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Sentenza

Sentenza n. 5106/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'annullamento A. Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 1) del silenzio assenso formatosi sulle istanze, richiamate ai successivi punti 4), 5), 6), di autorizzazione ai sensi degli artt. 87 e 88 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, conosciute allorquando in data 30/10/2020 vi è stato l'incantieramento dell'area e l'inizio dei lavori; 2) di ogni altra autorizzazione concessa dal Comune di Volla con riferimento all'impianto in costruzione in Via Palazziello, NCT di Volla (NA), Foglio n. 4. P.lle 1380-1382, ove esistente; 3) del parere tecnico preventivo favorevole della compatibilità del progetto, prot. n. 51285 del 10/09/2018 espresso dall'ARPAC - U.O. Agenti Fisici e U.O.C. Area Territoriale del Dipartimento di Napoli di cui si ignora il contenuto, conosciuta perché richiamata nel verbale di sopralluogo 63/GT/20 del 01/12/2020 effettuato dall'ARPAC; il tutto conseguente a: 4) istanza presentata dal gestore ILIAD al Comune di Volla in data 07/09/2018 per la realizzazione della Stazione Radio Base, di cui si ignora il contenuto, benché oggetto di accesso agli atti, conosciuta in data 30/10/2020 perché indicata nel cartello di cantiere in Via Palazziello n. 152, Volla; 5) istanza presentata dal gestore ILIAD NA80147_003 VOLLA CASTELLUCCIA di “richiesta di parete tecnico di competenza per la realizzazione e/o adeguamento dell'impianto di telecomunicazioni” prot. 2018/O/12266 del 31/08/2018 di cui si ignora il contenuto in quanto, benché oggetto di accesso agli atti, conosciuta perché richiamata nel verbale di sopralluogo 63/GT/20 del 01/12/2020 effettuato dall'ARPAC su impulso della presente difesa; 6) nuova istanza prot n. 0036805 del 17/07/2020 presentata al Comune di Volla dal gestore Iliad relativo al sito codice na80147_003 Volla Castelluccia “istanza di autorizzazione ai sensi degli artt. 87 e 88 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche (D.lgs. 259/03 e s.m.i. REITERO RICHIESTA TITOLO AUTORIZZATIVO ILIAD” Prot. ILIAD n. 2020/O/29603 del 15/07/2020, di cui si ignora il contenuto in quanto, benché oggetto di accesso agli atti, non risulta essere stata mai rilasciata, conosciuta perché richiamata nel verbale di sopralluogo 63/GT/20 del 01/12/2020 effettuato dall'ARPAC; 7) di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, ivi compreso e ove lesivo, del verbale di sopralluogo 63/GT/20 del 01/12/2020 effettuato dall'ARPAC in data 01/12/2020 nella parte in cui, e per quanto di competenza, non ha sanzionato le opere realizzate per l'installazione dell'antenna consistenti nell'innalzamento del suolo con materiale di origine antropica e lo sfruttamento delle acque sotterranee; nonché PER LA PRONUNCIA DELL' ILLEGITTIMITA' 8) del silenzio formatosi sull'istanza di accesso agli atti ex L. 241/90 e s.m.i. nonché accesso civico ai sensi del d.lgs. n. 33/2013, notificata al Comune di Volla in data 30/10/2020 in relazione ai suindicati provvedimenti. B. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da De Luca Bosso Giuseppina il 08/02/2021: 1) del silenzio assenso formatosi sull'istanza di autorizzazione prot. n. 2018/O/12266 del 31/08/2018 presentata gestore ILIAD S.p.a. al Comune di Volla conosciuta in data 04/02/2021 a seguito del deposito in giudizio da parte della ILIAD S.p.a., già oggetto di accesso agli atti; 2) del silenzio assenso formatosi sull'istanza di autorizzazione prot. n. 2020/O/29603 del 15/07/2020 presentata gestore ILIAD S.p.a. al Comune di Volla (e protocollata dal Comune con nota n. 23061 del 17/07/2020) conosciuta in data 04/02/2021 a seguito del deposito in giudizio da parte della Comune di Volla, già oggetto di accesso agli atti; 3) del progetto di installazione di impianto tecnologico di radio telecomunicazioni per telefonia cellulare – Sistema UMTS900/LTE1800/UMTS/LTE2600 del 29/08/2018, protocollato dall'ARPAC con n. 51825/21018 del 10/09/2018, conosciuto in data 04/02/2021 a seguito del deposito in giudizio da parte della ILIAD S.p.a., già oggetto di accesso agli atti; 4) del parere tecnico preventivo favorevole espresso dell'ARPAC, datato 08/10/2018, per la verifica di compatibilità del progetto di installazione di impianto tecnologico ILIAD S.p.a. prot. n. 2018/O/12266 del 31/08/2018 - acquisito dall'ARPAC con nota prot. n. 51285 del 10/09/2018 - conosciuto in data 04/02/2021 a seguito del deposito in giudizio da parte della ILIAD S.p.a., già oggetto di accesso agli atti; 5) del parere tecnico preventivo favorevole espresso dell'ARPAC, prot. n. 58927 del 15/10/2018, conosciuto nominalmente perché richiamato in atti dal Comune di Volla e da ILIAD s.p.a. con memoria del 04/02/2021 ma non depositato, di cui si ignora il contenuto; 6) dell’autorizzazione sismica prot. n. 229745 del 09/04/2019 rilasciata dal Genio Civile di Napoli, nonché i documenti prodromici ivi richiamati – di cui si ignora il contenuto – tra cui le osservazioni dei progettisti, del geologo e del collaudatore in corso d'opera, la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento per il rilascio dell'autorizzazione, il titolo abilitativo ovvero il provvedimento di approvazione del progetto - conosciuta in data 04/02/2021 a seguito del deposito in giudizio da parte del Comune di Volla, 7) del sollecito reitero richiesta titolo autorizzativo ILIAD S.p.a (sull'istanza di autorizzazione del 15/07/2020) del 10/09/2020 presentata gestore ILIAD S.p.a. al Comune di Volla (e protocollata dal Comune con nota n. 28375 del 10/09/2020) conosciuta in data 04/02/2021 a seguito del deposito in giudizio da parte della Comune di Volla, già oggetto di accesso agli atti; 8) della comunicazione di inizio lavori del 19/10/2020 conosciuta in data 04/02/2021 a seguito del deposito in giudizio da parte del Comune di Volla; 9) della comunicazione di inizio lavori del 29/10/2020 conosciuta in data 04/02/2021 a seguito del deposito in giudizio da parte del Comune di Volla; 10) della nota prot. n. 35422 del 10/11/2020 del Comune di Volla, con la quale il Comune, nel richiedere al gestore ILIAD copia del parere ARPAC prot. n. 58927 del 15/10/2018, fa riferimento alla crescente presenza di antenne per telefonia e, conseguentemente, all'aumento delle esposizioni elettromagnetiche, chiedendo al gestore ILIAD s.p.a. di avviare nel 2020 un controllo sul progetto di installazione impianto del 2018 - conosciuta in data 04/02/2021 a seguito del deposito in giudizio da parte del Comune di Volla; 11) della nota prot. 58458 del 11/11/2020 dell'Arpac, nella quale, trasmettendo nuovamente la copia del parere preventivo favorevole alla compatibilità dell'impianto, afferma che i carichi di lavoro e le esigue risorse umane non consentono di effettuare i controlli necessari sugli impianti (S.R.B.) chiedendo al Comune di Volla di provvedere direttamente ai detti controlli - conosciuta in data 04/02/2021 a seguito del deposito in giudizio da parte del Comune di Volla; 12) di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, ivi compreso il verbale di sopraluogo 63/GT/20 del 01/12/2020 effettuato dall'ARPAC in data 01/12/2020 nella parte in cui, e per quanto di competenza, non ha sanzionato le opere realizzate per l'installazione dell'antenna consistenti nell'innalzamento del suolo con materiale di origine antropica e lo sfruttamento delle acque sotterranee;

