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Sentenza

Sentenza del 27/06/2019 n. 17242 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava, da un lato, il diniego del rimborso IVA richiesto dalla società per gli anni 2003-2004, anche in relazione alla dedotta duplicazione del pagamento dell'imposta, e, dall'altro, gli avvisi di accertamento IVA relativi agli anni 2003 e 2004. La società sosteneva che le prestazioni di mera consulenza rese alla capogruppo statunitense fossero fuori campo IVA per carenza del requisito territoriale, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 7, comma 4, lett. d). L'Agenzia contestava tale impostazione e impugnava le decisioni favorevoli alla società.

La decisione

La Corte di cassazione ha riunito i tre procedimenti per la loro connessione. Ha accolto il primo motivo dei ricorsi dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo che le sentenze della CTR fossero affette da motivazione apparente: si limitavano ad affermare, in modo apodittico e tautologico, che le prestazioni erano rese a un committente estero, senza esaminare concretamente i fatti, la documentazione e le questioni giuridiche controverse. Le sentenze sugli accertamenti IVA sono state cassate, con assorbimento degli ulteriori motivi, e rinviate alla CTR dell'Emilia Romagna in diversa composizione. È stata inoltre cassata e rinviata anche la sentenza relativa al rimborso IVA, poiché la sua decisione dipendeva dall'esito dei giudizi sugli accertamenti. Il giudice del rinvio dovrà esaminare nuovamente e congiuntamente tutte le questioni, comprese le spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 7, comma 4, lett. d)

    "prestazioni di servizi e di consulenza fornite a committente estero"

    La disposizione è stata invocata dalla società per sostenere che le prestazioni di consulenza rese alla capogruppo con sede negli Stati Uniti fossero prive del requisito territoriale e quindi fuori campo IVA. La Cassazione non ha però deciso definitivamente nel merito, ritenendo insufficiente la motivazione della CTR.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 36, 53 e 61

    Le norme disciplinano il contenuto e la motivazione delle sentenze tributarie, nonché i limiti e le modalità dell'appello. La loro violazione è stata collegata all'assenza di una motivazione effettiva sulle questioni controverse.

  • Art. 132 c.p.c.

    Richiede che la sentenza esponga le ragioni di fatto e di diritto della decisione. Una motivazione meramente apparente, che non consenta di ricostruire il ragionamento del giudice, determina la nullità della sentenza.

  • Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4

    Consente di ricorrere per cassazione per nullità della sentenza o del procedimento. È stato utilizzato dall'Agenzia per denunciare il vizio di motivazione apparente.

  • Art. 111 Cost., comma 7

    Impone che ogni provvedimento giurisdizionale sia motivato. La motivazione deve rendere comprensibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice e non può ridursi a un semplice verdetto.

  • D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito nella L. n. 134 del 2012

    Ha ridotto il controllo della Cassazione sulla motivazione al cosiddetto minimo costituzionale. Restano denunciabili soltanto anomalie gravi, come la mancanza assoluta della motivazione, la motivazione apparente, il contrasto irriducibile tra affermazioni o l'incomprensibilità obiettiva.

Massime di principio

  • Una sentenza tributaria non è valida se si limita a ripetere la tesi di una parte o a formulare conclusioni assertive senza esaminare i fatti, le prove e le specifiche contestazioni.
  • La motivazione apparente costituisce un vizio di nullità denunciabile in cassazione: non è sufficiente che una motivazione esista graficamente, ma deve essere concretamente comprensibile e logicamente verificabile.
  • Quando più controversie riguardano la stessa pretesa fiscale, il giudice può riunirle e decidere prima quelle pregiudiziali, rinviando le cause dipendenti, come una domanda di rimborso collegata all'esistenza dell'obbligo tributario.
  • La Cassazione, se rileva una motivazione apparente, normalmente non decide direttamente se l'imposta sia dovuta: annulla la sentenza e rinvia al giudice di merito affinché svolga un nuovo esame adeguatamente motivato.
  • Per dimostrare che una prestazione resa a un soggetto estero è fuori campo IVA non basta indicare la sede estera del committente; occorre provare natura, destinatario effettivo, modalità e concreta qualificazione della prestazione secondo la disciplina sulla territorialità.
  • L'esito favorevole ottenuto in appello dal contribuente può essere annullato in Cassazione per difetti processuali o motivazionali, anche senza una decisione definitiva sulla fondatezza sostanziale della pretesa fiscale.

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