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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-249/24

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 4 settembre 2025. — RT e ED contro Ineo Infracom. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation. — Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Licenziamenti collettivi – Direttiva 98/59/CE – Articolo 1, paragrafo 1 – Ambito di applicazione – Nozione di “licenziamento” – Accordo collettivo relativo alla mobilità interna – Licenziamenti per motivi economici fondati sul rifiuto di applicazione di tale accordo – Cessazione del contratto di lavoro verificatasi per iniziativa del datore di lavoro per una o più ragioni non inerenti alla persona del lavoratore – Articolo 2 – Procedure di informazione e di consultazione dei rappresentanti dei lavoratori. — Causa C-249/24

Giurisprudenza europea62024CJ0249

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte interpreta in senso ampio la nozione di cessazione rilevante ai fini della direttiva sui licenziamenti collettivi, includendo i recessi legati al rifiuto di una mobilità interna. Precisa però che il giudice nazionale deve verificare, caso per caso, se la modifica del luogo di lavoro fosse imposta al lavoratore e se fosse sostanziale. Sul versante procedurale, la Corte ammette che le trattative su un accordo di mobilità possano valere come consultazione, ma solo se il datore di lavoro stava già prevedendo licenziamenti collettivi e ha fornito le informazioni richieste.

Licenziamenti collettivi: i recessi conseguenti al rifiuto del lavoratore di accettare una mobilità interna possono rientrare nella direttiva 98/59 e le trattative preventive su un accordo di mobilità possono valere come consultazione, se rispettati gli obblighi informativi.

La questione giuridica

Se le risoluzioni dei contratti di lavoro dovute al rifiuto dei lavoratori di accettare l’applicazione di clausole di un accordo collettivo di mobilità interna debbano essere considerate licenziamenti o cessazioni del contratto ai fini del computo dei licenziamenti collettivi ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 98/59; e se l’informazione e consultazione svolte prima della conclusione di tale accordo possano integrare la consultazione richiesta dall’articolo 2 della direttiva, con particolare riguardo agli obblighi informativi.

Principio di diritto

Le risoluzioni dei contratti di lavoro provocate dal rifiuto dei lavoratori di accettare una mobilità interna vanno prese in considerazione nel computo dei licenziamenti collettivi: se il lavoratore era tenuto ad accettare la modifica, il recesso può costituire un licenziamento; in difetto, esso è comunque una cessazione del contratto per iniziativa del datore di lavoro per ragioni non inerenti alla persona del lavoratore. Inoltre, le consultazioni svolte prima della conclusione di un accordo collettivo di mobilità interna possono soddisfare l’articolo 2 della direttiva 98/59 solo se, al momento della negoziazione, il datore di lavoro prevedeva già licenziamenti collettivi e sono rispettati gli obblighi di informazione del paragrafo 3.

Norme richiamate

  • Direttiva 98/59/CE
  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 98/59/CE
  • Articolo 2 della direttiva 98/59/CE
  • Articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 98/59/CE
  • Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, articolo 27

Licenziamenti collettivi e accordo collettivo di mobilità interna

La pronuncia, resa in sede di rinvio pregiudiziale dalla Cour de cassation francese, riguarda l’applicazione della direttiva 98/59/CE a una fattispecie di mobilità interna seguita dal licenziamento dei lavoratori che avevano rifiutato le nuove assegnazioni geografiche. La Corte affronta sia la qualificazione dei recessi ai fini del computo dei licenziamenti collettivi, sia la portata degli obblighi di informazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori.

Fatti e procedimento principale

Ineo Infracom, a seguito della mancata rinnovazione di un appalto, aveva inizialmente proposto a vari dipendenti assegnazioni temporanee in altre regioni. Successivamente ha concluso con le organizzazioni sindacali un accordo collettivo relativo alla mobilità interna, in un contesto dichiaratamente privo di progetto di riduzione dell’organico. Dopo il rifiuto di RT ed ED di accettare le nuove assegnazioni, la società ha proceduto ai loro licenziamenti individuali per motivi economici ai sensi dell’articolo L. 2242-23 del code du travail.

RT ed ED hanno contestato tali licenziamenti e hanno sostenuto che, alla luce della direttiva 98/59 e delle norme francesi di attuazione, avrebbe dovuto attivarsi la procedura di informazione e consultazione prevista per i licenziamenti collettivi, con conseguente obbligo di piano di salvaguardia dell’occupazione. La Cour de cassation ha quindi sottoposto alla Corte due questioni pregiudiziali.

Quadro normativo rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • i considerando 2 e 8 della direttiva 98/59/CE;
  • l’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva, che definisce i licenziamenti collettivi e assimila ad essi talune cessazioni del contratto di lavoro verificatesi per iniziativa del datore di lavoro;
  • l’articolo 2 della direttiva, relativo all’obbligo di consultazione con i rappresentanti dei lavoratori;
  • l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva, sulla notifica all’autorità pubblica competente.