Giustizia amministrativa202100085

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: silenzio-assenso sulle istanze di autorizzazione per l’installazione di una stazione radio base Iliad, nonché atti presupposti e comunicazioni di inizio lavori

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (residenti confinanti)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti, residenti a pochi metri dall’area interessata, hanno impugnato il silenzio-assenso formatosi sull’istanza Iliad del 7 settembre 2018 e quello asseritamente formatosi sulla successiva istanza del 15 luglio 2020, oltre agli atti presupposti, ai pareri ARPAC, all’autorizzazione sismica e alle comunicazioni di inizio lavori. Hanno dedotto, tra l’altro, la violazione dell’art. 87 del d.lgs. 259/2003 per omessa pubblicizzazione dell’istanza e lesione delle garanzie partecipative; difetto di istruttoria e di motivazione; mancata valutazione dell’impatto elettromagnetico cumulativo e delle ubicazioni alternative; violazione del principio di precauzione e della normativa in materia ambientale e sanitaria; violazione del termine perentorio di dodici mesi per la realizzazione delle opere, con conseguente decadenza del titolo formatosi nel 2018; illegittimità della reiterazione dell’istanza del 2020, ritenuta priva di un parere ARPAC aggiornato; nonché l’illegittimità del silenzio serbato sull’istanza di accesso documentale e civico. Il TAR ha riconosciuto la legittimazione dei ricorrenti in ragione della vicinitas e della potenziale lesività dell’impianto.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati. Ha dichiarato decaduto il titolo autorizzatorio formatosi per silenzio-assenso sull’istanza del 7 settembre 2018, ritenendo che il silenzio si fosse formato il 6 dicembre 2018, decorsi novanta giorni dalla presentazione della domanda e acquisito il parere favorevole ARPAC, e che il termine perentorio di dodici mesi per la realizzazione delle opere fosse quindi scaduto il 6 dicembre 2019. Le comunicazioni di inizio lavori del 19 e 29 ottobre 2020 erano tardive e Iliad non aveva chiesto tempestivamente alcuna proroga. La successiva istanza del 15 luglio 2020 non ha determinato la formazione di un nuovo silenzio-assenso: essa richiamava un parere ARPAC del 2018, riferito a un titolo ormai decaduto e a un contesto territoriale nel frattempo modificato dalla crescente presenza di antenne e dal conseguente aumento delle sorgenti elettromagnetiche. Era quindi necessaria una nuova e aggiornata valutazione della compatibilità elettromagnetica cumulativa. L’istanza incompleta, priva della documentazione istruttoria essenziale, non era idonea a far decorrere il termine per il silenzio-assenso. Sono state annullate anche le comunicazioni di inizio lavori in quanto illegittime in via derivata. Le ulteriori censure sono state assorbite. L’istanza di accesso è stata dichiarata inammissibile, poiché formulata in termini generici ed esplorativi e preordinata a un controllo generalizzato dell’operato amministrativo; per l’accesso civico generalizzato, inoltre, non si forma un provvedimento tacito di rigetto azionabile ex art. 116 c.p.a., dovendo essere utilizzata l’azione avverso il silenzio. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 87 d.lgs. 259/2003

