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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/1134

Regolamento (UE) 2016/1134 della Commissione, dell'8 luglio 2016, recante divieto di pesca del brosmio nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone V, VI e VII per le navi battenti bandiera spagnola

Normativa europea32016R1134

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento prende atto dell’esaurimento del contingente 2016 per il brosmio assegnato alla Spagna e dispone la chiusura immediata della pesca per tale stock. Dal 2 giugno 2016 è vietato alle navi spagnole pescare, conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare catture di brosmio nelle zone e acque indicate. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Divieto di pesca del brosmio per le navi battenti bandiera spagnola nelle acque dell’Unione e internazionali delle zone V, VI e VII a seguito dell’esaurimento del contingente 2016.

Ambito di applicazione

Si applica alle navi battenti bandiera della Spagna o immatricolate in Spagna che pescano lo stock USK/567EI (brosmio, Brosme brosme) nelle acque dell’Unione e nelle acque internazionali delle zone V, VI e VII. L’efficacia riguarda il contingente di pesca 2016 assegnato alla Spagna per tale stock, che si considera esaurito dalla data indicata nell’allegato; da tale data operano i divieti di cattura e di gestione a bordo delle catture. Non sono previste deroghe nel testo fornito.

Divieto di pesca del brosmio nelle zone V, VI e VII per la Spagna

Il regolamento (UE) 2016/1134 della Commissione interviene in attuazione del sistema di controllo delle quote della politica comune della pesca, prendendo atto che il contingente 2016 per il brosmio assegnato alla Spagna risulta esaurito. La misura si innesta nel quadro del regolamento (UE) 2016/72 del Consiglio, che stabilisce le possibilità di pesca per il 2016, e utilizza la procedura prevista dall’articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Ambito soggettivo e oggettivo

Il provvedimento riguarda esclusivamente le navi battenti bandiera spagnola o immatricolate in Spagna e concerne lo stock identificato come USK/567EI, corrispondente al brosmio (Brosme brosme). L’ambito territoriale comprende le acque dell’Unione e le acque internazionali delle zone V, VI e VII. Il testo non prevede deroghe né limitazioni ulteriori.

Esaurimento del contingente

Ai sensi dell’articolo 1, il contingente di pesca 2016 assegnato alla Spagna per lo stock indicato nell’allegato è considerato esaurito dalla data stabilita nell’allegato medesimo. L’allegato riporta come data di chiusura il 2 giugno 2016, con conseguente blocco della possibilità di sfruttamento del contingente da tale momento.

Divieti operativi per le navi interessate

L’articolo 2 dispone il divieto di pesca dello stock a partire dal 2 giugno 2016. Il divieto non si limita all’attività di cattura, ma si estende anche alle operazioni successive relative alle catture effettuate dopo tale data: conservazione a bordo, trasferimento, trasbordo e sbarco. In pratica, una volta esaurito il contingente, ogni ulteriore attività riferita a quel stock da parte delle unità spagnole è vietata.

Decorrenza ed efficacia

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Constatazione dell’esaurimento del contingente

L’articolo 1 stabilisce che il contingente di pesca 2016 assegnato alla Spagna per lo stock indicato nell’allegato si ritiene esaurito a decorrere dalla data fissata nello stesso allegato. L’allegato indica come data di chiusura il 2 giugno 2016.

Divieto di pesca e di gestione delle catture

L’articolo 2 vieta, a decorrere dal 2 giugno 2016, le attività di pesca dello stock USK/567EI da parte di navi battenti bandiera spagnola o immatricolate in Spagna. È inoltre vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dopo tale data.

Base giuridica e finalità di controllo

Il regolamento è adottato sulla base dell’articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009, relativo al regime di controllo per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, in collegamento con il regolamento (UE) 2016/72 del Consiglio che fissa le possibilità di pesca per il 2016.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 3 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiepescapolitica comune della pescacontrollo delle quote ittiche

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