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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06220/2026 del 17/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per l’anno d’imposta 2005 nei confronti di una società, con contestazione dell’utilizzo di una fattura relativa a un’operazione soggettivamente inesistente e di una fattura relativa a un’operazione oggettivamente inesistente. La società aveva impugnato l’atto, risultando soccombente in primo e secondo grado; dopo una precedente cassazione con rinvio limitata ai profili dell’operazione soggettivamente inesistente, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in sede di rinvio, aveva annullato integralmente l’avviso. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione del giudicato ex art. 2909 c.c., assumendo che la precedente cassazione avesse investito solo la ripresa relativa all’operazione soggettivamente inesistente e non quella relativa alla successiva rivendita/operazione oggettivamente inesistente; 2) violazione della disciplina IVA sulle cessioni intracomunitarie e delle presunzioni, sostenendo che la cessione alla società estera era fittizia e che la merce non aveva lasciato il territorio italiano; 3) violazione delle regole sull’onere della prova e sulle presunzioni semplici, lamentando che il giudice di rinvio aveva trascurato indizi decisivi della partecipazione della società alla frode carosello e aveva valorizzato elementi irrilevanti come pagamento, regolarità contabile, assenza di vantaggi e archiviazione penale; 4) omesso esame di un fatto decisivo, ossia che la rivendita a valle della merce costituiva a sua volta un’operazione fittizia e in evasione d’imposta, collegata alla ripresa a monte.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il terzo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti il secondo e il quarto. Ha ritenuto che il giudice di rinvio avesse erroneamente annullato l’intero avviso di accertamento, nonostante la precedente cassazione avesse investito solo la ripresa relativa all’operazione soggettivamente inesistente e non anche quella relativa all’operazione oggettivamente inesistente. Inoltre, ha censurato la sentenza di rinvio per avere attribuito rilievo a elementi non decisivi secondo la giurisprudenza di legittimità sulle operazioni soggettivamente inesistenti, ricordando che l’Ufficio deve provare, anche in via indiziaria, la fittizietà del fornitore e la consapevolezza del cessionario di partecipare a un’evasione, mentre il contribuente deve dimostrare di avere usato la massima diligenza esigibile. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    richiamato per censurare il mancato rispetto del giudicato formatosi sulla precedente decisione di cassazione, limitatamente ai capi effettivamente investiti dalla precedente impugnazione

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma processuale richiamata quale parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    norma richiamata per denunciare l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso

  • art. 21, comma 7, n. 4, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    richiamato nel motivo subordinato relativo alla disciplina IVA e alla contestata fittizietà dell’operazione di cessione

  • art. 41, D.L. 30 agosto 1993, n. 331

    richiamato in combinazione con la disciplina IVA sulle cessioni/operazioni intracomunitarie

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per il riparto dell’onere probatorio nelle contestazioni su operazioni soggettivamente/oggettivamente inesistenti

  • art. 2727 c.c.

    richiamato quale norma sulle presunzioni semplici e sul loro utilizzo probatorio

  • art. 2729 c.c.

    richiamato quale norma sulle presunzioni semplici e sui requisiti di gravità, precisione e concordanza

  • art. 19, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    richiamato in relazione alla detraibilità dell’IVA contestata per l’acquisto inserito nella frode carosello

Massime di principio

  • Nelle contestazioni IVA relative a operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria deve provare, anche per presunzioni, la fittizietà del fornitore e la consapevolezza del cessionario di partecipare a un’evasione d’imposta; solo a tali condizioni si sposta sul contribuente l’onere di dimostrare la propria estraneità e l’uso della massima diligenza esigibile.
  • La regolarità formale della contabilità e dei pagamenti, così come l’assenza di un vantaggio economico immediato o l’esito di un procedimento penale, non sono di per sé elementi idonei a escludere la partecipazione consapevole del contribuente a una frode IVA, se il quadro indiziario complessivo depone in senso contrario.
  • Il giudice di rinvio deve attenersi al perimetro del giudicato formatosi sulla precedente cassazione: non può estendere l’annullamento a capi dell’atto impositivo non investiti dalla precedente pronuncia di legittimità.
  • Quando una ripresa fiscale è articolata in contestazioni distinte ma collegate, il giudice deve verificare autonomamente l’ambito di ciascuna ripresa e non può annullare in blocco l’intero avviso senza distinguere i profili effettivamente caduti in cassazione da quelli rimasti definitivi.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicatoNesso di causalità

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