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Sentenza

Sentenza del 29/01/2019 n. 2391 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha contestato la decisione della CTR di Bologna che aveva escluso l'applicazione delle sanzioni per l'omessa indicazione separata, nella dichiarazione dei redditi, dei costi relativi a operazioni con un fornitore residente a Singapore, Stato considerato a fiscalità privilegiata. Secondo l'Agenzia, la violazione non era una mera irregolarità formale liberamente sanabile dopo l'avvio di controlli, e la dichiarazione integrativa presentata successivamente non poteva eliminare le sanzioni previste dal D.Lgs. n. 471 del 1997.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo applicabile la disciplina sanzionatoria anche alle violazioni pregresse. Ha stabilito che, dopo la contestazione della violazione, non è possibile regolarizzare la dichiarazione con effetto anche sulle sanzioni, poiché ciò consentirebbe di eludere la disciplina sanzionatoria. La sentenza della CTR di Bologna è stata cassata e la causa è stata rinviata alla stessa CTR, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • Legge n. 296 del 2006, art. 1, commi 301, 302 e 303

    Nel caso di mancata indicazione separata dei costi da operazioni commerciali con paesi a fiscalità privilegiata, "resta ferma in tal caso l'applicazione della sanzione di cui al D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 8, comma 1".

    La legge ha modificato il regime relativo alla deducibilità dei costi provenienti da operazioni con soggetti residenti in paesi a fiscalità privilegiata e ha previsto l'applicazione della sanzione per l'omessa indicazione separata dei costi, anche con riferimento alle violazioni pregresse, senza eliminare l'onere dichiarativo.

  • D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 8, commi 1 e 3-bis

    La mancata indicazione separata dei costi relativi a operazioni con paesi a fiscalità privilegiata comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista per le irregolarità nella dichiarazione.

  • D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 6, comma 5-bis

    La disposizione è stata richiamata nel motivo di ricorso, ma la Corte ha escluso che la violazione potesse essere trattata come una mera irregolarità formale priva di conseguenze sanzionatorie.

  • D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8

    La possibilità di presentare una dichiarazione integrativa non può essere utilizzata, dopo la contestazione, per eliminare retroattivamente le sanzioni relative alla violazione già accertata.

Massime di principio

  • L'omessa indicazione separata in dichiarazione di costi soggetti a specifici obblighi informativi può costituire una violazione sanzionabile anche se i costi sono effettivamente sostenuti e deducibili nel merito.
  • Una dichiarazione integrativa o una regolarizzazione successiva all'avvio dei controlli, e soprattutto dopo la contestazione della violazione, non elimina automaticamente le sanzioni già applicabili.
  • Le modifiche legislative che incidono sul regime sanzionatorio possono applicarsi anche a violazioni pregresse quando la legge lo prevede espressamente.
  • La correzione della dichiarazione è uno strumento per rimediare spontaneamente a errori, non un mezzo per neutralizzare le sanzioni dopo che l'Amministrazione finanziaria ha contestato la violazione.
  • In situazioni analoghe occorre distinguere tra la possibilità di dimostrare la deducibilità sostanziale del costo e il distinto obbligo formale di indicarlo separatamente: l'adempimento sostanziale non sostituisce quello dichiarativo.

Testo integrale

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