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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17811/2025 del 12/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Le ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello che le aveva ritenute colpevoli di furto aggravato. Hanno dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata considerazione della carenza della querela, dopo la riforma introdotta dal d.lgs. 150/2022 che ha reso la fattispecie procedibile soltanto a querela di parte. Hanno altresì censurato l'affermazione di inammissibilità del "motivo nuovo" in appello (art. 585 c.p.p.) e l'erronea deduzione, da parte della Corte territoriale, della sussistenza della volontà punitiva della persona offesa (Fortunato Francesco) sulla base di denunce/verbali redatti dalla polizia giudiziaria e della circostanza che la società Fortunato s.r.l. non fosse assicurata contro il furto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha stabilito che la questione sulla procedibilità per difetto di querela poteva essere sollevata in appello e persino per la prima volta in Cassazione, purché la sua risoluzione non richieda un sindacato di fatto proibito al giudice di legittimità. La Corte ha inoltre ritenuto che la Corte d'appello avesse compiuto una valutazione errata e incongrua della volontà punitiva della persona offesa: le circostanze indicate (verbali della polizia giudiziaria in cui la persona offesa si limita a narrare i fatti e la mancanza di assicurazione) non erano, da sole, sufficienti a dimostrare la manifesta volontà di querelare. Di conseguenza la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato non era procedibile per difetto di querela.

Norme richiamate

  • art. 337 cod. proc. pen.

    Richiamato dalle ricorrenti come norma rilevante ai fini del gravame; la Corte non si è soffermata su un'applicazione autonoma di detta norma nella decisione, concentrandosi invece sulla procedibilità per difetto di querela e sui limiti del sindacato di legittimità.

  • art. 585 cod. proc. pen. (comma 5)

    Norma richiamata in relazione ai "motivi nuovi" in appello. La corte osserva che i "motivi nuovi" devono essere strettamente connessi all'impugnazione principale e che la questione di procedibilità per difetto di querela non era inammissibile per tardività nell'occasione concreta, potendo essere rilevata d'ufficio.

  • art. 648 cod. proc. pen.

    Citato nelle censure originate dalle ricorrenti; nella motivazione della Cassazione non è stata svolta un'interpretazione specifica e autonoma di questa disposizione, che è stata richiamata nel quadro delle deduzioni di violazione di legge.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    La Corte richiama l'art. 129 nel quadro del principio secondo cui la questione attinente alla procedibilità dell'azione penale è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento: ciò consente di sollevare la mancanza della querela anche tardivamente, se la sua risoluzione non richiede accertamenti di fatto inammissibili per la Cassazione.

  • d.lgs. 150/2022 (c.d. riforma Cartabia)

    La riforma ha modificato il regime di procedibilità di talune fattispecie penali, rendendo alcune di esse perseguibili solo a querela di parte; le imputate hanno invocato tale riforma per sostenere l'irrilevanza del procedimento in mancanza di querela e la Cassazione ha valutato la questione come rilevabile e decisiva.

Massime di principio

  • La mancanza della querela, quando la norma di legge rende il reato procedibile solo a querela di parte, può essere rilevata in ogni stato e grado e anche per la prima volta in Cassazione, purché la sua soluzione non richieda accertamenti di fatto estranei al sindacato di legittimità.
  • I "motivi nuovi" in appello sono ammessi solo se strettamente connessi all'impugnazione principale; tuttavia la tardività di un argomento relativo alla procedibilità non impedisce in assoluto la sua valutazione quando la questione sia di diritto o comunque risolvibile senza indagini di fatto inammissibili in sede di legittimità.
  • La volontà punitiva della persona offesa deve emergere chiaramente dall'atto di querela o da atti che la persona offesa abbia esplicitamente sottoscritto o manifestato: verbali della polizia giudiziaria nei quali la persona offesa si limita a raccontare i fatti non sono, di per sé, sufficienti a comprovare la volontà di querelare.
  • La Corte di Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito per valutazioni di fatto; può però annullare una sentenza quando la motivazione del giudice di merito sia manifestamente incongrua o apodittica rispetto agli elementi posti a fondamento di una decisiva conclusione (es. sussistenza della querela).
  • Se la pronuncia di merito si fonda su una valutazione insufficiente a provare la querela o la volontà di perseguire, la sentenza deve essere annullata senza rinvio quando l'illegittimità consiste nella procedibilità, con la conseguenza dell'estinzione del processo rispetto a quella fattispecie.

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