    Le opere debbono essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, ovvero dalla formazione del silenzio-assenso.

    Il termine di dodici mesi decorre dalla formazione del titolo autorizzatorio tacito; il suo inutile decorso determina automaticamente la decadenza del titolo. Le sopravvenienze successive non spostano il dies a quo e l’eventuale proroga deve essere richiesta tempestivamente all’amministrazione.

  • art. 44 d.lgs. 259/2003

    L'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici [...] viene autorizzata dagli Enti locali, previo accertamento [...] della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità.

    Il parere dell’organismo competente, diretto a verificare la compatibilità elettromagnetica del progetto, costituisce elemento essenziale del procedimento autorizzatorio.

  • art. 44, comma 5, d.lgs. 259/2003

    Lo sportello locale competente provvede a pubblicizzare l'istanza [...] L'istanza ha valenza di istanza unica effettuata per tutti i profili connessi agli interventi.

    La disposizione disciplina la pubblicizzazione dell’istanza e l’acquisizione degli apporti degli organismi coinvolti nel procedimento autorizzatorio.

  • art. 24, comma 3, l. 241/1990

    Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni.

    L’accesso documentale non può essere utilizzato per svolgere un controllo generale sull’attività amministrativa; una richiesta generica ed esplorativa è inammissibile.

  • artt. 22 ss. l. 241/1990

    La richiesta di accesso documentale deve riguardare documenti determinati o determinabili e deve essere sorretta da un interesse concreto, diretto e attuale.

  • art. 5 d.lgs. 33/2013

    L’accesso civico generalizzato non comporta la formazione di un silenzio-rigetto e, in caso di inerzia, non consente l’azione ex art. 116 c.p.a.; è esperibile l’azione avverso il silenzio ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a.

  • art. 87, comma 9, d.lgs. 259/2003

    Nel caso esaminato, il silenzio-assenso sull’istanza del 2018 si è formato dopo novanta giorni dalla presentazione della domanda e del progetto, una volta acquisito il parere favorevole ARPAC.

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    Costituiscono gli strumenti processuali utilizzabili contro l’inerzia amministrativa in materia di accesso civico generalizzato.

Massime di principio

  • Il titolo autorizzatorio per l’installazione di una stazione radio base formatosi per silenzio-assenso decade automaticamente se le opere non sono realizzate entro il termine perentorio di dodici mesi previsto dall’art. 87, comma 10, del d.lgs. 259/2003, senza necessità di una previa istanza del privato interessato o di un autonomo provvedimento amministrativo di accertamento della decadenza.
  • Il termine decadenziale di dodici mesi decorre dalla formazione del titolo autorizzatorio tacito e non è spostato da sopravvenienze o dalla necessità di acquisire successivi titoli integrativi. L’operatore deve chiedere tempestivamente una proroga all’amministrazione, rappresentando le ragioni impeditive; in mancanza, il titolo decade.
  • Una nuova istanza di autorizzazione per una stazione radio base non è idonea a far decorrere il termine per il silenzio-assenso se non è corredata dalla documentazione necessaria allo svolgimento dell’istruttoria, incluso un parere aggiornato dell’organismo competente sulla compatibilità elettromagnetica.
  • Il parere sulla compatibilità elettromagnetica costituisce elemento essenziale del procedimento autorizzatorio. Se il contesto territoriale è mutato, in particolare per l’aumento delle antenne e delle sorgenti elettromagnetiche, il parere risalente non può sostituire una nuova valutazione dell’impatto cumulativo.
  • L’accesso documentale non può essere utilizzato per un controllo generalizzato sull’operato della pubblica amministrazione; sono inammissibili le istanze generiche ed esplorative. L’accesso civico generalizzato, invece, non dà luogo a un silenzio-rigetto impugnabile con il rito dell’accesso, ma consente l’azione avverso il silenzio nei casi previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieTelecomunicazioni e impianti radioInquinamento ed emissioniAccesso documentaleAccesso civico generalizzato
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniAmbienteAccesso e trasparenza
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoLegittimazione e interesse a ricorrereDifetto di istruttoria

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