Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 09207/2026 del 11/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (consumatore)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di finanziamento con cessione pro solvendo stipulato nel 2013 per l’acquisto di liquidità/rateizzazione di un importo lordo di euro 29.640,00, con rimborso in 120 rate e previsione di commissioni complessive. Dopo l’estinzione anticipata avvenuta nel luglio 2017, la cliente ha chiesto la restituzione della quota non maturata di alcune voci di costo, in particolare delle "commissioni rete distributiva", calcolata pro rata temporis sull’intera voce di costo e al netto di quanto già restituito nel conteggio estintivo. Il giudice di pace aveva accolto la domanda; il Tribunale aveva rigettato l’appello della finanziaria, ritenendo che, alla luce dell’art. 125-sexies TUB e della sentenza Lexitor della Corte di giustizia, il consumatore avesse diritto al rimborso proporzionale di tutti i costi del credito, non solo di quelli recurring. La società finanziaria ha quindi proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: (1) violazione dell’art. 11-octies d.l. 73/2021, dell’art. 125-sexies TUB previgente e della normativa di trasparenza della Banca d’Italia, sostenendo che per i contratti anteriori al 2021 non sarebbero rimborsabili i costi up front; (2) violazione dell’art. 125-sexies previgente, dell’art. 12 disp. prel. c.c., del TFUE, del TUE e dell’art. 117 Cost., per avere il giudice di merito interpretato la norma interna in senso conforme a Lexitor e dunque applicato il principio anche ai costi up front; (3) violazione di norme interne, della Carta UE, della CEDU e dell’art. 117 Cost., per aver esteso retroattivamente l’interpretazione conforme ai contratti stipulati prima della sentenza Lexitor; (4) violazione dell’art. 125-sexies previgente, del TFUE, della direttiva 2008/48/CE e dell’art. 117 Cost., per avere il Tribunale incluso nel rimborso i costi up front fatturati da terzi, come le commissioni alla rete distributiva; (5) violazione dell’art. 125-sexies previgente, del TFUE, della direttiva 2008/48/CE e dell’art. 117 Cost., per avere il giudice di merito applicato il criterio pro rata temporis anche ai costi up front. La controricorrente ha resistito chiedendo il rigetto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, confermando la decisione del Tribunale di Genova. Ha ritenuto infondati tutti i motivi, affermando che per i contratti stipulati prima della modifica del 2021 l’art. 125-sexies TUB, letto alla luce della sentenza Lexitor e della successiva pronuncia della Corte costituzionale n. 263/2022, consente la riduzione proporzionale del costo totale del credito per la vita residua del contratto e quindi il rimborso di tutti i costi posti a carico del consumatore, compresi quelli up front e le commissioni di intermediazione/distribuzione. La Corte ha inoltre escluso la necessità di attendere un nuovo rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, ritenendo il quadro interpretativo già sufficiente. Spese compensate per il ruolo determinante dell’intervento della Corte costituzionale; posto a carico della ricorrente l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 125-sexies TUB

    previgente e testo vigente richiamato in motivazione

    La versione previgente, letta in conformità alla direttiva 2008/48/CE come interpretata da Lexitor, consente al consumatore che estingua anticipatamente il finanziamento di ottenere la riduzione proporzionale di tutti i costi del credito per la vita residua del contratto; la versione vigente chiarisce espressamente che la riduzione comprende tutti i costi, inclusi quelli non dipendenti dalla durata e quelli relativi ad attività esaurite alla concessione del credito, salvo specifiche esclusioni.

  • art. 11-octies d.l. 25 maggio 2021, n. 73

    Prevedeva l’applicazione della nuova disciplina solo ai contratti successivi alla sua entrata in vigore e, per le estinzioni anticipate dei contratti precedenti, il richiamo alla disciplina previgente e alle norme di trasparenza della Banca d’Italia; la Corte richiama la declaratoria di illegittimità costituzionale parziale di tale comma.

