Sentenza del 17/02/2015 n. 911 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Agevolazioni ed esenzioni- Imposta di registro-Beneficio "prima casa"- Revoca- Dichiarazione mendace-Contenuto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente aveva dichiarato nell'atto di compravendita di avere già la residenza nel Comune in cui si trovava l'immobile, ma tale dichiarazione era erronea. Tuttavia, aveva trasferito effettivamente la residenza nello stesso Comune entro i diciotto mesi previsti dalla normativa per il beneficio "prima casa". La questione riguardava se l'erronea dichiarazione iniziale comportasse comunque la decadenza dall'agevolazione come dichiarazione mendace.
La decisione
È stato affermato che il contribuente non decade dal beneficio. La dichiarazione mendace prevista dall'art. 1, comma 4, nota II-bis, della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986, rileva per le condizioni indicate nelle lettere b) e c) del comma 1, ma non per quella della lettera a), relativa alla residenza. Quest'ultima può infatti essere trasferita entro diciotto mesi dalla stipula dell'atto. Avendo il contribuente rispettato tale termine, non sono dovute la revoca dell'agevolazione né la sanzione del 30%.
Norme richiamate
D.P.R. n. 131/1986, Tariffa, Parte prima, art. 1, nota II-bis, comma 1, lettera a)
La condizione relativa alla residenza nel Comune dell'immobile può essere soddisfatta trasferendo la residenza entro diciotto mesi dall'acquisto; non è necessario che essa sia già stata trasferita al momento della stipula.
D.P.R. n. 131/1986, Tariffa, Parte prima, art. 1, nota II-bis, comma 4
La decadenza dall'agevolazione e la sanzione del 30% per dichiarazione mendace riguardano le condizioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1, ma non la dichiarazione relativa alla residenza prevista dalla lettera a), purché il trasferimento avvenga entro diciotto mesi.
Massime di principio
- Per l'agevolazione "prima casa", la residenza nel Comune dell'immobile può essere trasferita entro diciotto mesi dall'acquisto; il mancato trasferimento immediato non comporta automaticamente la decadenza.
- Un'erronea indicazione nell'atto circa una residenza già esistente non determina necessariamente la perdita del beneficio se il contribuente regolarizza la propria posizione trasferendo effettivamente la residenza entro il termine di legge.
- La dichiarazione mendace che comporta revoca e sanzione deve riguardare condizioni sostanziali diverse dalla mera tempistica del trasferimento della residenza, secondo la distinzione operata dalla nota II-bis.
- È comunque opportuno documentare la data effettiva della richiesta e dell'iscrizione anagrafica, poiché il rispetto del termine di diciotto mesi è decisivo.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 17 feb 2015Sentenza del 17/02/2015 n. 27 - Comm. Trib. Prov. Prato
- Sentenza · 17 feb 2015Sentenza del 17/02/2015 n. 63 - Comm. Trib. Prov. Mantova
- Sentenza · 17 feb 2015Sentenza del 17/02/2015 n. 115 - Comm. Trib. Prov. Brescia
- Sentenza · 17 feb 2015Sentenza del 17/02/2015 n. 344 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
- Sentenza · 17 feb 2015Sentenza del 17/02/2015 n. 346 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
- Sentenza · 17 feb 2015Sentenza del 17/02/2015 n. 516 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →