decorre dall'epoca in cui l'accertamento diviene definitivo (passaggio in giudicato della sentenza che decide il merito), pertanto la notifica è risultata tempestiva; inoltre la notifica della cartella all'obbligato principale interrompe definitivamente la decadenza e le successive cartelle nei confronti di coobbligati hanno funzione meramente strumentale ai fini esecutivi e sono soggette all'ordinario termine di prescrizione, senza incidere sulla decadenza già interrotta. La Corte ha richiamato la natura di responsabilità illimitata e solidale dei soci di s.a.s. e la conseguente legittimità della pretesa nei confronti del socio senza necessità di nuova notifica dell'atto impositivo originario. Il ricorrente è condannato alle spese di giudizio e al versamento di contributi come indicato nella sentenza.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, art. 25, comma 1, lett. c)
Il termine di decadenza per notificare la cartella decorre dall'epoca in cui l'accertamento diviene definitivo (passaggio in giudicato della sentenza che decide il merito); la notifica all'obbligato principale interrompe la decadenza.
Codice di procedura civile, art. 360 (motivi di cassazione)
Richiamato come riferimento procedurale per i motivi di impugnazione (vizi di diritto indicati nei motivi di cassazione: n.3 e n.5 citati dal ricorrente).
Codice civile, art. 2291
Conferma la responsabilità illimitata e solidale dei soci di società in nome collettivo e s.a.s., principio applicato anche alle obbligazioni tributarie in assenza di deroga.
Codice civile, art. 2304
Richiamato per l'operatività delle ordinarie condizioni di responsabilità sussidiaria e solidarietà nel rapporto tra società e soci.
Giurisprudenza: Cass. n. 24322/2014; Cass. 30 agosto 2013 n. 19985; Cass. 9 maggio 2007 n. 10584; Cass. 24 marzo 2011 n. 6734; Cass. 6 settembre 2006 n. 19188; SS.UU. n. 28709/2020
La Corte ha richiamato precedenti che affermano: la notifica della cartella all'obbligato principale interrompe la decadenza; le successive notifiche ai coobbligati sono strumentali all'esecuzione e non rilevano ai fini della decadenza; la responsabilità fiscale dei soci di società di persone si realizza direttamente in capo ai soci e non richiede sempre una nuova notifica dell'atto impositivo originario.
Massime di principio
- Il termine di decadenza per la notifica della cartella esattoriale ai sensi dell'art. 25 D.P.R. 602/1973 decorre dal momento in cui l'accertamento diventa definitivo (passaggio in giudicato) e non da date anteriori; verificare sempre la data di passaggio in giudicato per valutare la tempestività della notifica.
- La notifica della cartella all'obbligato principale interrompe definitivamente la decadenza; eventuali successive notifiche a coobbligati hanno funzione esecutiva e non riaprono il termine di decadenza già interrotto.
- Nei casi di società di persone (s.a.s., s.n.c.) i soci rispondono in via illimitata e solidale per le obbligazioni sociali, comprese quelle tributarie, salvo espressa disposizione normativa contraria; dunque l'agente può legittimamente rivolgere l'esazione anche ai soci senza nuova notifica dell'atto impositivo originario.
- Chi intende contestare una cartella deve documentare con precisione le date rilevanti (notifica dell'atto impositivo originario, passaggio in giudicato, notifiche effettuate all'obbligato principale e ai coobbligati) e basare il proprio motivo su prova della decorrenza dei termini o su elementi che escludano la solidarietà.
- Se si vuole opporre efficacemente la decadenza dell'azione esecutiva è strategico dimostrare che non è mai intervenuta una notifica idonea ad interrompere la decadenza nei confronti dell'obbligato principale o che l'accertamento non è mai divenuto definitivo.
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