Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 05/10/2017 n. 5755 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Finanza locale - IMU - ICI - Avviso di accertamento ICI - Terreni non agricoli - Cave o terreni estrattivi - Categoria D3 - Mancanza del presupposto ICI.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente contestava l’assoggettamento a ICI del terreno utilizzato per attività estrattiva, sostenendo che non fosse qualificabile né come terreno agricolo né come area edificabile. L’attività di cava o miniera non rientra infatti nell’attività agricola prevista dall’art. 2135 c.c.; inoltre, secondo la situazione concreta, l’edificazione sul terreno risultava impossibile o incompatibile con l’attività estrattiva, anche se il piano regolatore ne prevedeva astrattamente l’edificabilità.

La decisione

È stato escluso il presupposto impositivo ICI relativamente al terreno non agricolo e non concretamente edificabile. Restano eventualmente assoggettabili a ICI gli edifici industriali e amministrativi realizzati sul terreno con autorizzazione del distretto minerario, destinati a essere abbattuti alla cessazione dell’attività estrattiva. L’avviso di accertamento è quindi risultato illegittimo, nei limiti riferiti al terreno privo dei presupposti d’imposta.

Norme richiamate

  • Codice civile, art. 2135

    L’attività estrattiva, di cava e di miniera non è contemplata tra le attività agricole.

    Un terreno destinato esclusivamente all’attività estrattiva non può essere qualificato come terreno agricolo ai fini ICI.

  • D.lgs. n. 504/1992, art. 1, comma 2

    L’ICI presuppone il possesso di fabbricati, aree fabbricabili o terreni agricoli. Un terreno destinato a cava, non agricolo e non concretamente edificabile, non rientra in tali categorie e non è quindi soggetto a imposta.

  • Cassazione, sentenza n. 19732/2010

    Ai fini ICI deve prevalere la situazione di fatto rispetto alla qualificazione astratta contenuta nel piano regolatore, quando l’edificazione sia concretamente impossibile o incompatibile con la destinazione estrattiva del terreno.

Massime di principio

  • La qualificazione urbanistica astratta di un terreno non è sufficiente, da sola, a determinare l’imposizione: occorre verificare la concreta possibilità di edificazione.
  • Un’area utilizzata per attività estrattiva non è automaticamente un terreno agricolo né un’area edificabile; se non rientra in nessuna delle categorie imponibili previste dalla legge, manca il presupposto ICI.
  • La destinazione economica effettiva e i vincoli derivanti dall’attività di cava possono prevalere sulle previsioni del piano regolatore quando rendono l’edificazione attuale o futura concretamente impossibile.
  • L’esclusione dall’imposta riguarda il terreno privo di autonoma edificabilità, ma non necessariamente i fabbricati industriali o amministrativi presenti sull’area, che possono costituire autonomi immobili imponibili.
  • In casi analoghi è necessario distinguere tra il terreno estrattivo e gli eventuali fabbricati esistenti, verificando per ciascun bene la concreta natura, destinazione e imponibilità.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.