  • L. 23 luglio 2021, n. 106

    legge di conversione del d.l. n. 73/2021

    La conversione ha introdotto la nuova formulazione dell’art. 125-sexies TUB, valorizzata dalla Corte come conferma del contenuto normativo già desumibile dalla disciplina precedente.

  • art. 16, par. 1, direttiva 2008/48/CE

    "riduzione del costo totale del credito"; "gli interessi e i costi dovuti per la vita residua del contratto"

    La Corte richiama Lexitor per affermare che la riduzione deve riguardare il costo totale del credito e non soltanto i costi recurring, essendo incompatibile una lettura che limiti il rimborso ai soli costi collegati alla durata del contratto.

  • art. 6-bis, comma 3, lett. b), D.P.R. n. 180/1950

    È evocato dalla ricorrente a sostegno della tesi restrittiva sul rimborso dei costi; la Corte nega che valga a limitare il diritto alla riduzione proporzionale di tutti i costi del credito.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    La ricorrente lo invoca per sostenere il limite all’interpretazione estensiva o retroattiva; la Corte respinge la censura richiamando l’obbligo di interpretazione conforme e la non contrarietà a principi generali.

  • art. 117, comma 1, Cost.

    Viene richiamato quale parametro di conformità al diritto UE; la Corte lo utilizza nel quadro dell’interpretazione conforme al diritto dell’Unione e alla sentenza Lexitor.

  • art. 267 TFUE

    La ricorrente lo richiama per contestare il significato attribuito alla disciplina interna; la Corte ritiene non necessario un nuovo rinvio pregiudiziale, essendo il quadro interpretativo già definito.

  • art. 288 TFUE

    Richiamato ai fini dell’efficacia vincolante della direttiva; la Corte lo considera nel ragionamento sull’interpretazione conforme della norma interna.

  • art. 4 TUE

    Invocato dalla ricorrente in tema di leale cooperazione e limiti all’interpretazione conforme; la Corte non accoglie la censura.

  • art. 2 TUE

    Richiamato dalla ricorrente; non assume rilievo decisivo nella motivazione di rigetto.

  • art. 17 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

    Richiamato dalla ricorrente sul piano della tutela proprietaria/affidamento; la Corte non ravvisa ostacoli all’interpretazione conforme.

  • art. 52 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

    Richiamato dalla ricorrente; non impedisce l’interpretazione adottata dalla Corte.

  • art. 1 Protocollo addizionale CEDU

    Richiamato dalla ricorrente in relazione all’affidamento e alla tutela patrimoniale; la Corte non ne fa discendere un limite alla riduzione del costo del credito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel credito al consumo, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto a una riduzione proporzionale del costo totale del credito riferita alla vita residua del contratto; il rimborso non può essere limitato ai soli costi che maturano nel tempo (costi recurring).
  • La nozione di "costi del credito" comprende anche costi iniziali o up front, ivi inclusi quelli di intermediazione o distribuzione, se posti a carico del consumatore dal finanziatore; la distinzione tra costi recurring e up front non è decisiva quando la disciplina applicabile impone la riduzione del costo totale del credito.
  • L’interpretazione conforme del diritto interno al diritto dell’Unione è doverosa anche se in precedenza la prassi interpretativa nazionale fosse stabilmente diversa, purché l’interpretazione non sia contra legem e non violi principi generali dell’ordinamento.
  • La successiva formulazione legislativa che esplicita la riduzione di tutti i costi del credito può essere letta come conferma del significato già desumibile dalla disciplina previgente, specie dopo l’interpretazione fornita dalla Corte di giustizia e recepita dalla Corte costituzionale.
  • Non è necessario un nuovo rinvio pregiudiziale quando la Corte di giustizia abbia già fornito un quadro interpretativo sufficiente per l’applicazione della normativa unionale e per la lettura del corrispondente diritto interno.

Come è indicizzato

MaterieMutuoRicorso per cassazione
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieInteressi usurari
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.