Cassazione Penale, Ordinanza n. 12587/2026 del 02/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna in rito abbreviato a mesi dieci di reclusione. Con l'unico motivo deduceva vizio di motivazione, censurando in particolare il diniego delle circostanze attenuanti generiche. Sosteneva che la modesta gravità delle violazioni, richiamate in relazione all'art. 75, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011, avrebbe imposto una diversa valutazione favorevole.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che il diniego delle attenuanti generiche fosse sorretto da una motivazione fondata su elementi di fatto oggettivi, e cioè i precedenti penali e la duplicità delle violazioni, considerati idonei a giustificare il giudizio negativo sulla personalità dell'imputato. La doglianza mirava in realtà a ottenere una rivalutazione del fatto, non consentita in sede di legittimità. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011
richiamato dalla difesa in relazione alla modesta gravità delle violazioni contestate; la Corte non sviluppa un'interpretazione autonoma della norma, limitandosi a rilevare che il motivo di ricorso tendeva a contestare in fatto il diniego delle attenuanti generiche.
art. 616 cod. proc. pen.
la dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che non emerga assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente fondato su elementi fattuali oggettivi, quali precedenti penali e pluralità delle violazioni, quando tali dati sorreggano un giudizio negativo sulla personalità dell'imputato.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di motivazione in una richiesta di rivalutazione del merito o dei profili di fatto già apprezzati dal giudice di merito.
- La manifesta infondatezza del motivo di ricorso integra causa di inammissibilità del ricorso per cassazione.
- Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di elementi idonei a escluderne la colpa, al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 2 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 12371/2026 del 02/04/2026
- ordinanza_penale · 2 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 12373/2026 del 02/04/2026
- ordinanza_penale · 2 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 12399/2026 del 02/04/2026
- ordinanza_penale · 2 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 12413/2026 del 02/04/2026
- ordinanza_penale · 2 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 12418/2026 del 02/04/2026
- ordinanza_penale · 2 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 12420/2026 del 02/04/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →