Sentenza del 16/06/2016 n. 1694 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Indagini finanziarie - autorizzazione dell'autorità giudiziaria - natura - atto di controllo - motivazione - non è necessaria. - Indagini finanziarie - movimentazioni su conto corrente - prova di attività imprenditoriale occulta - non è sufficiente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Ufficio contestava la decisione di primo grado che aveva annullato l'accertamento fondato su verifiche fiscali e indagini bancarie. La società aveva eccepito l'illegittimità dell'autorizzazione dell'autorità giudiziaria, l'assenza di autorizzazione del Comandante regionale della Guardia di Finanza, l'acquisizione dei dati bancari e la mancanza di contraddittorio. Nel merito, l'Ufficio aveva attribuito alla società movimentazioni sui conti personali dei soci, ritenendole riferibili a ricavi occultati. La Commissione ha ritenuto che l'autorizzazione alle indagini bancarie sia un atto di controllo endoprocedimentale, privo della necessità di una motivazione specifica, ma ha anche evidenziato che le movimentazioni bancarie, da sole, non dimostrano l'effettivo svolgimento di un'attività imprenditoriale né la riferibilità delle operazioni alla società. Occorreva inoltre considerare i costi correlati ai maggiori ricavi eventualmente accertati.
La decisione
L'appello dell'Agenzia delle Entrate è stato respinto e la sentenza di primo grado, che aveva accolto il ricorso della società, è stata confermata. È stata quindi mantenuta l'annullamento dell'accertamento. La Commissione ha rilevato che l'Ufficio non aveva fornito una prova compiuta dell'attività immobiliare esercitata dalla società né della riferibilità alla società delle movimentazioni sui conti personali dei soci, entrambi liberi professionisti. Le operazioni risultavano in parte giustificate come spese personali o transazioni estranee all'attività sociale. L'Ufficio è stato condannato al pagamento delle spese del grado di giudizio, liquidate in 2.000 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 32 del d.P.R. n. 600/1973
Consente all'Amministrazione finanziaria di utilizzare i dati risultanti dai conti bancari per ricostruire la base imponibile, salva la prova contraria del contribuente. Tuttavia, secondo la sentenza, tali dati devono essere collegati a una concreta attività imponibile e al soggetto accertato; le sole movimentazioni non provano automaticamente l'esistenza di un'attività imprenditoriale occulta.
Giurisprudenza della Corte di cassazione, sentenze n. 15447/2002, n. 22013/2006, n. 14023/2007 e n. 20420/2014
L'autorizzazione dell'autorità giudiziaria per le indagini bancarie ha natura di atto di controllo e non richiede una motivazione specifica. La sua eventuale illegittimità può assumere rilievo in caso di mancanza dell'autorizzazione o di concreto pregiudizio per il contribuente; la mera mancata esibizione o l'assenza di motivazione non determina automaticamente l'illegittimità dell'accertamento.
Massime di principio
- L'autorizzazione per le indagini bancarie è normalmente un atto endoprocedimentale di controllo: per contestarne gli effetti occorre dimostrare la mancanza dell'autorizzazione o un pregiudizio concreto, non è sufficiente lamentare l'assenza di una motivazione dettagliata.
- Le movimentazioni bancarie possono costituire elementi presuntivi per ricostruire ricavi o imponibili, ma devono essere collegate da elementi concreti a un'attività economica effettivamente svolta e al soggetto sottoposto ad accertamento.
- Quando l'Ufficio utilizza conti personali dei soci o di soggetti collegati alla società, deve dimostrare con elementi logici e documentali la riferibilità delle operazioni alla società; il semplice rapporto societario o familiare non è sufficiente.
- Il contribuente può superare la presunzione bancaria fornendo giustificazioni documentali specifiche, coerenti e riferibili alle singole operazioni, come spese personali, trasferimenti, finanziamenti o transazioni estranee all'attività d'impresa.
- Anche qualora siano accertati maggiori ricavi, l'Amministrazione deve considerare o motivare adeguatamente i costi correlati, evitando di determinare il reddito imponibile sulla base dei soli ricavi lordi quando tali costi risultino provati o comunque necessari.
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