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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36272/2026 del 15/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza del Tribunale di Bari del 26 febbraio 2026, che, su concorde richiesta delle parti, gli aveva applicato la pena ai sensi dell'art. 444 e ss. c.p.p. per detenzione di 2,17 grammi di cocaina e 5,5 grammi di eroina, ritenute destinate a uso non esclusivamente personale in ragione della quantità, del confezionamento frazionato e del possesso di 2.900 euro in banconote di vario taglio; era contestata la recidiva specifica infraquinquennale. Con il primo motivo ha lamentato che la condotta non fosse stata qualificata come illecito amministrativo ai sensi dell'art. 75 d.P.R. 309/1990; con il secondo ha censurato l'aumento di pena per la recidiva, sostenendo che fosse privo di adeguata motivazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che, per le sentenze di patteggiamento, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per i motivi tassativamente indicati dalla legge e che l'imputato non può contestare aspetti dell'accusa coperti dal patto accettato. Ha inoltre richiamato il criterio per cui la verifica negativa delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. richiede una motivazione specifica solo quando dagli atti o dalle deduzioni emergano elementi concreti a loro sostegno; altrimenti è sufficiente anche un'enunciazione implicita dell'avvenuta verifica. I motivi relativi alla qualificazione della condotta e alla recidiva sono stati quindi dichiarati inammissibili, senza esame nel merito. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria nella misura indicata nel dispositivo, che nel testo fornito non è riportata.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    per avere detenuto sostanza stupefacente del tipo cocaina (grammi 2,17) ed eroina (grammi 5,5) che per quantità, ainfezionamento frazionato e altre circostanze dell'azione (denaro contante in banconote di vario taglio pari a euro 2.900,00), appariva destinata ad un uso non esclusivamente personale

    La sentenza riferisce che la detenzione è stata trattata come reato di cui all'art. 73, comma 5, in ragione della destinazione non esclusivamente personale desunta da quantità, confezionamento e circostanze dell'azione.

  • art. 444 c.p.p.

    Giulio Nicola Sardone ha presentato ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Bari del 26 febbraio 2026 con la quale, su concorde richiesta delle parti, gli è stata applicata la pena, ai sensi dell'art. 444 e ss. cod. proc. pen.

    La decisione impugnata è una sentenza di applicazione della pena su richiesta concorde delle parti.

  • art. 75 d.P.R. 309/1990

    il ricorso, affidato a due motivi con cui si deduce la mancata qualificazione della condotta contestata nell'illecito amministrativo di cui all'art. 75 d.P.R. 309/1990

    La prospettazione secondo cui la detenzione avrebbe dovuto essere qualificata come illecito amministrativo è stata formulata come motivo di ricorso, ma non è stata esaminata nel merito per l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 129 c.p.p.

    il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all'art. 129 cod. proc. pen. deve essere accompagnato da una specifica motivazione solo nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile•applicazione di cause •di non punibilità, dovendo invece ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente nella enunclazione, anche implicita, che è stata compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non ricorrono le condizioni per la pronunzia di proscioglimento ex art. 129

    Nella sentenza di patteggiamento la motivazione specifica sull'insussistenza delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. è necessaria quando emergano elementi concreti che ne rendano plausibile l'applicazione; in mancanza, basta anche l'enunciazione implicita dell'avvenuta verifica.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    L'inammissibilità va, dunque, pronunciata senza formalità e cioè de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod.proc.pen.

    La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso de plano, senza formalità, secondo la disposizione indicata.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria, salvo che sia ravvisabile assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • art. 1, comma 51, l. 23 giugno 2017, n. 103

    per i ricorsi presentati dal 3 agosto 2017 (cfr. art. 1. Comma 51, I. 23 giugno 2017 n. 103) il P.M. e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza impugnata solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza.

    Per le sentenze di patteggiamento, il ricorso per cassazione dell'imputato e del pubblico ministero è limitato ai motivi tassativamente indicati: vizi della volontà, difetto di correlazione, erronea qualificazione giuridica del fatto e illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Massime di principio

  • Nelle sentenze di patteggiamento, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per i motivi tassativamente previsti: vizi relativi alla volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto e illegalità della pena o della misura di sicurezza.
  • La natura pattizia del patteggiamento comporta che l'imputato, avendo accettato la pena e rinunciato a contestare l'accusa, non possa impugnare profili dell'addebito incompatibili con il patto concluso.
  • Nella sentenza di patteggiamento, il mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. deve essere motivato specificamente soltanto quando dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano elementi concreti che rendano possibile l'applicazione di una causa di non punibilità; altrimenti è sufficiente l'enunciazione, anche implicita, dell'avvenuta verifica.
  • L'inammissibilità del ricorso avverso una sentenza di patteggiamento può essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti

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