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Sentenza

Sentenza del 02/10/2015 n. 19704 - Corte di Cassazione

Cartella esattoriale - Notifica invalida - Conoscenza attraverso estratto di ruolo rilasciato su richiesta - Impugnabilità - Ammissibile - Contrasto con art. 19 D. lgs 546/1992 - insussistente.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato una cartella di pagamento relativa a IVA, sanzioni e interessi per l’anno 2003, sostenendo di non averla mai validamente ricevuta e di averne appreso l’esistenza soltanto tramite l’estratto di ruolo richiesto all’agente della riscossione. Contestava quindi la validità della notificazione e chiedeva l’annullamento della cartella. I giudici tributari di merito avevano dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che l’estratto di ruolo fosse un atto interno non impugnabile e che la richiesta dello stesso non potesse riaprire i termini per contestare la cartella.

La decisione

Le Sezioni Unite hanno accolto il ricorso nei limiti indicati, cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale e rinviato la causa alla CTR della Puglia, in diversa composizione, perché esaminasse nel merito la validità della notificazione della cartella. La Corte ha chiarito che l’estratto di ruolo, in quanto mero documento informatico, non è autonomamente impugnabile; tuttavia, il contribuente può impugnare direttamente la cartella e/o il ruolo quando non siano stati validamente notificati e ne abbia avuto conoscenza tramite l’estratto di ruolo. Ciò non costituisce una riapertura dei termini: se la notifica era valida, i termini erano già decorsi; se era invalida, i termini non erano mai iniziati.

Norme richiamate

  • Art. 19, comma 1, lett. d), D.Lgs. n. 546/1992

    il ruolo e la cartella di pagamento

    Ruolo e cartella sono atti autonomamente impugnabili davanti al giudice tributario.

  • Art. 19, comma 3, D.Lgs. n. 546/1992

    la mancata notifica degli atti autonomamente impugnabili adottati precedentemente all’atto notificato ne consente l’impugnazione unitamente a quest’ultimo

    La possibilità di impugnare l’atto precedente insieme a quello successivo notificato non è l’unica tutela disponibile quando il contribuente abbia conosciuto aliunde l’atto non validamente notificato.

  • Art. 21, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992

    la notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo

    La notificazione della cartella fa decorrere il termine per impugnare anche il ruolo.

  • Artt. 10, 11, 12, 24, 25 e 26, D.P.R. n. 602/1973

    Il ruolo è l’elenco dei debitori e delle somme dovute, formato dall’ente impositore e divenuto titolo esecutivo con la sottoscrizione; la cartella è redatta e notificata dall’agente della riscossione sulla base del ruolo.

  • Art. 100 c.p.c.

    Manca un interesse autonomo ad annullare il solo estratto di ruolo, poiché esso è un documento privo di autonoma efficacia impositiva.

  • Art. 1334 c.c.

    Gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati

    La Corte richiama il principio della conoscenza dell’atto, precisando però che, per gli atti tributari, la notifica nelle forme di legge è essenziale ai fini della decorrenza del termine di impugnazione.

  • Art. 156 c.p.c.

    La notificazione viziata può essere sanata dal raggiungimento dello scopo, ma la sanatoria opera solo quando il contribuente abbia impugnato l’atto entro il termine rilevante.

Massime di principio

  • L’estratto di ruolo non è normalmente impugnabile come documento autonomo; occorre contestare il contenuto sostanziale, cioè il ruolo o la cartella in esso indicati.
  • Se la cartella non è stata validamente notificata, il contribuente può impugnarla appena ne abbia conoscenza legittima tramite l’estratto di ruolo, senza dover attendere un successivo atto esecutivo.
  • L’impugnazione non riapre termini già scaduti: una notifica valida fa decorrere il termine ordinario, mentre una notifica invalida impedisce che il termine inizi a decorrere.
  • La prova della notifica grava sull’amministrazione o sull’agente della riscossione; il contribuente può contestare specificamente modalità, destinatario, irreperibilità e adempimenti della procedura notificatoria.
  • La tutela anticipata è ammessa per evitare che l’esecuzione prosegua sulla base di una pretesa mai ritualmente comunicata, salvaguardando il diritto di difesa del contribuente.

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