Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 17700/2026 del 03/06/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (riscossore)

La controversia

Una società ha impugnato un estratto di ruolo relativo a pretese contributive dell'INPS, deducendo: l'intervenuta prescrizione dei crediti; la mancata previa contestazione bonaria; la decadenza ex art. 25 d.P.R. n. 602/1973. La Corte d'appello aveva riformato il primo grado dichiarando inammissibile l'opposizione per difetto di interesse. Nel ricorso per cassazione la società ha sostenuto, con tre motivi, che la disciplina introdotta dalla l. n. 215/2021 e dall'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973 non sarebbe applicabile al giudizio previdenziale; che, in ogni caso, la Corte territoriale avrebbe erroneamente escluso l'interesse ad agire violando gli artt. 100 c.p.c., 2696 e 2948 c.c.; infine ha contestato la statuizione sulle spese ex art. 91 c.p.c. chiedendone la rifusione in caso di accoglimento dei primi due motivi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che l'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973 si applica anche alle controversie previdenziali e che, fuori dai casi tassativi previsti dalla norma, l'opposizione all'estratto di ruolo è inammissibile per difetto di interesse. Poiché nel caso concreto era stata dedotta soltanto la richiesta di sgravio e non una delle ipotesi tipizzate di pregiudizio che consentono l'impugnazione diretta, la declaratoria di inammissibilità dell'azione resa dalla Corte d'appello è stata confermata. Il terzo motivo è stato assorbito. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione; nessuna statuizione è stata resa nei confronti dell'INPS, rimasto intimato. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • l. n. 215/2021

    ha introdotto, tramite conversione del d.l. n. 146/2021, la disciplina richiamata dall'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973

  • art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973

    nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto ... oppure per la riscossione di somme ... o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione

    l'estratto di ruolo è impugnabile direttamente solo nelle ipotesi tassative previste; fuori da tali casi l'opposizione è inammissibile per difetto di interesse, da verificarsi al momento della decisione

  • art. 25 d.P.R. n. 602/1973

    richiamato dalla parte ricorrente come profilo di decadenza della riscossione

  • art. 30, comma 14, d.l. n. 78/2010

    l'avviso di addebito è equiparato alla cartella esattoriale

  • art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50/2016

    è una delle ipotesi di pregiudizio tipizzate che consentono l'impugnazione diretta dell'estratto di ruolo

  • art. 48-bis d.P.R. n. 602/1973

    è una delle ipotesi di pregiudizio tipizzate che consentono l'impugnazione diretta dell'estratto di ruolo

  • art. 100 c.p.c.

    richiamato in relazione alla carenza di interesse ad agire

  • art. 2696 c.c.

    richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate; il testo non sviluppa una specifica interpretazione

  • art. 2948 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di prescrizione; il testo non sviluppa una specifica interpretazione

  • art. 91 c.p.c.

    disciplina le spese di lite secondo soccombenza

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    comporta l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • L. n. 122/2010

    ha convertito con modificazioni il d.l. n. 78/2010; rileva per l'equiparazione dell'avviso di addebito alla cartella

  • d.l. n. 146/2021

    ha introdotto l'art. 3-bis poi trasfuso nella l. n. 215/2021

  • d.lgs. n. 110/2024

    ha ampliato i casi di impugnazione diretta dell'estratto di ruolo, senza però incidere sul caso concreto

Massime di principio

  • L'opposizione all'estratto di ruolo è proponibile solo se il debitore dimostra uno dei pregiudizi specificamente indicati dall'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973; al di fuori di tali ipotesi manca l'interesse ad agire.
  • La verifica dell'interesse ad agire, trattandosi di condizione dell'azione, va compiuta con riferimento al momento della decisione, tenendo conto anche delle sopravvenienze normative.
  • La disciplina limitativa dell'impugnazione diretta dell'estratto di ruolo si applica anche alle controversie aventi ad oggetto crediti previdenziali.
  • La mancata allegazione di un pregiudizio tipizzato dalla norma rende corretta la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione.
  • In caso di rigetto del ricorso per cassazione, le spese seguono la soccombenza e può essere dovuto l'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEspropriazione forzataContributi previdenziali
RamiProcesso civileEsecuzioniPrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenzaPrescrizioneGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.