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Cassazione Penale, Ordinanza n. 39265/2025 del 04/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 23/01/2025. Dal testo emerge che il motivo dedotto mirava sostanzialmente a ottenere una rivalutazione delle prove e una lettura alternativa delle fonti probatorie già esaminate dai giudici di merito, senza indicare specifici travisamenti di emergenze processuali. La Corte di cassazione ha ritenuto tale censura estranea al sindacato di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che esso sollecitava una nuova valutazione del compendio probatorio, non consentita in sede di legittimità, e non denunciava specifici travisamenti delle emergenze processuali valorizzate in appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, escludendo che il ricorso fosse proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    Il motivo di ricorso non può tradursi in una rivalutazione del merito o in una lettura alternativa delle prove; in cassazione sono deducibili solo censure compatibili con il controllo di legittimità, incluso l'eventuale travisamento specifico delle emergenze processuali.

  • art. 616 c.p.p.

    All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    È richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità non si applica solo se il ricorrente ha proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si risolva nella richiesta di una nuova valutazione del materiale probatorio o in una lettura alternativa delle prove, perché tale attività è riservata al giudice di merito.
  • Per dedurre utilmente un vizio sulla valutazione della prova non basta contrapporre una diversa interpretazione degli elementi acquisiti: occorre indicare specifici e pertinenti travisamenti di emergenze processuali effettivamente valorizzate nella decisione impugnata.
  • La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che emerga la mancanza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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