Nel diritto francese sono richiamati gli articoli L. 1233-61, L. 2242-21, L. 2242-22, L. 2242-23 e L. 2323-6 del code du travail.

Prima questione: qualificazione dei recessi conseguenti al rifiuto della mobilità interna

La Corte riformula la questione per verificare se le risoluzioni dei contratti di lavoro derivanti dal rifiuto dei lavoratori di accettare l’applicazione delle clausole dell’accordo di mobilità interna debbano rientrare nella nozione di "licenziamento" o, in subordine, nella nozione di "cessazione del contratto di lavoro" ai fini del calcolo dei licenziamenti effettuati.

Ricorda che la nozione di licenziamento, quale nozione autonoma del diritto dell’Unione, comprende in linea di principio ogni cessazione del contratto non voluta dal lavoratore e non può essere interpretata restrittivamente. Ribadisce inoltre che una modifica unilaterale e sostanziale, in peius, di un elemento essenziale del contratto per ragioni non inerenti alla persona del lavoratore può integrare un licenziamento.

La Corte precisa che spetta al giudice nazionale verificare:

  • se, in base all’accordo collettivo e alle clausole contrattuali, i lavoratori fossero tenuti ad accettare il cambiamento del luogo di lavoro proposto;
  • in caso negativo, se il cambiamento costituisse una modifica sostanziale di un elemento essenziale del contratto.

Se la modifica non fosse sostanziale, il rifiuto del lavoratore e la conseguente risoluzione del rapporto costituirebbero comunque una cessazione del contratto per iniziativa del datore di lavoro per ragioni non inerenti alla persona del lavoratore. In entrambi i casi, tali cessazioni devono essere conteggiate ai fini dell’accertamento di un licenziamento collettivo, sempre che ricorrano le condizioni numeriche previste dalla direttiva.

Seconda questione: consultazione preventiva e accordo collettivo di mobilità interna

Quanto all’articolo 2 della direttiva 98/59, la Corte afferma che le consultazioni devono precedere la decisione del datore di lavoro di risolvere i contratti e devono essere avviate quando il datore di lavoro, in una decisione strategica o commerciale, prevede o progetta licenziamenti collettivi.

La Corte distingue però due ipotesi:

  • se le trattative su mobilità interna si svolgono in assenza di un progetto di riduzione dell’organico, esse non rientrano nell’ambito della direttiva 98/59;
  • se invece l’accordo di mobilità è negoziato mentre il datore di lavoro prevede già licenziamenti collettivi, la conclusione dell’accordo deve essere preceduta dalle consultazioni dell’articolo 2.

In tale seconda ipotesi, il datore di lavoro deve comunicare ai rappresentanti dei lavoratori, in tempo utile, tutte le informazioni utili richieste dall’articolo 2, paragrafo 3, e deve effettuare anche le notifiche all’autorità pubblica previste dall’articolo 2, paragrafo 3, secondo comma, e dall’articolo 3, paragrafo 1.

Applicazione al caso concreto

Nel caso di specie, la Corte osserva che Ineo Infracom aveva inizialmente operato senza progetto di riduzione dell’organico, ma poi aveva avviato negoziati con i rappresentanti dei lavoratori che hanno portato all’accordo di mobilità interna. In quel contesto, la società doveva ragionevolmente prevedere che alcuni lavoratori non avrebbero accettato le modifiche unilaterali del contratto e che ciò avrebbe comportato la cessazione dei rapporti di lavoro.

Spetta dunque al giudice del rinvio verificare se, al momento della negoziazione dell’accordo, siano stati rispettati gli obblighi informativi dell’articolo 2, paragrafo 3.

Dispositivo

La Corte dichiara che:

  • l’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 98/59 deve essere interpretato nel senso che le risoluzioni dei contratti di lavoro fondate sul rifiuto dei lavoratori di accettare una mobilità interna possono essere considerate licenziamenti o, comunque, cessazioni del contratto rilevanti ai fini del computo, secondo le verifiche demandate al giudice nazionale;
  • l’articolo 2 della direttiva 98/59 deve essere interpretato nel senso che l’informazione e la consultazione dei rappresentanti dei lavoratori anteriori alla conclusione di un accordo collettivo di mobilità interna possono costituire la consultazione richiesta dalla direttiva, purché siano rispettati gli obblighi informativi previsti al paragrafo 3.

Principi affermati

La sentenza conferma un approccio funzionale e non formalistico alla direttiva 98/59: ciò che conta è l’effetto economico-organizzativo della modifica contrattuale e la prevedibilità della cessazione dei rapporti, non la qualificazione formale adottata dal diritto nazionale. Parallelamente, la Corte ribadisce che la consultazione dei rappresentanti dei lavoratori deve intervenire quando il datore di lavoro prevede realisticamente licenziamenti collettivi, e non può essere sostituita da mere trattative generiche sulla mobilità interna svolte in assenza di tale previsione.

Come è indicizzato

Materielicenziamenti collettividiritto del lavoroinformazione e consultazione dei lavoratorimobilità interna

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