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Sentenza

Sentenza del 17/02/2015 n. 911 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Agevolazioni ed esenzioni- Imposta di registro-Beneficio "prima casa"- Revoca- Dichiarazione mendace-Contenuto

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente aveva dichiarato nell'atto di compravendita di avere già la residenza nel Comune in cui si trovava l'immobile, ma tale dichiarazione era erronea. Tuttavia, aveva trasferito effettivamente la residenza nello stesso Comune entro i diciotto mesi previsti dalla normativa per il beneficio "prima casa". La questione riguardava se l'erronea dichiarazione iniziale comportasse comunque la decadenza dall'agevolazione come dichiarazione mendace.

La decisione

È stato affermato che il contribuente non decade dal beneficio. La dichiarazione mendace prevista dall'art. 1, comma 4, nota II-bis, della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986, rileva per le condizioni indicate nelle lettere b) e c) del comma 1, ma non per quella della lettera a), relativa alla residenza. Quest'ultima può infatti essere trasferita entro diciotto mesi dalla stipula dell'atto. Avendo il contribuente rispettato tale termine, non sono dovute la revoca dell'agevolazione né la sanzione del 30%.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Per l'agevolazione "prima casa", la residenza nel Comune dell'immobile può essere trasferita entro diciotto mesi dall'acquisto; il mancato trasferimento immediato non comporta automaticamente la decadenza.
  • Un'erronea indicazione nell'atto circa una residenza già esistente non determina necessariamente la perdita del beneficio se il contribuente regolarizza la propria posizione trasferendo effettivamente la residenza entro il termine di legge.
  • La dichiarazione mendace che comporta revoca e sanzione deve riguardare condizioni sostanziali diverse dalla mera tempistica del trasferimento della residenza, secondo la distinzione operata dalla nota II-bis.
  • È comunque opportuno documentare la data effettiva della richiesta e dell'iscrizione anagrafica, poiché il rispetto del termine di diciotto mesi è decisivo.

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