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Ordinanza

Ordinanza n. 616/2026 - Latina, Sezione 1

per l’annullamento – previa sospensione dell’efficacia della nota prot. n. 620 del 16 gennaio 2026, notificata il 13 febbraio 2026, con cui è stata rigettata l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno cod. ass. 055909989691 presentata dal ricorrente, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.

Giustizia amministrativa202600430

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. IOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rilascio del permesso di soggiorno

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, la nota con cui la Questura ha rigettato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno. Dopo il passaggio in decisione, il Collegio ha rilevato d'ufficio seri dubbi sull'ammissibilità del ricorso, poiché il nulla osta all'ingresso rilasciato al ricorrente era stato successivamente revocato dalla Prefettura di Latina. Tale atto, prodotto dallo stesso ricorrente, non era stato tuttavia specificamente impugnato. Il Collegio ha evidenziato che validità ed efficacia del nulla osta costituiscono presupposto condizionante della possibilità di ottenere il permesso di soggiorno.

La decisione

Il TAR, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., ha assegnato alle parti un termine di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa dell'ordinanza per depositare memorie limitate all'unica questione dell'ammissibilità del ricorso derivante dalla revoca del nulla osta non specificamente impugnata. La causa sarà decisa senza ulteriore fissazione di udienza pubblica dopo la scadenza del termine. Non è stata ancora adottata una decisione definitiva sull'ammissibilità del ricorso, sul merito del diniego o sulla domanda cautelare.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Consente al giudice, quando rileva d'ufficio una questione rilevante ai fini della decisione, di sottoporla al contraddittorio delle parti assegnando un termine per il deposito di memorie; nel caso concreto la disposizione è stata applicata alla questione dell'ammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Quando il giudice amministrativo rileva dopo il passaggio in decisione una questione d'ufficio potenzialmente decisiva, deve sottoporla al contraddittorio delle parti assegnando un termine per memorie, prima di definire il giudizio.
  • L'impugnazione di un provvedimento presupposto può risultare necessaria ai fini dell'ammissibilità della contestazione dell'atto conseguente quando la validità e l'efficacia del primo condizionano la possibilità di ottenere il secondo.
  • La revoca del nulla osta all'ingresso, se costituisce presupposto condizionante per il rilascio del permesso di soggiorno, può determinare seri dubbi sull'ammissibilità del ricorso contro il diniego del permesso qualora il provvedimento di revoca non sia stato specificamente impugnato.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrerePartecipazione procedimentale

Testo integrale

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