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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21292/2026 del 10/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la condanna per guida in stato di ebbrezza sostenendo l'inutilizzabilità del prelievo ematico perché effettuato da sanitari 'longa manus' della Polizia giudiziaria senza il preventivo avviso al soggetto della facoltà di farsi assistere da un difensore (violazione dell'art. 114 disp. att. c.p.p.). La difesa affermava di aver sollevato l'eccezione nel dibattimento di primo grado, ma che l'opposita omissione di verbalizzazione era da imputare al cancelliere.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, in primo luogo, l'accertamento alcolemico fosse stato acquisito con il consenso delle parti e quindi la relativa inutilizzabilità fosse stata sanata ai sensi dell'art. 183 c.p.p. Inoltre la Corte ha confermato che l'eccezione di nullità per omissione dell'avviso ex art. 114 disp. att. c.p.p. è una nullità a regime intermedio che doveva essere dedotta prima della sentenza di primo grado; la contestazione risultava quindi tardiva. Quanto alla pretesa omessa verbalizzazione, la Corte ha osservato che il verbale di udienza, atto pubblico, fa piena prova e non può essere reinterpretato in assenza di querela di falso o di tempestiva deduzione della falsità nell'ambito processuale; anche aderendo al diverso orientamento giurisprudenziale, il ricorrente non aveva sollevato la questione nei termini competenti. Conseguentemente il ricorso viene respinto e il ricorrente condannato alle spese.

Norme richiamate

  • art. 114 disp. att. cod. proc. pen.

    Mancata indicazione dell'avviso relativo alla facoltà di farsi assistere comporta una nullità di regime intermedio che deve essere eccepita tempestivamente, prima della pronuncia di primo grado; la sua omissione, se non tempestivamente dedotta, può essere inutilizzabile come motivo di impugnazione tardiva.

  • art. 180 cod. proc. pen.

    Richiamato rispetto ai termini/processo dibattimentale: la difesa affermava di aver rispettato i termini per eccepire in dibattimento, ma la Corte ha ritenuto che la verbalizzazione avrebbe dovuto riflettere l'eccezione e, in mancanza, l'eccezione non è stata tempestivamente e correttamente proposta nei termini processuali per impedire la sanatoria.

  • art. 183 cod. proc. pen.

    L'accettazione degli effetti di un atto probatorio da parte della difesa ha efficacia sanante: se le parti acquisiscono consensualmente un accertamento, ciò può sanare vizi di forma dell'atto e rendere utilizzabile l'accertamento.

  • art. 2700 cod. civ.

    Il verbale d'udienza è atto pubblico e fa piena prova fino a querela di falso di quanto in esso attestato; pertanto non è consentito desumere da esso fatti non verbalizzati senza ricorrere agli strumenti probatori previsti (querela di falso) o senza tempestiva deduzione della falsità nel processo penale.

  • art. 2, comma 2, cod. proc. pen.

    Citato nel quadro del diverso orientamento giurisprudenziale secondo cui i verbali non avrebbero un valore probatorio privilegiato e le contestazioni del loro contenuto potrebbero essere affrontate nel processo penale senza la querela di falso; comunque, anche aderendo a tale orientamento, la parte deve proporre tempestivamente la contestazione nel relativo grado di giudizio.

Massime di principio

  • Se la difesa accetta espressamente o implicitamente gli effetti di un accertamento (es. prelievo ematico), eventuali vizi formali possono essere sanati ai sensi dell'art. 183 c.p.p. e rendere l'accertamento utilizzabile
  • L'omissione dell'avviso previsto dall'art. 114 disp. att. c.p.p. costituisce una nullità di regime intermedio che va eccepita tempestivamente (prima della sentenza di primo grado); le eccezioni tardive sono inammissibili
  • Il verbale d'udienza, essendo atto pubblico, fa prova di quanto in esso riportato fino a querela di falso; non è possibile basare un'impugnazione sulla presunta omissione di quanto non trascritto senza aver sollevato la questione nei termini processuali o aver esperito gli strumenti per contestarne la veridicità
  • Non si possono dedurre in cassazione per la prima volta fatti o censure che non siano stati validamente prospettati nei gradi di giudizio a ciò deputati; questioni di verbalizzazione o di falsità del verbale vanno contestate nella fase processuale appropriata
  • Quando si ritiene che un atto sia stato compiuto dai sanitari come 'longa manus' della polizia giudiziaria è necessario provare concretamente tale collegamento e la sua incidenza sulla validità dell'accertamento, non potendo limitarsi a inferenze tratte da documenti prodotti ma non verbalizzati

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