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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20983/2026 del 20/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Ufficio aveva emesso un avviso di accertamento IRAP per l'anno 2006 nei confronti di una società in accomandita semplice e, contestualmente, avvisi IRPEF nei confronti di tre persone indicate come soci di fatto, assumendo che la cessione delle quote sociali intervenuta nel dicembre 2005 fosse simulata in modo assoluto e che gli originari cedenti fossero rimasti i veri titolari delle partecipazioni. I contribuenti avevano impugnato gli atti dinanzi ai giudici tributari; in primo grado solo una socia/liquidatrice aveva ottenuto l'annullamento degli accertamenti, mentre gli altri ricorsi erano stati respinti. In appello l'Agenzia sosteneva, con due motivi, che fosse errata la decisione che aveva escluso la debenza dell'IRAP nei confronti della socia accomandataria/liquidatrice e che dovessero applicarsi le sanzioni tributarie direttamente ai soggetti responsabili delle violazioni. I contribuenti proponevano a loro volta ricorso incidentale con quattro motivi: denunciavano omessa pronuncia su eccezioni dedotte in appello, vizi motivazionali e violazione delle regole sulle presunzioni e sulla prova della simulazione/interposizione fittizia, oltre a invocare un giudicato esterno formatosi, secondo la loro prospettazione, su un'annualità precedente (2005) concernente il medesimo presupposto impositivo.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo corretta la decisione di merito che aveva escluso la responsabilità della socia indicata dall'Ufficio, poiché il recupero dell'IRAP era fondato sulla premessa della simulazione assoluta della cessione delle quote e, proprio per tale premessa, la predetta non poteva essere considerata socia della società né poteva rispondere dell'imposta come ex socia o come autore della violazione, evitando così una contraddizione nell'azione amministrativa. Ha poi rigettato anche il ricorso incidentale dei contribuenti: il primo motivo è stato respinto perché non vi era omessa pronuncia, essendo sufficiente una statuizione implicita di rigetto; gli altri motivi sono stati dichiarati inammissibili o infondati, poiché tendevano a una rivalutazione del merito preclusa in cassazione e perché il preteso giudicato esterno non si era formato, essendo il relativo giudizio di legittimità estinto per definizione agevolata. Le spese sono state integralmente compensate tra le parti; è stato inoltre applicato l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 solo nei confronti dei ricorrenti incidentali, non dell'Amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 24 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

    Richiamato dall'Agenzia nel primo motivo per sostenere la legittimità del recupero IRAP nei confronti della socia indicata dall'Ufficio.

  • art. 25 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

    Richiamato dall'Agenzia nel primo motivo in combinazione con l'art. 24 d.lgs. n. 446/1997.

  • art. 2313 c.c.

    Richiamato dall'Agenzia nel primo motivo per fondare la tesi sulla responsabilità connessa alla qualità di socio.

  • art. 2495, comma 2, c.c.

    Richiamato dall'Agenzia nel primo motivo con riferimento ai profili di estinzione/liquidazione del soggetto societario.

  • art. 32 d.lgs. n. 446/1997

    Invocato per sostenere l'applicabilità delle sanzioni tributarie direttamente al soggetto responsabile delle violazioni.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte ribadisce che non sussiste omessa pronuncia quando la decisione contenga una statuizione implicita di rigetto incompatibile con la domanda o eccezione non esaminata espressamente.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma di legittimità richiamata per i motivi di violazione di legge del ricorso principale e incidentale.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per censurare la pretesa omessa pronuncia.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Richiamato per i denunciati vizi motivazionali; la Corte ne esclude la praticabilità quando la censura mira a rivalutare il merito.

  • art. 37, comma 3, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Richiamato dai ricorrenti incidentali per contestare il ricorso alle presunzioni e la qualificazione dei fatti come interposizione fittizia.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    La Corte lo richiama per escludere la censura motivazionale quando la decisione d'appello conferma quella di primo grado.

  • art. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119 conv. dalla l. 17 dicembre 2018, n. 136

    Richiamato per spiegare l'estinzione del precedente giudizio di cassazione e quindi l'assenza di giudicato esterno.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Applicato nei confronti dei ricorrenti incidentali per il versamento dell'ulteriore importo pari al contributo unificato, mentre non si applica all'Amministrazione ammessa a prenotazione a debito.

Massime di principio

  • Non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la questione non espressamente trattata risulti implicitamente rigettata dalla soluzione adottata, perché incompatibile con essa sul piano logico-giuridico.
  • In sede di legittimità è inammissibile la censura che, sotto l'apparente deduzione di violazione di legge o vizio motivazionale, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio e dei fatti di causa.
  • Il giudicato esterno può essere invocato solo se il precedente giudizio si sia definito con una decisione idonea a formare giudicato sul rapporto sostanziale; l'estinzione del giudizio di cassazione per definizione agevolata impedisce tale formazione.
  • Quando l'accertamento fiscale si fonda sulla simulazione assoluta di una cessione di quote, la pretesa impositiva deve essere coerente con tale presupposto: non può essere imputata come socio, né come ex socio, la persona che l'Amministrazione stessa assume non essere mai divenuta titolare effettiva delle partecipazioni.
  • Le sanzioni tributarie seguono la responsabilità del soggetto che abbia effettivamente posto in essere la violazione, ma la loro imputazione richiede coerenza con il presupposto fattuale e giuridico posto a base dell'accertamento.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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