Cassazione Civile, Ordinanza n. 13068/2026 del 06/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (venditore)
La controversia
Una società acquirente aveva convenuto la venditrice davanti al Tribunale chiedendo il risarcimento dei danni per vizi riscontrati in una fornitura di pellicola in PVC destinata alla protezione dell’acciaio durante la lavorazione. La venditrice aveva resistito chiedendo il rigetto della domanda e formulando riconvenzionale per il saldo del corrispettivo, oltre a domanda di manleva verso la propria assicuratrice. Il Tribunale aveva riconosciuto la garanzia per vizi solo per una parte della fornitura e aveva liquidato il danno in misura corrispondente, con condanna dell’assicurazione a tenere indenne la venditrice entro i limiti di polizza. In appello la Corte territoriale ha accolto solo in parte l’appello incidentale della venditrice, riducendo il danno spettante all’acquirente, ritenendo che i vizi fossero stati denunciati solo per una parte della fornitura e che il documento invocato dall’acquirente non provasse la tempestiva denunzia per l’intera partita. In cassazione l’acquirente ha proposto cinque motivi: violazione dell’art. 1495 c.c. per avere la Corte d’appello ritenuto tardiva o limitata la denunzia dei vizi; violazione dell’art. 116 c.p.c. per aver qualificato come generica la censura sulla quantificazione del danno; violazione degli artt. 1460 e 1490 c.c. per non avere escluso il credito della venditrice al saldo del prezzo; ulteriore violazione dell’art. 116 c.p.c. per la riduzione del danno da spellicolamento; violazione dell’art. 91 c.p.c. sulle spese. Tutte le doglianze dipendevano, logicamente, dall’assunto che la garanzia per vizi fosse stata tempestivamente fatta valere per l’intera fornitura.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché, pur prospettato come violazione di legge, mirava in realtà a ottenere una rivalutazione del documento già esaminato dalla Corte d’appello, la quale non ne aveva negato in astratto l’idoneità a impedire la decadenza ex art. 1495 c.c., ma aveva accertato in fatto che esso si riferisse soltanto a un segmento della fornitura. Conseguentemente sono rimasti assorbiti gli altri motivi, tutti fondati sulla premessa, non accolta, dell’operatività della garanzia per l’intera fornitura. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore di entrambe le controricorrenti ed è stato dato atto dell’obbligo, ove dovuto, di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1495 c.c.
la denuncia dei vizi e la decadenza dalla garanzia dipendono da un accertamento in fatto sulla riferibilità della denuncia alla specifica parte di merce contestata; tale accertamento, se congruamente motivato, non è sindacabile in cassazione come violazione di legge
art. 116 c.p.c.
la censura non può essere usata per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio quando il giudice di merito abbia già apprezzato il documento e ne abbia tratto una conclusione fattuale
art. 1460 c.c.
la questione sull'eccezione di inadempimento resta logicamente dipendente dall'estensione della garanzia per vizi della fornitura
art. 1490 c.c.
la deducibilità dei rimedi per vizi della cosa venduta presuppone l'effettiva operatività della garanzia sulla parte di bene contestata
art. 91 c.p.c.
la regolazione delle spese segue la soccombenza e resta ferma quando il ricorso è respinto
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto del ricorso, va dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
Massime di principio
- Quando la censura investe l'interpretazione di una denuncia di vizi o di un documento probatorio circa la sua riferibilità a un certo segmento della fornitura, la questione è di fatto e non può essere trasformata in un vizio di violazione di legge.
- La deduzione di violazione dell'art. 116 c.p.c. è inammissibile se, nella sostanza, mira a ottenere una diversa lettura del documento o delle prove già valutate dal giudice di merito.
- I motivi di ricorso che presuppongono un'estensione della garanzia per vizi a tutta la fornitura restano assorbiti se il giudice di merito ha accertato, con apprezzamento in fatto non censurabile nei limiti del giudizio di legittimità, che la denuncia riguardava solo una parte dei beni venduti.
- La sorte delle domande consequenziali sul saldo del prezzo, sul quantum del danno e sulle spese dipende logicamente dalla previa dimostrazione dell'operatività della garanzia sulla totalità del rapporto di fornitura.
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